Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 700 del 12/01/2018

Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2018, (ud. 10/10/2017, dep.12/01/2018),  n. 700

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. A.K. ha proposto opposizione al decreto di espulsione n. 47/17 emesso dal Prefetto di Brescia in data 15 gennaio 2017.

2. Il Giudice di pace ha respinto il ricorso ritenendo che l’opponente aveva fatto ingresso in Italia sottraendosi ai controlli alla frontiera perchè priva di un valido titolo di soggiorno. Ha rilevato il Giudice di pace, basandosi sulle registrazioni presenti sul passaporto, che A.K., in possesso di visto per lavoro stagionale in agricoltura, valido esclusivamente per il territorio della Polonia, è entrata in territorio rumeno, attraversando la frontiera in auto, il 7 settembre 2016, e, quindi, il giorno successivo, è entrata in territorio ungherese da dove ha potuto muoversi nello spazio Schengen senza essere più soggetta a controlli di frontiera sino alla sua identificazione in Italia in data 15 gennaio 2017. In questa occasione l’opponente ha dichiarato di essere entrata in Italia il 16 dicembre 2016 nonostante dal suo passaporto risultasse che, nella stessa data, era stata respinta al varco di frontiera dell’aereoporto di (OMISSIS).

3. Ricorre per cassazione A.K. affidandosi a due motivi di impugnazione: a) violazione dell’art. 18 e dell’art. 21 della Convenzione di applicazione dell’accordo Schengen, come modificato dal Regolamento U.E. n. 265/2010; b) violazione della L. n. 68 del 2007, art. 1 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b.

rilevato che:

4. Con il primo motivo la ricorrente sostiene che, in base alla normativa invocata e contrariamente a quanto affermato dal giudice di pace, il visto di cui era in possesso dava la possibilità di circolare nello spazio Schengen per un periodo di 90 giorni nell’arco di un semestre.

5. Con il secondo motivo di ricorso si contesta l’affermazione del giudice di pace secondo cui non sarebbe stata presentata dalla A., che vi era tenuta entro il termine di otto giorni dal suo ingresso in Italia, la dichiarazione di presenza nel territorio nazionale, prevista dalla L. n. 68 del 2007, art. 1, comma 2. In assenza di una prova circa la effettiva data di ingresso nel territorio italiano non può ritenersi, secondo la ricorrente, che sia stata omessa la dichiarazione di presenza, ed è plausibile che l’ingresso corrisponda con la data indicata nel ricorso e cioè il 10 gennaio 2017 e che la dichiarazione sia stata effettivamente resa al gestore dell’albergo di (OMISSIS) (ove la ricorrente alloggiava alla data del decreto di espulsione) che aveva l’obbligo di comunicare alla autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate.

Ritenuto che:

6. Il ricorso è infondato:infatti lo straniero che entri in Italia da un paese dell’area Schengen è tenuto a dichiarare la sua presenza al questore della provincia entro otto giorni dall’ingresso, ed in difetto di tale dichiarazione può essere espulso, non in quanto entrato clandestinamente del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 13,bensì soltanto come “irregolare”, per il venir meno del visto iniziale o per assenza della tempestiva dichiarazione di presenza, che, per i soggiorni di breve durata (90 giorni), esonera dalla richiesta del permesso (Cass. civ. sez. 6-1 n. 7192 del 10 maggio 2012) e a tal fine incombe sullo straniero l’onere di provare la data di ingresso nel territorio nazionale (Cass. civ. sez. 1, n. 7668 del 22 aprile 2004).

7. Il ricorso va pertanto respinto senza statuizionisulle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2018

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