Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7000 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, (ud. 07/12/2021, dep. 03/03/2022), n.7000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27529-2020 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIANA 2,

presso lo studio dell’avvocato VERRENGIA – DE MICHELE, rappresentata

e difesa dagli avvocati MARIANO ORABONA, LUCIANO COSTANZO;

– ricorrente –

Contro

M.R., F.L., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dagli avvocati GIOVANNI CRESCI, VALERIO CRESCI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2734/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

CONSIDERATO

Che:

A.A. ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza n. 2734 del 23 luglio 2020 della Corte di appello di Napoli, indicata come notificata via p.e.c. il 23 luglio 2020, esponendo che:

– aveva notificato atto di precetto a F.L. e M.R. per il pagamento di una penale prevista da un contratto di compravendita immobiliare;

– gli intimati si erano opposti deducendo che il contratto aveva previsto: a) un termine per il versamento del residuo prezzo rispetto a quanto versato alla stipula; b) l’obbligo della parte alienante a prestare il consenso alla cancellazione dell’ipoteca legale iscritta a garanzia del suddetto residuo, qualora l’acquirente avesse avuto la necessità di accendere mutuo bancario per procurarsi la provvista; c) il diritto dell’alienante a mantenere la disponibilità dell’immobile fino al termine sub a), con penale in denaro per ogni giorno di ritardo; d) l’impossibilità di reclamare il prezzo se non contestualmente al rilascio dell’immobile;

– il Tribunale aveva respinto sia l’istanza di sospensione dell’esecutività sia nel merito l’opposizione, osservando che non era la consegna a essere condizionata al saldo del prezzo ma il contrario, posto il termine per quella e la correlata previsione della penale;

– la Corte di appello aveva invece riformato la decisione di prime cure, accogliendo l’opposizione, rilevando che dalla lettura del complessivo documento contrattuale, nonché dalla condotta delle parti anche successiva al perfezionamento del contratto, emergeva sia la necessaria contestualità tra consegna e pagamento, sia la possibilità di deroga del termine previsto per la prima in caso di reperimento della provvista mediante mutuo, tanto più quando l’accesso a quest’ultimo fosse avvenuto, come accaduto, dopo plurimi mesi dalla conclusione della compravendita e solo poco prima dello spirare del termine inizialmente previsto per la consegna, con conseguente necessità di attenderne l’erogazione inevitabilmente dopo quel termine iniziale, non potendosi viceversa leggere le reciproche obbligazioni delle parti come suscettibili di un’attuazione intesa a rafforzare solo la posizione di una di quelle;

resistono con controricorso F.L. e M.R.;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RILEVATO

Che:

il ricorso è inammissibile perché tardivo;

infatti, l’opposizione a precetto con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e dell’ordinamento giudiziario, art. 92 (Cass., 22/10/2014, n. 22484, Cass., 03/07/2018, n. 17328);

nel caso, la stessa parte ha ricordato di aver avuto notifica della sentenza il 23 luglio 2020, e ha notificato il ricorso il 21 ottobre 2020;

il ricorso, peraltro, sarebbe stato manifestamente inammissibile, poiché tendente a una rilettura istruttoria, e in specie dell’ermeneutica contrattuale (essendo peraltro idonea quella del giudice di merito anche quando solo plausibile sebbene non l’unica possibile: cfr., ad es., Cass., 15/11/2017, n. 27136);

la parte non ha dedotto e argomentato la violazione dei canoni ermeneutici negoziali, ma ipotizzato la violazione dell’art. 2697 c.c.;

come ricordato dalle stesse parti in lite, la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura solamente quando il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 35, e succ. conf. come, ad esempio, Cass., 23/10/2018, n. 26769 e Cass., 15/05/2020, n. 8994, Cass., 30/09/2021, n. 26533);

ma il ricorso, come anticipato, non deduce nulla di tutto ciò, bensì pretende solo una diversa valutazione dell’incarto processuale, e in specie del testo negoziale (art. 6, sulla penale per il ritardo a far data dal termine di consegna quale sopra descritto), il tutto in correlazione a fatti che non si dimostrano come e quando allegati nelle fasi di merito, e quindi indeducibili perché nuovi (quale l’impossibilità dei coniugi F. a consegnare per tempo l’immobile per non avere ancora ultimato le operazioni di trasloco: pag. 9 del ricorso);

spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali dei resistenti, in solidarietà attiva, liquidate in Euro 1,700,00, oltre a 200,00 Euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA