Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6997 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. II, 25/03/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 25/03/2011), n.6997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.N. (OMISSIS), C.V.

(OMISSIS), R.G. (OMISSIS),

C.A. (OMISSIS), C.O.

(OMISSIS), CA.AN. (OMISSIS),

C.G. (OMISSIS), C.T.

(OMISSIS), CA.AD. (OMISSIS)

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo

studio dell’avvocato STUDIO DI NAPOLI, rappresentati e difesi

dall’avvocato RUSCIANO ROSARIO;

– ricorrenti –

contro

P.L. (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 12282-2006 proposto da:

P.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell’avvocato CALZA SANTE,

rappresentato e difeso dagli avvocati PEPE ALFREDO, DELLA PIETRA

LELIO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CA.AN., C.O., C.

G., C.V., C.T., R.

G., C.N., CA.AU.,

CA.AD.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3491/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di appello di Napoli in data 11.6/8.8.1997, operata da questa Corte con sentenza in data 29.9.2000/5.2.2001, la stessa Corte partenopea, con sentenza in data 11.10/12.12.2005, in accoglimento dell’appello del P., aveva dichiarato di proprietà di questi i terreni per cui è causa e respinto le domande di usucapione svolte dalle controparti, regolando le spese.

Osservava la detta sentenza che questa Corte aveva stabilito, in virtù dei titoli sulla cui base i C. erano stati immessi nel godimento dei beni, che costoro avevano dato prova del loro possesso iniziale, cosa questa che comportava in ragione della domanda dai medesimi svolta ex art. 1159 c.c. che i predetti dessero prova del loro possesso all’attualità, donde la necessità di ammettere la prova a tal fine richiesta.

Ma la Corte partenopea rilevava che con un unico rogito, il donante aveva provveduto ad otto distinte donazioni, sicchè impropriamente i germani C. avevano svolto unitariamente la domanda di usucapione, quando invece la usucapione stessa andava provata ciascuno per la sua parte; tale prova non era stata raggiunta nè attraverso le testimonianze acquisite nè documentalmente e pertanto la domanda di usucapione dagli stessi proposta non poteva essere accolta, neppure relativamente ai terreni non oggetto di donazione, pure per difetto di prova, in questo caso del possesso iniziale.

La domanda di rivendica del P. doveva essere invece accolta in ragione del fatto che questi aveva per un verso ottenuto il riconoscimento nei confronti della sua dante causa della natura di contratto definitivo di compravendita della scrittura relativa e, per altro verso, aveva compiuto ogni formalità necessaria per rendere la compravendita opponibile ai terzi, atteso che la sentenza ottenuta dallo stesso P. costituiva valido titolo per la trascrizione dell’atto pubblico e della scrittura privata autenticata.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria, i C. ed il R., mentre il P. resiste con controricorso, proponendo al contempo ricorso incidentale, basato su di un solo motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la stessa sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Dovendosi logicamente esaminare per primo il ricorso principale, devesi rilevare che con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 1, dell’art. 329 c.p.c., comma 2, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., comma 1, in buona sostanza lamentandosi che non si sarebbe tenuto conto delle preclusioni derivanti dal giudicato, atteso che la sentenza impugnata non avrebbe potuto rilevare, dopo la pronuncia di questa Corte che con un unico atto erano state effettuate otto distinte donazioni, giacchè la legittimazione alla riconvenzionale di usucapione di tutti i donatari era stata presupposta dalla sentenza di cassazione.

Deve al riguardo osservarsi che se ai fini dell’usucapione abbreviata doveva farsi riferimento al contenuto del titolo e, quindi, alla qualità di ciascun donatario, tuttavia, il possesso o detenzione attuale dei beni costituiva il fondamento stesso della domanda di rivendica e conseguentemente da un lato la qualificazione della domanda e l’esistenza dei suoi presupposti non potevano più essere messi in discussione dopo la sentenza della Cassazione e, dall’altro, sulla qualificazione della disponibilità dei beni si era espressa questa Corte, sia relativamente a quelli donati, che a quelli non donati, affermando quanto ai primi che la donazione aveva trasferito il possesso e, quanto ai secondi, che la situazione di fatto in concreto attuatasi non poteva essere considerata possesso in mancanza della prova dell’originaria detenzione e, fermo che l’usucapione abbreviata andava dichiarata in favore di ciascun donatario, il possesso intermedio si doveva presumere e i singoli atti di esercizio del potere non potevano che confermarlo; resisteva quindi l’argomento della prova del possesso iniziale quanto ai beni di provenienza D. M., mentre in carenza di prova sul possesso iniziale dei beni non oggetto di donazione, la presunzione del possesso intermedio, rispetto a questi ultimi non operava.

Conseguentemente, mentre la questione del frazionamento in singoli atti della donazione non poteva essere più posta in discussione, quanto ai beni non donati, in mancanza di prova del possesso iniziale, gli stessi non potevano dirsi usucapiti, non operando per essi la presunzione relativa al possesso intermedio. Entro tali limiti e con le precisazioni suesposte, il motivo deve essere pertanto accolto; gli altri mezzi, relativi al rapporto tra il P. e l’Immobiliare Ardeatina e alla regolamentazione delle spese, risultano assorbiti.

L’unico motivo del ricorso incidentale, tendente ad ottenere una pronuncia di nullità della donazione in ragione del dedotto mancato depauperamento del donante risulta inammissibile a fronte della dichiarata declaratoria di inefficacia della donazione, con esclusione quindi della nullità della stessa contenuta nella sentenza della Corte di cassazione già pronunciatasi al riguardo, su cui si è formato giudicato In ragione di quanto sopra, il primo motivo deve essere accolto per quanto di ragione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese relative al presente procedimento per cassazione.

PQM

Riuniti i ricorsi, la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale per quanto di ragione, assorbiti gli altri; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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