Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 700 del 15/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 700 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Data pubblicazione: 15/01/2014

Decadenza Termine.
ORDINANZA

0,12+

sul ricorso proposto da:
REGIONE MOLISE, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata nei relativi uffici
in Roma Via dei Portoghesi, 12 RICORRENTE
CONTRO
DE IANNI EDDA residente a Campobasso,

INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.45/01/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Campobasso – Sezione n. 01, in data
22.02.2010, depositata il 30 marzo 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 05 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.

TP4-9)5

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.14011/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l) Si ricorre per cassazione avverso la sentenza n.

2010, con cui la Commissione Tributaria Regionale di
Campobasso, Sezione n. 01 ha confermato la decisione di
primo grado, che aveva accolto l’originario ricorso
della contribuente ed annullato l’accertamento, in
quanto l’atto impositivo era stato emesso e notificato
al dante causa deceduto.
Affida l’impugnazione ad un motivo, con il quale
censura l’impugnata decisione, per violazione e falsa
applicazione dell’art.65 del dpr n.600/1973.
2) L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.
3)Con la decisione impugnata, la C.T.R. ha ritenuto che
l’accertamento fosse illegittimo, in quanto emesso e
notificato nei confronti di soggetto già deceduto,
mentre andava diretto nei confronti dei relativi eredi
singolarmente, ovvero impersonalmente e
collettivamente.
4) – Il ricorso della Regione, riguarda impugnazione
dell’avviso di accertamento, relativo a Tasse Auto
dell’anno 2003.
5)

L’impugnata sentenza non giustifica le formulate
2

45/01/2010 in data 22.02.2010, depositata il 30 marzo

essendosi

giurisprudenziale
“l’avviso

di

attenuta

(Cass.

n.11447/2002)

accertamento

allo

nella specie, ad uno degli eredi)

domicilio,
dell’avviso

nonche’
sono

la

affetti

insanabile, atteso che,

al

ad

un

stesso

(o,

nell’ultimo

stessa notificazione
da nullita’ assoluta e

a norma dell’art.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’atto
intestato

secondo cui

intestato

contribuente deceduto, notificato
come

all’orientamento

65 del
impositivo

dante causa puo’ essere notificato

nell’ultimo domicilio di quest’ultimo solamente
indirizzando la notifica agli eredi collettivamente
e impersonalmente e purche’ questi, almeno trenta
giorni prima, non abbiano comunicato all’ufficio
delle imposte del domicilio fiscale del de cuius le
proprie generalita’ e il proprio domicilio fiscale.
Una siffatta irregolarita’ di notifica, infatti,
incide sulla struttura del rapporto tributario, il
quale non e’ evidentemente configurabile nei confronti
di soggetti inesistenti” (Conf. Cass. n.2001/3865
n.1995/12210, n.2003/10659).
6) Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso, ai sensi degli artt. 375 e 380
bis cpc, e per la relativa definizione in camera di
consiglio, con pronuncia di rigetto per manifesta
3

censure

infondatezza.I1 Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;

svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va rigettato;
Considerato, altresì, che non sussistono i presupposti
per una pronuncia sulle spese del giudizio;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 05 dicembre 2013
Il Presidente

Considerato che alla stregua delle considerazioni

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