Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 70 del 03/01/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 70 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 31614-2006 proposto da:
BERTANI

MONICA

BRTMNC65L47F861K,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio
dell’avvocato VANNICELLI FRANCESCO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato FAIN BINDA MARIANO;
– ricorrente contro

2012
2097

CONDOMINIO MALERA;

intimato

avverso la sentenza n. 1002/2006 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 22/06/2006;

Data pubblicazione: 03/01/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato VANNICELLI Francesco, difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 22.9.1999 il Condominio Malera in Boscochiesanuova conveniva
in giudizio davanti al tribunale di Verona Monica Bertani per sentirla condannare
alla demolizione di una veranda in vetro ed alluminio anodizzato costruita sul
balcone prospiciente l’esterno, in violazione del regolamento condominiale che

proprietà esclusiva con divieto di innovazioni nelle proprietà individuali che
interessassero in via diretta o indiretta parti comuni.
La convenuta resisteva e chiedeva di chiamare in causa i precedenti proprietari
Giacomo Taino e Anna Maria Castagna che rimanevano contumaci.
I\

Con sentenza 3.4.2003 il Tribunale rigettava la domanda mentre la Corte di appello
di Venezia, con sentenza 1002/2006, accoglieva il gravame del condominio
ordinando alla Bertani di rimuovere entro trenta giorni la veranda e compensava le
spese, osservando essere legittime le restrizioni alle facoltà inerenti alla proprietà
esclusiva dei singoli condomini contenute nel regolamento di natura contrattuale, cui
deve farsi riferimento anche per le innovazioni.
Richiamava l’art. 4 lett a del regolamento sul divieto tassativo di innovazioni nelle
proprietà individuali che interessino in via diretta o indiretta parti comuni e l’art. 3
lette relativo all’estetica delle facciate.
Ricorre la Bertani con due motivi, non svolge difese il condominio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 2 e dell’art 26 del regolamento
condominiale, dell’art. 1120 cc sotto il profilo dell’innovazione, comunque
insussistente, posto che le norme richiamate del detto regolamento rinviano al

codice civile ed innovazione è qualsiasi opera che alteri la cosa comune.

considerava bene comune l’estetica delle facciate anche con riferimento alle parti di

Col secondo motivo si deducono vizi di motivazione, violazione dell’art. 1120 cc
sotto il profilo dell’estetica della facciata perché per la corte veneziana costituisce
innovazione vietata qualsiasi alterazione della facciata.
Le censure, peraltro carenti di quesiti ex d.lgs. 40/2006, non meritano accoglimento.
La sentenza ha statuito essere legittime le restrizioni alle facoltà inerenti alla

contrattuale, cui deve farsi riferimento anche per le innovazioni.
Ha richiamato l’art. 4 letta del regolamento sul divieto tassativo di innovazioni nelle
proprietà individuali che interessino in via diretta o indiretta parti comuni e l’art. 3
lett.e relativo all’estetica delle facciate, precisando, pagine cinque e sei, che la
espressamente affermata e non contestata natura contrattuale del regolamento
comportava che l’esistenza di una innovazione vietata andava valutata in
riferimento al detto regolamento e non al codice civile.
Ciò premesso, la prima censura, non attacca espressamente ed adeguatamente la
ratio decidendi adottata limitandosi a richiamare altre norme del regolamento che
rinvierebbero al codice civile ed a contestare genericamente l’accertamento in fatto
circa la concreta innovazione operata.
Ad analoghe conclusioni bisogna pervenire per il secondo motivo, peraltro non
specifico nella indicazione dei vizi della sentenza, ed in contrasto con
l’accertamento in fatto sulla violazione dell’estetica della facciata.
In ogni caso, fondandosi la sentenza sulla interpretazione del regolamento, va
considerato che l’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed
obiettiva. qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in
fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di
legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti
dagli artt. 1362 ss. CC, oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi;

proprietà esclusiva dei singoli condomini contenute nel regolamento di natura

pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il
ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali
d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate
ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con
quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali

od insufficienti.
Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale
profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non
concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel
giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica
contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla
motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano
semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di
legittimità (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579,
16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).
In definitiva il ricorso va rigettato, senza pronunzia sulle spese in
mancanza di attività difensiva del condominio in questa sede.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Roma 7 novembre 2012.

assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche

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