Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6999 del 17/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.17/03/2017), n. 6999
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21307/2015 proposto da:
G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. DORA 2,
presso lo studio dell’avvocato FEDERICO RUSSO, rappresentato e
difeso dall’avvocato BENEDETTO MANASSERI;
– ricorrente –
contro
G.S.G., elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONINO LI CAUSI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 142/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
depositata il 03/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 27/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI
GIOVANNI LOMBARDO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
– G.A. propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, che respinse per quanto in questa sede ancora rileva – la domanda con la quale il ricorrente aveva chiesto la rescissione ex art. 763 c.c., della divisione stipulata col fratello convenuto G.S.G. con scrittura privata del (OMISSIS);
– la parte intimata resiste con controricorso;
Atteso che:
– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha interpretato la scrittura stipulata inter partes osservando i criteri legali di ermeneutica contrattuale e pervenendo – in modo ad essi coerente – a concludere che la scrittura ha natura di transazione divisoria, con conseguente esclusione – ai sensi dell’art. 764 c.c., comma 2 – dell’azione di rescissione per lesione (Cass., Sez. 2, n. 1029 del 02/02/1994);
– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) è inammissibile, risolvendosi in censure di merito relative alla interpretazione del negozio, interpretazione che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, quando – come nella specie – la motivazione (del tutto esaustiva: p. 5-7 della sentenza impugnata) è esente da errori logici e giuridici (cfr., ex multis, Cass., Sez. L, n. 17168 del 09/10/2012; Sez. 2, n. 13242 del 31/05/2010).
– il terzo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) è inammissibile, risolvendosi – come il precedente – in censure di merito relative all’interpretazione del negozio, avendo la Corte territoriale esaustivamente spiegato la connotazione di aleatorietà che connota la scrittura sottoscritta dalle parti e, quindi, la sua natura di transazione;
– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 27 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017