Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 70 del 04/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 04/01/2017, (ud. 05/10/2016, dep.04/01/2017),  n. 70

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15133-2011 proposto da:

CLAP S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 332, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE MAJO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIAN LUCA PINTO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.M. C.F. (OMISSIS), P.A. C.F. (OMISSIS),

L.S. C.F. (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA LIMA 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA BARONTINI,

rappresentati e difesi dall’avvocato VALERIA PANZONE, giusta delega

in atti;

– controricorrenti –

nonchè contro

LE.CA.AI., COMPAGNIA TOSCANA TRASPORTI S.R.L. (C.T.T. NORD

S.R.L.) c.f. (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G.:

COMPAGNIA TOSCANA TRASPORTI S.R.L. c.f. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SALARIA 332, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE

MAJO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIAN LUCA PINTO, giusta

delega in atti;

– ricorrente successivo –

contro

F.M. C.F. (OMISSIS), P.A. C.F. (OMISSIS),

L.S. C.F. (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA LIMA 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA BARONTINI,

rappresentati e difesi

dall’avvocato VALERIA PANZONE, giusta delega in atti;

– controricorrenti al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 1456/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/02/2011 R.G.N. 257/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato PINTO GIANLUCA;

udito l’Avvocato PANZONE VALERIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.Con sentenza depositata il 2/12/2010, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, accolse parzialmente la domanda avanzata da F.M., P.A., L.S. e Le.Ca., diretta ad accertare l’inefficacia della cessazione del rapporto di lavoro intercorso tra i predetti e Clap s.p.a. in ragione dell’inefficacia del trasferimento da Clap s.p.a. a Compagnia Toscana Trasporti s.r.l. (oggi incorporata in CTT Nord s.r.l.) del ramo d’azienda cui i predetti lavoratori erano preposti, con conseguente ripristino del rapporto con l’originario datore di lavoro, reintegra a tutti gli effetti retributivi e contributivi con decorrenza 1/7/2006 e accertamento del diritto a conservare l’originaria sede di servizio.

2. La Corte territoriale accolse la domanda limitatamente al trasferimento e al licenziamento. A fondamento della decisione rilevò che, pur non potendosi ravvisare nel R.D. n. 148 del 1931, art. 26, una limitazione del fenomeno economico della circolazione di parti dell’azienda, non risultava rispettata la norma di cui all’art. 2112 c.c., ritenuta applicabile alla fattispecie. Affermò di aderire alla nozione, elaborata dalla giurisprudenza in conformità al dettato dell’art. 2112 c.c., come modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 31 e alle direttive comunitarie (Dir. 98/50 CEE), in forza della quale il ramo di azienda oggetto del trasferimento era da ritenere un’articolazione autonoma dell’attività economica organizzata, da intendersi nel senso che l’autonomia funzionale debba legare le parti da trasferire già nella struttura del cedente. Precisò che il trasferimento di ramo di azienda richiedeva il trasferimento di beni materiali economicamente rilevanti o, in alternativa, di un gruppo di lavoratori idoneo a realizzare con la sola propria conoscenza, in base a un’attività integrata, un’entità economica ben individuata, osservando che la funzionalizzazione dei lavoratori sulla base delle loro mansioni era consentita solo in casi particolari, in presenza di un elevato know how. Rilevò che situazioni di tal genere non emergevano nel caso di specie e che, in definitiva, l’operazione conclusa aveva realizzato soltanto una serie di distacchi di personale. Ritenne, pertanto, che il richiamo fatto dalla norma alla finalizzazione economica dell’attività organizzata richiedesse la prova che si trattasse di attività in grado di vivere di luce propria sul mercato, situazione non rinvenibile nel caso di specie. Osservò che dalla nullità dell’atto di affitto di azienda conseguiva il venir meno anche dell’automatico trasferimento del rapporto di lavoro da Clap s.p.a. a CTT s.r.l. e che, conseguentemente, doveva ritenersi mai avvenuto il trasferimento del rapporto e illegittimo il licenziamento intimato ai lavoratori, da intendersi rimasti sempre alle dipendenze della Clap spa, presso la quale dovevano essere reintegrati.

3. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione le due società sulla base di tre motivi. Resistono F.M., P.A., L.S. con controricorso, mentre Le.Ca. non ha svolto attività difensiva. Le società ricorrenti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va premesso che i ricorsi possono essere trattati congiuntamente poichè propongono censure sostanzialmente sovrapponibili.

