Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6999 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 6999 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 7147-2014 proposto da:
SALPIETRO DANIIANO ANGELINA, SLP NLN 63S47 FI151P,
domiciliato ex lege in ROMA, Piazza Cavour, presso la cancelleria
della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv.to
FABRIZIO MOBILIA, come da procura speciale a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
PREFETTURA MESSINA, in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALI:, 1)EIJ,0 STATO, che la rappresenta
e difende ex lege

– resistente avverso la sentenza n. 2916/2012 del GIUDICE DI PACI:, di
MESSINA, depositata il 28/05/201, nonché avverso la pronuncia di
inarnmissibiliù dell’appello del Trib umile di

NieSiAlllA C5Z Art.

348 bis

Data pubblicazione: 11/04/2016

cod. proc. civ. del 6/12/2013, depositata il 9 dicembre 2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/11/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale;
udito l’Avvocato Mobilia per la ricorrente, che si riporta agli atti e alle
conclusioni assunte.

1. SALPIETRO DAMIANO ANGITINA impugna la sentenza del
Giudice di Pace di Messina n. 2916/12, del 18/4-28/5/2012, che, pur
accogliendo la sua opposizione all’ordinanza ingiunzione prefettizia in
materia di violazioni al Codice della Strada, liquidava le spese in misura
inadeguata, nonché l’ordinanza di inammissibilità dell’appello,
proposto solo sulle spese, pronunciata dal Tribunale di Messina il
6/12/2013, depositata il 9 dicembre 2013 e comunicata con posta
elettronica lo stesso giorno. In fatto chiarisch Prefetto aveva respinto
il suo ricorso avverso la sanzione amministrativa di 23 curo per
violazione al Codice della Strada (sosta in area tariffata senza
esposizione titolo) e le aveva ingiunto il pagamento della somma di
61, comprensiva delle spese di notifica e il giudice di pace aveva
accolto il suo ricorso ma aveva condannato il Comune di Messina al
pagamento delle spese di giudizio liquidate in 100 curo, oltre 37 per
spese vive,
2. Fa presente la ricorrente che: a) il giudice di pace accoglieva,
ritenendolo assorbente di tutti gli altri, il sesto motivo di opposizione

“…per manifesta nullità della Delibera della Giunta Comunale e, delle successive
ordinanze adottate in materia di parcheggi a pagamento nel centro cittadino in
quanto prive della previsione di adeguate aree destinate al libero parcheggio per come
previsto dal comma 8 dell’art. 7 CDS, che vanno disapplicate dal Giudice
Ordinario…”, condannando il convenuto ipur individuato nel Comune
di Messina (in luogo della Prefettura della stessa città) per mero errore
kic. 2014 n. 07147 sez. M2 – ud. 05-11-2015

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

materiale, rilevato nell’atto di appello]; b) il giudice unico del Tribunale
dichiarava inammissibile l’appello ex art. 348 bis cod. proc. civ. “non
presentando ragionevoli probabilità di essere accolto”.

2.1

Aggiunge la ricorrente che il giudice unico del Tribunale così

motivava:

‹parte appellante ha eccepito l’erroneità della senten.za rela:zione

motivo non può assolutamente essere condiviso atteso che con il decreto legislativo
212/2011 (entrato in vigore in data 23.12.2011) è stato aggiunto all’art. 91
c.p.c.

comma che recita “IV. Nelle cause previste dall’art. 82, pri mo

comma, le spese, competerke ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il
valore della domanda”; … la controversia rientra fra quelle previste dall’art. 82 10
comma c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis, secondo la quale “Davanti
al giudice di pace le parti possono stare in giudkio personalmente nelle cause il cui
valore non eccede euro 1.100 (già E 1.000,00 secondo il digs. suindicato, poi
modificata. , in sede di conversione con legge 10/2012, in E 1.100,00); tali norme
sono applicabili al presente giudkio atteso che il giudkio di primo grado è stato
instaurato dopo l’entrata in vigore delle stesse, con il deposito del ricorro avvenuto in
data 27.1.2012; pertanto, la domanda – avente ad oggetto l’opposkione a
ordinaria ingiurkione -, aveva valore di 61,00 pari al valore della somma
ingiunta; non è possibile liquidare una somma diversa riOetto a quella già
riconosciuta in primo grado; nulla deve disporsi sulle spese attesa la contumacia
della parte appellata».

