Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7000 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 7000 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 8285-2014 proposto da:
DI

RUGGIERO, elettivamente domiciliato in Roma, Via

Magnagrecia 13, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIAN() DI
LASCIO, che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
CONIUNI NIILANO
– intimato avverso la sentenza n. 688/2014 del TRIBUNALE di MILANO,
depositata il 18/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/11/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Data pubblicazione: 11/04/2016

1. L’Av-v. RUGGIERO DI LUZ10 impugna la sentenza del Tribunale
di Milano n. 00688 del 14-18 gennaio 2014, che ha rigettato il suo
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano n.
821612012, che, a sua volta, aveva rigettato la sua opposizione a
sanzione stradale.

«di aver reperito casualmente, proprio in quei giorni, l’incompleto verbale di
accertamento del 26 maro 2009, con il quale si contestava una infrazione stradale
del 9 gennaio 2009» (circolazione nella zona a traffico limitato in Milano
in Via Sarpi — incrocio con Largo Gadda). Aggiunge il ricorrente di
aver eccepito «di non aver commesso l’infrazione e di non aver ricevuto rituale e

tempestiva notifica del verbale, rinvenuto peraltro senza busta e sen. dettagli».
3. Precisa ancora il ricorrente che il Giudice di Pace di Milano rigettava
l’opposizione, (i)ur constatando la mancata costituzione del Comune e la

mancata produ.zione degli atti e documenti comprovanti l’esisteika sia del verbale
che della sua notifica».
4. Chiarisce il ricorrente di aver proposto appello, respinto dal giudice
unico del Tribunale di Milano per i seguenti motivi: a) «l’eventuale

contumacia della pubblica amministrckione opposta non può ritenersi di ostacolo
all’accertamento, da parte del giudice, della fondatea della pretesa sanionatoda,
sulla scorta di atti e documenti acquisiti (in grado di appello)»; b) «nel caso di
specie, il verbale di accertamento prodotto dal Di Likio in prime afre (sebbene solo
in fotocopia) conteneva tutti gli elementi necessari per affermare la sussistenza della
violazione contestata e, in particolare, l’accesso del Di Lnio nella ,’zona a traffico
limitato, benché agli accessi lòssero esposti i segnali indicanti il divieto, nelle
circostanze di tempo e di luogo indicate in verbale»; c) «l’eventuale conteskkione
delle circostane di fatto della viola ione attestate nel verbale … deve essere
necessariamente proposta con l’apposito rimedio della querela di falso»; d) «la
mancata proposizione della querela di falso da parte del Di Likio e gli alt,’ i _fatti
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2. Precisa il ricorrente che, con ricorso dell’H maggio 2009, ha dedotto

costituiscono elementi su sciolti a fornire la prova sulla sussisten.za della
violazione»; e) «la notifica del verbale al Di Lnio è attestata dal relativo avviso di
ricevimento (do‘ 2 Comune di Milano), da cui risulta la ricr.zione presso il luogo
di residenza anagrafica del trasgressore ‘atto non contestato), sita in Milano, via
Mercadante 3, con consegna a mani de/portiere ai sensi dell’art. 139 c.p.c., come

postale».
5. Il ricorrente formula 5 motivi. Nessuna attività in questa sede ha
svolto la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente precisa che la sentenza impugnata è «completamente erronea

e senza alcun supporto di legge, con violnione dell’art. 23, secondo comma, della
Legge 689/1981, artt. 200 e 202, secondo comma, del Codice della Strada e art.
383, secondo comma, del suo Regolamento e arti. 137, 149 e segg c.p.c., nonché
dell’art. 360, n. 3 e n. 5 del codice di rito».
Rileva il ricorrente l’illegittimo utilizzo da parte del giudice dell’appello
della documentazione prodotta dal Comune tardivamente in quella
fase del giudizio in violazione articolo 345 c.p.c. La decisione poteva
quindi essere fondata soltanto sulla fotocopia informe del verbale
prodotta in primo grado nei riguardi della quale non era necessario
ricorrere alla querela di falso per contestarne il contenuto. Ha errato
quindi il giudice dell’appello a ritenere sufficiente, ai fini della prova del
fatto compiuto, la fotocopia informe dell’atto in questione, in assenza
di attestato di conformità e in assenza di regolare notifica. Né era stato
prodotto il rapporto del vigile verbalizzante. Rileva infine il ricorrente
che il giudice dell’appello, in violazione dell’articolo 345 c.p.c., non
avrebbe potuto valutare la documentazione prodotta dal Comune per
provare l’avvenuta notifica del verbale, dalla quale comunque risultava
l’avvenuta consegna al portiere senza attestazioni da parte dell’ufficiale
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risulta dalla relativa cartolina di ricevimento, sottoscritta dal ricevente e dall’agente

postale della avvenuta preventiva e vana ricerca degli altri soggetti
abilitati con conseguente nullità della notifica.
1.1

Rileva in particolare che «il „giudice di appello è incorso in una violaione

o falsa applicazione degli arti. 200 e 202, 2° comma, del Codice della Strada,
nonché dell’art. 383 del relativo Regolamento» perché ha considerato «conforme

priva degli elementi esseniali del verbale, siccome elencati nel secondo comma
dell’art. 383 Regolamento». Si tratta di nullità insanabile del verbale.
1.2 — Rileva poi che il giudice dell’appello ha violato «la norma del secondo

comma dell’art. 23 della Legge 689/1981 nel ritenere che il nispetto di tale norma
non sia necessario, potendosi desumere aliunde la prova, comunque non raggiunta,
che il ricorrente abbia commesso la viola ione ed abbia ricevuto la rituale e
tempestiva notOca del verbale».
1.3

