Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 70 del 07/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/01/2020, (ud. 02/07/2019, dep. 07/01/2020), n.70

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17538-2017 proposto da:

L.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA LUCANTONI, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ARMANDO TURSI, MARIALUCREZIA

TURCO, ANGELO PANDOLFO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 448/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Firenze con la sentenza n. 448/2017 aveva rigettato l’appello di L.I. avverso la decisione con la quale il tribunale aveva ritenuto dovuti i contributi a lui richiesti dall’Inps a titolo di iscrizione alla Gestione commercianti. La corte territoriale aveva ritenuto che non dovesse essere fatta distinzione, ai fini della iscrizione alla gestione commercianti tra i cosiddetti “produttori liberi” in diretto rapporto con compagnia assicurativa e privi di obblighi di rispetto di piazza o di zona ed invece i “produttori di 3 e 4 gruppo di cui agli artt. 5 e 6 contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939” (Produttori i quali hanno obbligo di lavorare esclusivamente per l’agenzia o sub-agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di nomina e per i rami dalla stessa eserciti, ed hanno anche obbligo di un determinato minimo di produzione e che sono compensati con provvigioni, anche se corrisposte medianti anticipazioni).

Avverso detta decisione la L. proponeva ricorso affidato a tre articolati motivi, anche coltivati con successiva memoria, cui resisteva l’Inps.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione del Contratto Collettivo corporativo per i rapporti tra agenzie, subagenzie e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e della L. n. 326 del 2003, art. 44, comma 2, dell’art. 12 preleggi.

Con tale motivo era sostanzialmente censurata la asserita riferibilità degli artt. 5 e 6 contratto collettivo anche ai produttori diretti di compagnie assicurative.

2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 preleggi, nella parte in cui esclude l’applicazione delle norme corporative collettive a casi simili o analoghi a quelli in esse contemplate;

3) Con il terzo motivo è censurata la violazione e falsa applicazione del contratto collettivo nella parte in cui l’Inps non ha dato prova della sussistenza degli elementi di fatto caratterizzanti i produttori appartenenti al IV gruppo (attribuzione della zona o piazza, potere di firma delle proposte contrattuali).

I tre motivi possono essere trattati congiuntamente poichè attengono alla medesima ragione posta in radice dalla fattispecie in esame, ovvero la valutazione della sussistenza dell’obbligo per i “produttori liberi” di iscrizione alla gestione commercianti. Gli stessi sono fondati.

Deve darsi continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al citato D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018).

Il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018).

Deve quindi giungersi all’accoglimento del ricorso ed alla cassazione della sentenza impugnata; non risultando necessari ulteriori accertamenti, la Corte, decidendo nel merito, dichiara non dovuti i contributi richiesti dall’Inps. Sono da compensarsi le spese del giudizio di legittimità in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018, cit.). Restano ferme le spese (già compensate) del giudizio di appello.

In considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e, decidendo nel merito, dichiara non dovuti i contributi richiesti dall’Inps. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ferme le spese del giudizio d’appello.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2020

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