3. La ricorrente formula due motivi. La Prefettura di Messina, tramite
l’avvocatura dello Stato, ha depositato memoria di costituzione ai fini
della partecipazione all’udienza di discussione. Parte ricorrente ha
depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi del ricorso.
1.1

Col primo motivo si deduce: «Viola.zione degli arti. 91 c7p.c. e 24

Rie. 2014 n. 07147 sez. M2 – ud. 05-11-2015

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misura dei compensi liquidati, in quanto non rispettosi dei limiti tariffa n .; … detto

della L 13/ 6/1942 n. 794, nonché del Decreto del Ministro della Giustkia
8/ 4/ 2004 n. 127, recante approvazione della delibera del Consiglio na.zionale
forense in data 25 / 9/ 2002, che stabilisce i criteri per la determinazione degli
onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le presta .ioni
giudkiali, in materia civile e penale, e stragiudkrali. Motivtkione inesistente ed

cod. pro civ.. e 118 disp. att. c.p.c. (art. 360, mi. 3 e 4,c:p.c.)». Rileva la
ricorrente che il giudice di pace ha liquidato le spese in violazione dei

«limiti minimi [inderogabili ai sensi dell’art. 24 della L 13/ 6 /1942 n. 794,
secondo un principio ancora vigente sia al momento dell’inoltro della causa
(27/1 / 2012) che alla data della sua definkione (1814-28/ 5/ 2012), secondo
quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 24/1 / 2012 n. 1 nel testo risultante dalla sua
coordinnione con la legge di conversione n. 27 del 24/1/2012] della tariffaprofessionale forense, e ciò prescindendo dal mancato deposito della nota delle spese
ex ari. 75 disp. alt. Cod. prot civ.». Aggiunge che la liquidazione è stata
fatta con «indica_zione dell’inq5orto globale ed indistinto di diritti ed onorari di

avvocato» e che la relativa determinazione non poteva

(qualificarsi

effettivamente congrua ed esauriente in considera5zione dell’attività processuale
svolta», indicando, previo dettaglio delle attività svolte e relativa
tariffazione, secondo la tariffa forense approvata con D.M. 127/04
applicabile ratione temporis, la somma complessiva di 290,25 (di cui
203,00 per competenze-diritti di procuratore, 55,00 per onorari

di

avvocato, ed 32,25 per rimborso forfettario spese generali in ragione
del 12,50% sull’importo di tali voci).
Aggiunge la ricorrente che alla controversia non restano applicabili le
disposizioni di cui al D.M. n. 140/2012, per essersi il giudizio concluso
precedentemente alla loro entrata in vigore. Al riguardo richiama Cass.
2012 n. 18920, secondo cui “…Qualora l’attività giudiziale dell’avvocato
della parte vittoriosa – con riferimento corne detto ai singoli gradi – sia
Ric. 2014 n. 07147 sez. M2 – ud. 05-11-2015

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omessa su un punto decisivo del giudkio, e conseguente viola.zione degli arti. 132

terminata prima del 23 luglio 2012 e della caducazione definitiva delle
tariffe forensi, per la liquidazione giudiziale delle spese si dovrà fare
riferimento alle tariffe forensi; qualora, invece, la conclusione
dell’attività difensiva, con il compimento dell’opera professionale,
abbia luogo dopo l’intervenuta abrogazione di dette tariffe, l’entrata in

giudiziale delle spese di soccombenza avvenga in base a questi e non
più in base alle previgenti tariffe, ancorché alcune attività siano state
svolte nel vigore delle tariffe previgenti…”). Richiama inoltre Cass. Civ.
Sez. 111 18/12/2012 n. 23318, secondo cui “…Il giudice che deve
liquidare le spese processuali relative ad un’attività difensiva ormai
esaurita (nella specie, cassando con decisione nel merito), deve
applicare la normativa vigente al tempo in cui l’attività stessa è stata
compiuta, sicché, per l’attività conclusa nella vigenza del d.m. n. 127
del 2004, deve applicare le tariffe da questo previste e non i parametri
sopravvenuti ai sensi dell’art. 41 del d.m. n. 140 del 2012.”.
ricorrente ribadisce inoltre «anche in questa sede la necessità che venga disposta
la correzione del dispositivo della senten:za di primo grado, che indica, per mero
“lapsus calami” il destinatario della condanna alla rifusione delle spese processuali
già liquidate ((- 137,00 oltre i.v.a. e c.p.a) il C01211/11e di Messina, del tutto
estraneo alla causa, e non la reale parte convenuta Prefettura di Messina».
1.2

Col secondo motivo si deduce: «ecee’_zione di illegittimità costitiqionale

dell’art. 91 cod. proc. civ. come novellato

li del D.L. 22112/2011 n.

212, convertito con modifica.zioni nella L 17/272012 n. 10, in rela:zione all’ari.
82 CRC, per violazione degli arti. 3 e 24 della Costitnione».

Solleva la

ricorrente, «in via subordinata rispetto al superiore circostaniato primo motivo di
impugna:zione, ed in considertqione delle motivnioni poste alla base dell’ordinan:za
del 6-9/12/ 2013, con la quale il Tribunale di Messina ha ritenuto di dichiarare
inammissibile ex art. 348 bis

p. c.

