Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6998 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36420-2018 proposto da:

D.L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO, 9,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA CUCCHIARELLI, rappresentata

e difesa dall’avvocato TOMMASO DE CUPIS;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LATINA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3490/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

D.L.A. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione diniego di rimborso IRAP, per Euro 20.447,29, anni dal 2009 al 2012, ha accolto l’appello dell’Ufficio, limitatamente a Euro 18.459, cioè l’oggetto del giudizio così come riformato dalla sentenza di primo grado con la quale i primi giudici, accogliendo parzialmente, il ricorso della contribuente, hanno riconosciuto il diritto al rimborso a partire dal 29 gennaio 2010. La CTR ha negato il diritto al rimborso, ravvisando “nell’attività del contribuente svolgente la professione di medico pediatra convenzionato con il SSN – una autonoma organizzazione produttiva di reddito assoggettabile ad IRAP”. In particolare, ha rilevato la CTR che “le spese per ammortamento beni strumentali e spese varie di rappresentanza, non modeste, costituiscono dato equivoco, evincendosi che le prime si riferiscono a beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e le seconde sono attinenti a rapporti di collaborazione di tipo continuativo ovvero ad attività non occasionalmente delegate a terzi, fatto che non conformerebbe la assenza di lavoro autonomo”. Infatti dal quadro RE della dichiarazione prodotta si evince – ad avviso della CTR – che la contribuente utilizza lavoro altrui non in maniera saltuaria ed occasionale.

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo si lamenta, genericamente, “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per aver la Commissione tributaria Regionale per il Lazio “male interpretato le norme regolatrici della materia in esame”. Il primo motivo è inammissibile.

Questa Corte (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11572 del 2019) ha già avuto modo di precisare che, pur tenendo conto dell’esigenza di un’interpretazione restrittiva delle cause d’inammissibilità nel processo tributario, le cui relative previsioni devono essere circoscritte ai soli casi nei quali il rigore sanzionatorio è giustificato il ricorrente deve comunque evidenziare, a pena di inammissibilità, “specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto” (Cass. n. 8915 del 11/04/2018).

Nel caso di specie la censura, carente di autonomia espositiva e formulata in maniera incompleta, non permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, limitandosi a una generica contestazione sulla interpretazione data dalla CTR alla normativa sulla ricorrenza dei presupposti (autonoma organizzazione) per l’applicabilità dell’imposta (Cass. 9100/2015; cfr. Cass. n. 11572/2019; Cass. n. 8915/2018).

Peraltro, le censure tendono nel loro complesso ad un accertamento in fatto, come tale inammissibile in questa sede, e nemmeno offrono elementi concreti in astratto idonei consentire la valutazione di un omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

In materia di ricorso per cassazione, l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito – e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare – non è mai sindacabile in sede di legittimità. (cfr. Cass. n. 27033/2018, n. 25166 del 08/10/2019).

A ciò si aggiunga che la proposizione del motivo non consente una diretta percezione della censura in ordine ai vizi denunciati, condensando e sovrapponendo con un unico motivo di ricorso due profili di doglianza ontologicamente distinti, limitandosi ad un generico e confuso rinvio alla violazione di legge, all’omesso esame di un fatto decisivo, in un percorso argomentativo poco chiaro, senza evidenziare a quale dei due profili sollevati si ricollegano le censure della decisione impugnata in merito all’omessa valutazione “dell’ampia documentazione”, che non riporta quando e come avrebbe prodotto, (cfr. Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; v. anche Cass. Sez. V, 28 novembre 2014, n. 25332; Cass. n. 12514/2013. Sul dovere di chiarezza espositiva degli atti processuali, ex art. 366 c.p.c., cfr. SS.UU. n. 964 del 17/01/2017).

Con il secondo motivo si deduce, “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame sull’importo oggetto di rideterminazione chiesto a rimborso” ammontante ad Euro 19.043,50 anzichè, come dichiarato dalla CTR in Euro 18.459,00.

Il secondo motivo è, altresì, inammissibile per difetto di autosufficienza.

Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13625 del 21/05/2019). Peraltro, i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29093 del 13/11/2018)

Nel caso di specie, invece, il ricorrente si è limitato, inammissibilmente, a generiche affermazioni di principio, omettendo di trascrivere, seppur per stralcio ed a riprova di quanto asserito, i documenti ai quali ha fatto riferimento nel ricorso – in particolare, il mod. unico 2011 – non consentendo una diretta percezione della censura in ordine al vizio ivi denunciato.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimata. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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