Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6998 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 6998 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 6868-2014 proposto da:
GAETANO NICOLA, (codice fiscale GTN NCL 74\02 D22Q),
domiciliato ex lege in ROMA, Piazza Cavour, presso la cancelleria della
Corte di Cassazione, rappresentato c difeso ALFREDO GAI U .ANO,
come da procura speciale a margine dcl ricorso

– ricorrente contro
COMUNE CROTONE

– intimato –

avverso la sentenza n. 156/2014 del TRIBUNALE di CROTONE,
depositata il 12/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/11/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Data pubblicazione: 11/04/2016

1. Gaetano Nicola impugna la sentenza n. 156/2014 clel Tribunale
Civile di Crotone emessa e pubblicata in data 12.02.2014 (causa civile
n. 344/2011 R.G.), che ha rigettato il suo appello alla sentenza del
giudice di pace, che aveva accolto il suo ricorso avverso sanzione
amministrativa per violazione al Codice della Strada, liquidando le

2. Il ricorrente fa presente che la sua impugnazione e limitata alla

«statukione di ngetto dell’atto di appello _formulato limitatamente al solo capo
relativo alle spese processuali di cui alla senten.za n.156/ 2014 del Tribunale
Civile di Crotone, e fal)la statukione di condanna dell’appellante alla rilUsione
delle spese di appello determinate dal Giudice di appello in violaione delle nome
sul valore della causa». Aggiunge che il giudice dell’appello ha così statuito
«rigetta l’appello proposto da Gaetano Nicola; Condanna l’appellante alla
rifisione delle spese de/presente grado di giudkio in favore del Comune di Crotone,
che si kquidano nella somma comprensiva di Euro 1.650,00 oltre accessori di
kgge )>.
3. Ti ricorrente formula due motivi. Nessuna attività in questa sede ha
svolto la parte intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. 1 motivi del ricorso.
1.1 — Col primo motivo si deduce: «Iriolnione o falsa applicazione di nome

di diritto: art.360 n.3 c.p.c. in relnione agli artt. 91 e 92 iv5.c». 1;a presente
che «il procedimento civile di PritlY0 grado è stato instaurato in data 24.07.2009

… per cui, nel caso di specie, è sicuramente applicabile Pari. 92 c:p.c, comma 2,
come modificato dalla L 18 giugno 2009 n.69, art. 45, coma 11, con effrito dal
04 luglio 2009», con la conseguenza che, in caso di compensazione,
occorre «la ricorrena di “gravi ed eccezionali ragioni” che, inoltre, devono essere

esplicitamente indicate nella motiva ione (cfr. Cassnione ordinan_za li
luglio 2011 n.15413)». Osserva che nel caso in questione «i/ Giudice di
Ric. 2014 n, 06868 sez. M2 – ud, 05-11-2015

-2-

spese in f, 100,00.

appello, pii re avendo formalmente richiamato in sentena i principi test(‘ C.IpOSil
materia di spese di lite, ha inopinatamente respinto Patto di appello dell’odierno
ricorrente, ritenendo erroneamente che il Giudice di Pace abbia correttamente
utili.uato il potere di compensare le spese ex art. 92 comma 2 c.p. e. “per evidenti
motivi”, riportando testualmente in senten:y la seguente motivaione: “Alla luce

dell’illecito da parte dei ricorrente e, pertanto, i/ ricorso merita accoglimento per
insulliciemz:a di prove sulla rei-p/p-abilità dell’opponente ex art. 23, coma 12, legge
1689/1981. Ricorrono evidenti motivi per compensare tra le parti le spese di
giudi_zio”». Rileva che tale motivazione è in violazione dei principi
affermati sulle spese di giudizio e che il giudice dell’appello ha errato
nel condividerla.
1.2 — Col secondo motivo si deduce: «Violazione di norme di diritto:
art.360 n. 3 cv5.c: in relnione agli artt. 10 c.p.c. e 14 del D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115». Rileva il ricorrente che il giudice dell’appello ha così
motivato in punto spese del grado: «”va rigettato l’appello proposto da
Gaetano Nicola e quest’ultimo., in quanto soccombente, va condannato alla
rifusione delle spese del presente

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