Ric. 2014 n. 07147 sez. M2 – ud. 05-11-2015

proposto avverso la medesima
-5-

vigore dei nuovi parametri ministeriali farà sì che la liquidazione

sentenza del Giudice di Pace di Messina quivi impugnata, … ai sensi dell’ari. 23
della L 11 / 3/1953 n. 87, questione di legittimità costituzionale dell’art. 91 q).c
…in relazione agli arti. 3 e 24 della Costituione», posto) che la esclusione
della ripetizione delle spese giudiziali nel caso di ricorso alla difesa
tecnica da parte di chi non abbia conoscenze adeguate (anche si fini

traduce in una compressione del diritto di difesa costituzionalmente
garantito.
Osserva che «la difesa tecnica sia ritenuta un valore ,fondamentale nel nostro

ordinamento giuridico», tanto che «essa è in linea generale prevista come
obbligatoria dallo stesso legislatore.; ed infatti, ne/ processo civile vi sono solo tre
eccezioni a tale obbligatorietà: – la prima è prevista proprio dall’art. 82,1° comma,
c.p.c., per i procedimenti avanti al giudice di Pace che abbiano un valore inferiore ad
ff1.100,00; – la seconda è prevista dall’art. 86 c.p.t, nell’ipotesi in cui la parte che
agisce o resiste in giudizio abbia la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di
difensore con procura presso il giudice adito; – la terza è prevista dall’art. 417 tvxr.:
nelle cause in materia di lavoro di valore inferiore ad E 129,11. Quanto al
processo penale, il legislatore ha invece espressamente escluso la possibilità di
provvedere personalmente alla propria difesa tecnica (e ciò anche per chi possiede le
qualità tecniche necessarie)». Secondo la ricorrente sussisterebbe anche la
«violazione dell’art. 3 della Costituzione, dal momento che si creerebbe una evidente
disparità tra due distinte parti de/processo che decidessero entrambe di di/e- ridersi da
sole, ma, ad esempio una avesse la padronanza delle nonne che regolano il processo
e l’altra no, oppure tra due parti di cui una potesse permettersi di sostenere i costi di
una difesa tecnica e l’altra no; a ciò si aggiunga che un’ulteriore contraddik-ione si
palesa in considerazione de/fatto che, nelle cause disciplinate dagli arti. 409 e ss.
c.p.c. (ivi comprese quelle di valore inferiore ad E 129,11, per le quali quindi la
parte potrebbe stare in giudizio personalmente, senza far/si//o del dOnsore),
nessun vincolo è soggetto il giudice al momento della decisione sul regolamento delle
Ric. 2014 n. 07147 sez. M2 – ud. 05-11-2015

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semplicemente di scegliere se adire o meno l’autorità giudiziaria) si

spese di lite, dal momento che l’art. 91 c.p.c. fa riferimento solo all’art. 82 c.p.c. e
non all’art. 417 c.p.c., con la conseguen.za che se la tante, piuttosto che stare in
giudkio personalmente, si facesse assistere da un difensore, potrebbe ottenere in caso
di vittoria l’integrale iffitsione delle spese legali, ma non così sarebbe invece per la
parte che, in sovrapponibile posizione processuale, avesse chiesto la tutela di un

del lavoro». Tale lesione si determinerebbe in maniera evidente proprio
nelle cause di minor valore, ove le spese giudiziali superino di gran
lunga il valore della posta in gioco.
2. 11 ricorso è fondato e va accolto quanto al primo assorbente motivo.
La decisione impugnata è errata per le ragioni ampiamente indicate e
adeguatamente argomentate dalla ricorrente. La liquidazione delle
spese doveva essere effettuata con riguardo alla normativa vigente al
momento della liquidazione (e cioè al momento della decisione, 18
aprile 2012), data alla quale non era ancora entrato in vigore il d.m. n.
140 del 20 luglio 2012. Non poteva essere liquidata una somma
onnicomprensiva e anche in assenza di nota spese il giudice d’ufficio
avrebbe dovuto liquidare le spese sulle base delle attività svolte, per
come risultavano agli atti.
3. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con riguardo al motivo
accolto, restando assorbiti gli altri, e rinviata ad altro magistrato del
Tribunale di Messina che deciderà anche sulle spese del giudizio di
cassazione e sulla sollevata questione in ordine al soggetto nei cui
confronti dovrà essere pronunciata la condanna alle spese.

P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese, ad altro magistrato del Tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 5 novembre 2015

Ric. 2014 n. 07147 sez. M2 ud. 05-11-2015

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diritto rientrante nella cognkione del Giudice di Pace anfziché in quella del Giudice

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