Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6999 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36638-2018 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

CORRIDONI, 4, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MALDARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FIORAVANTE ORLANDO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4371/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’08/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

R.G. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso delle somme trattenute a titolo di IRPEF, anno 2013, sull’indennità percepita per ferie non godute negli anni 2009, 2010 e 2011, ha rigettato l’appello del contribuente, riconoscendo legittima l’assoggettabilità all’imposta sul reddito delle persone fisiche del compenso spettante per il lavoro svolto in luogo del godimento delle ferie, a fronte della sua “natura essenzialmente o parzialmente retributiva”. In particolare – e per quanto ancora qui rileva – la CTR ha ritenuto che rientrano nel c.d. “reddito imponibile” tutti i compensi erogati dal dipendente, anche indipendentemente dal nesso sinallagmatico tra effettività della prestazione lavorativa e compensi percepiti, trattandosi comunque di erogazioni derivanti dal rapporto di lavoro e rappresentando una delle vicende dello stesso rapporto lavorativo”, ai sensi del T.u.i.r., art. 49.

L’Ufficio si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è affidato a tre motivi;

Con il primo si denuncia violazione del T.U. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per aver la CTR attribuito natura retributiva all’indennità per ferie non godute;

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 51, comma 1, (ex TUIR, art. 48), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando l’assimilazione fatta dalla CTR dell’indennità percepita per ferie non godute all’imponibile del lavoro dipendente;

con il terzo motivo, infine, si assume la violazione dell’art. 2109 c.c. e dell’art. 36 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la decisione della CTR nella parte in cui afferma che ai fini della retribuzione imponibile debbano essere ricompresi tutti i compensi erogati al dipendente anche a prescindere dal nesso sinallagmatico tra effettività della prestazione lavorativa e compensi percepiti.

I motivi, che per la loro per la loro stretta connessione meritano una trattazione congiunta – invocando il profilo dell’assoggettabilità all’imposizione fiscale dell’indennità per ferie non godute per assimilazione al concetto di reddito da lavoro dipendente – sono infondati.

L’indennità sostitutiva delle ferie non godute, è soggetta a tassazione a norma del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 46 e 48, sia perchè, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha natura retributiva agli effetti fiscali e, pertanto, sono assoggettati alla tassazione IRPEF (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8915 del 16/04/2014). Ed infatti, questa Corte (Cass. 1232/2015) ha già avuto modo di affermare, il principio secondo cui, in tema di redditi da lavoro dipendente, i compensi per ferie non godute (cfr. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8020 del 28/03/2017, per la tassazione dell’indennità sostitutiva del riposo settimanale) hanno natura retributiva agli effetti fiscali e, pertanto, sono assoggettati alla tassazione IRPEF. D’altro canto un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non ne escluderebbe la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile, costituendo essa comunque un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione (v. Sez. 5, Sentenza n. 18606 del 15/09/2004; Sez. 5, Sentenza n. 1250 del 23/01/2006, da ultimo Cass. n. 5482/2019).

La CTR, pertanto, ha fatto buon governo dei superiori principi.

Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.500, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 Gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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