2.Con il primo motivo le ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., comma 5. Lamentano che la Corte territoriale non aveva dato corretta applicazione alla norma di cui al comma quinto dell’art. 2112 c.c., nel momento in cui non aveva riconosciuto come rientrante nell’ambito applicativo della stessa la fattispecie oggetto di causa. Rilevano che erroneamente non era stata data importanza alle innovazioni apportate dalla novella del 2003 all’art. 2112 c.c., ritenendosi necessari ai fini della legittimità del trasferimento di azienda i requisiti della preesistenza e della conservazione dell’identità previsti nella precedente disciplina.

2. Con il secondo motivo le ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., comma 6. Rilevano che era stato violato il precetto, evincibile dalla nuova formulazione dell’art. 2112 c.c., in forza del quale, stante la soppressione del requisito della preesistenza, era consentito ai privati identificare il ramo di azienda da trasferire. Osservano che la fattispecie regolata dall’art. 2112 c.c., poteva essere integrata dal trasferimento di parti dell’azienda caratterizzate dalla sola autonomia di risultato produttivo e poteva anche riguardare esclusivamente il lavoro organizzato, non essendo necessario che l’articolazione funzionalmente autonoma debba coincidere con una piccola azienda o con un’unità produttiva. Di conseguenza era consentito al cedente e al cessionario stabilire l’oggetto della loro transazione economica col vincolo che la porzione di azienda individuata, una volta trasferita, fosse dotato del requisito dell’autonomia funzionale.

3. Con il terzo motivo le ricorrenti deducono omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: riconoscimento del ramo di azienda ex art. 2112 c.c., Evidenziano, ripercorrendo il tenore delle risultanze istruttorie, che le stesse depongono per l’esistenza di una coesione organizzativa e funzionale di beni e rapporti giuridici in funzione dell’esercizio dell’attività economica organizzata.

4. Va superata preliminarmente la questione posta nel controricorso e attinente alla presunta carenza di interesse di CTT s.r.l., in ragione della qualità di parte dalla stessa assunta nel processo e dell’incidenza sulla medesima della statuizione impugnata.

5. Tanto premesso, i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione dell’intima connessione. Essi sono infondati. Dalla valutazione delle risultanze processuali compiuta dalla Corte d’appello, infatti, risulta che la cessionaria avrebbe dovuto gestire una serie di servizi amministrativi di pertinenza di Clap s.p.a., trasmessi in esecuzione di un contratto di affitto di ramo d’azienda e contestuale sottoscrizione di appalto di servizi; che il primo comprendeva beni immobili, strumentali ed arredi per il canone annuo di Euro 1.000,00, l’altro, attraverso il quale veniva svolta l’attività a cui era destinato il ramo ceduto in affitto, aveva per corrispettivo un importo pari al costo dei dipendenti ceduti; che, in concreto, i servizi amministrativi, già di pertinenza della cedente, erano stati sostanzialmente sdoppiati e il trasferimento a CTT s.r.l. era avvenuto senza alcun movimento fisico e spesso neanche strutturale dei lavoratori; che il contenuto delle attività affidate ai predetti settori era assolutamente generico e non identificativo di un ramo distinguibile dal resto dell’attività di business del trasporto pubblico svolta da Clap s.p.a., tanto più che i settori tecnici cui accedevano i predetti servizi restavano interamente in Clap s.p.a. All’esito dell’indagine in fatto la Corte territoriale ha concluso che l’operazione aveva realizzato, in definitiva, soltanto una serie di distacchi di personale. Nella descritta situazione trovano applicazione i principi enunciati dal consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità in tema di trasferimento d’azienda (c.f.r. Sez. L, Sentenza n. 11247 del 31/05/2016, Rv. 639838: “Ai fini del trasferimento di ramo d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, costituisce elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell’ambito dell’impresa cedente, indipendentemente dal contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti. Incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c., che derogano al principio del necessario consenso del contraente ceduto ex art. 1406 c.c., fornire la prova dell’esistenza dei relativi requisiti di operatività”; conforme Sez. L, Sentenza n. 11832 del 27/05/2014, Rv. 631056). Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha escluso che possa ravvisarsi nella specie una valida ed efficace cessione di azienda a termini dell’art. 2112 c.c..

6. In ordine al terzo motivo rileva il collegio che le ricorrenti si sono limitate a proporre una valutazione delle risultanze istruttorie alternativa rispetto a quella offerta in sentenza, in tal modo sottoponendo alla Corte di legittimità questioni di mero fatto atte a indurre a un preteso nuovo giudizio di merito precluso in questa sede (v. Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335,: Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti). Ne consegue l’inammissibilità del motivo per come formulato.

7. In base alle svolte argomentazioni i ricorsi vanno integralmente rigettati. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti ciascuna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di F.M., P.A., L.S., liquidate in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Nulla sulle spese nei confronti della parte non costituita.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2017

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