Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7000 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 11/03/2020), n.7000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36755-2018 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FEDERICA MONTANARI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE di RAVENNA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1286/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 15/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

B.B. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia avverso diniego di rimborso IRAP, annualità dal 2004 al 2008, ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere. La CTR ha rilevato, come da comparsa di risposta, che l’appellata Agenzia delle Entrate – uniformandosi all’ordinanza di n. 3814/2017, con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la precedente sentenza di questa CTR – ha provveduto al rimborso IRAP, rimanendo le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 15 e 46, per non aver la CTR liquidato le spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.

Il motivo è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017) seppur afferente al diverso tema della cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela ma con principi estendibili anche alla fattispecie in esame – secondo cui “In tema di processo tributario, nell’ipotesi di estinzione del giudizio D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 46, comma 1, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi del medesimo D.Lgs., art. 15, comma 1, purchè intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione “ope legis” prevista dall’articolo citato, comma 3, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005. (v. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33587 del 28/12/2018).

Nel caso di specie, ha errato la CTR che si è limitata a dichiarare “nulla sulle spese che restano a carico delle parti che le hanno anticipate”, senza dare conto delle ragioni a supporto la decisione, alla luce della valutazione complessiva della lite.

Il ricorso, dunque, va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Emilia Romagna che, in diversa composizione, provvederà anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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