Rileva ancora il ricorrente che il giudice dell’appello ha violato

anche «l’art. 383 del Regolamento ed„ in particolare, le norme di cui alla Legge

241/1990, che prescrivono la nullità, nel caso di specie, del verbale»,
giudicandolo «valido ed idoneo a dimostrare la legittimità della sanzione».
1.4

Aggiunge il ricorrente che il giudice dell’appello ha violato anche

«l’art. 345 c.p.c. nell’acquisire agli alli del processo i documenti abusivamente
prodotti dal Comune, per cui la sentenza conseguentemente va dichiarata

1.5

Deduce, infine, il ricorrente la nullità non sanabile del verbale in

questione, (perché eseguita irregolarmente nelle mani del portiere e non

dell’intimato o delle persone abilitate al ritiro dell’atto. Infatti, la notifica dell’atto
nelle mani del portiere può considerarsi valida, soltanto nel caso che la consegna sia
avvenuta dopo che l’Agente Postale abbia attestato di aver effettuate le ricerche del
destinatario e delle persone abilitate al ritiro e certificato che le stesse sono risultate

2. Il ricorso è infondato e va rigettato.
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alle norme di legge e quindi valida la copia informe del verbale di accertamento,

2.1 – La peculiarità dell’odierna vicenda sta nel fatto che l’odierno
ricorrente ha proposto opposizione avverso una copia fotostatica di un
verbale di violazione al codice della strada a lui intestato e relativo ad
un veicolo sempre al ricorrente riferibile, nella quale copia fotostatica
viene riportata anche la dettagliata indicazione della specifica

Il ricorrente, ha però, assunto di aver ritrovato casualmente tale atto, a
luì mai notificato. Ha fondato quindi la sua opposizione, da un lato,
sull’assunzione di non aver mai commesso l’infrazione contestata e,
dall’altro, sulla circostanza di non aver mai ricevuto rituale e
tempestiva notifica del verbale in questione.
2.2 – Quanto alla notifica del verbale, la cui fotocopia C stata prodotta
in giudizio dallo stesso opponente, la questione della sua regolarità ha
perso di rilevanza, stante comunque l’avvenuta sanatoria di ogni
possibile vizio ex articolo 156 c.p.c. (vedi Cass. n. 20975 del
06/10/2014, Rv. 632666). Residuava semmai la questione della
tempestività dell’impugnazione del relativo verbale, questione questa
però non sollevata da alcuno e non valutata dal giudice, che ha
evidentemente ritenuto tempestivo il ricorso con riguardo alla data
dell’affermato “rinvenimento” casuale del verbale. Di talché, i giudici
di merito erano investiti della sola valutazione della fondatezza o meno
dell’opposizione.
2.3 – Quanto alla prova circa la sussistenza della contestata violazione,
che certamente fa carico all’amministrazione, occorre in primo luogo
richiamare il condiviso principio, più volte affermato da questa Corte,
secondo cui «nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa,
grava sull’amministrazione opponente l’onere di provare gli elementi
costitutivi dell’illecito, ma la sua inerzia processuale non determina
l’automatico accertamento dell’infondatezza della trasgressione, in
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violazione (giorno, ora, luogo, violazione accertata ed agenti operanti).

quanto il giudice, chiamato alla ricostruzione dell’intero rapporto
sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del
provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando
i documenti già acquisiti sia disponendo d’ufficio, ai sensi dell’art. 23,
sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, “ratione

2, Ordinanza n. 4898 del 11/03/2015, Rv. 635012)».
Va poi rilevato che, una volta acquisita agli atti la prova dell’adozione
da parte della Amministrazione del verbale di accertamento, seppure
prodotto solo in fotocopia priva di conformità all’originale, non
restava che valutare nel merito la contestata violazione. Sotto
quest’ultimo profilo, il ricorrente avrebbe dovuto provare circostanze
tali da far venir meno l’accertamento, che veniva contestato, con
riguardo alle specifiche modalità descrittive del fatto nell’ambito del
verbale in questione. E non risulta, dalla stessa esposizione in fatto
contenuta nel ricorso, che il ricorrente si sia offerto di provare
circostanze utili rispetto alla contestazione, indipendentemente o meno
dall’affermata necessità di proporre querela di falso con riguardo alle
relative attestazioni.
Di qui la corretta conclusione dei giudici di merito, che hanno respinto
il ricorso.
Le complessive argomentazioni avanzate dal ricorrente non risultano
attagliarsi alla specificità della vicenda, nella quale risultava in atti un
accertamento di violazione al codice della strada, rispetto al quale il
ricorrente aveva evidentemente interesse a una pronuncia sul rapporto
instauratosi con l’Amministrazione. Il ricorrente avrebbe potuto,
infatti, attendere la notifica degli atti successivi, per contestarne la
regolarità anche formale. Ma una voltaN 0- prodotta la fotocopia del
verbale in questione, lo stesso ricorrente ha fatto venir meno il rilievo
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temporis” applicabile, i mezzi di prova ritenuti necessari. (Cass. Sez. 6 –

degli aspetti formali che pure ha dedotto, restando invece pienamente
esperibile la sua difesa con riguardo alla questione di merito e cioè alla
commissione o meno della dedotta infrazione.
3. Nulla per le spese in mancanza di attività in questa sede della parte
intimata. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del

quello dovuto per il ricorso a nonna del comma 1-bis dello stesso
articolo 13.

P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’articolo 13
comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 5 novembre 2015

ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

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