Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6997 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. un., 24/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 24/03/2010), n.6997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di Sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1921-2009 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ETTORE

XIMENES 3, presso lo studio dell’avvocato PANOVA VESSELINA,

rappresentato e difeso dagli avvocati BUZZANCA FLAVIA, MASSIMO

GAMBINO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

2976/2007 del TRIBUNALE di MESSINA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale dott.

Antonio MARTONE, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte, in

camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice

amministrativo, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il regolamento preventivo di giurisdizione è stato proposto con riferimento ad un giudizio instaurato davanti al giudice ordinario da un appartenente al corpo di polizia penitenziaria, con qualifica non dirigenziale, per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità, ai fini della corresponsione dell’equo indennizzo;

Ritenuto che, secondo indirizzo costante, la domanda del lavoratore volta ad ottenere l’accertamento della causa di servizio di una propria infermità, con il conseguente diritto all’equo indennizzo, non attiene al rapporto previdenziale, ma trova titolo nel rapporto di lavoro, di talchè la controversia relativa è devoluta al giudice che ha giurisdizione sul rapporto medesimo (Cass. SU n. 19342 de 2008);

Ritenuto che, quindi, per decidere sulla giurisdizione è necessario qualificare il rapporto di lavoro degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria;

Ritenuto che in questa prospettiva deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che detto Corpo è stato istituito con la L. n. 395 del 1990 che ha soppresso il Corpo degli agenti di custodia (art. 2) e, dopo averlo qualificato come “Corpo civile”, ha previsto espressamente che il medesimo “fa parte delle forze di polizia”; da tale appartenenza non può che derivare la permanente applicazione della disciplina pubblicistica ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, comma 1;

Rilevato che argomenti in senso contrario non possono desumersi dalla sua qualificazione come “corpo civile”, perchè ciò è conseguente alla operata smilitarizzazione, al pari di quanto previsto per le forze di polizia, ma non comporta la privatizzazione del rapporto, come si desume dal fatto che il richiamato del D.Lgs. n. 165, art. 3 nello stabilire deroghe alla “privatizzazione” dei rapporti di lavoro pubblici, indica espressamente “il personale militare e le Forze di polizia di Stato”;

Nè, in senso contrario induce a ritenere la successiva L. n. 154 del 2005, art. 2 che ha previsto che il rapporto del personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria “è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico”, giacchè tale personale, pur contemplato nella L. n. 395 del 1990, non è considerato come facente parte del Corpo di polizia penitenziaria, ma del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, istituito dalla stessa legge, alle cui dipendenze detto Corpo è posto dalla citata L. n. 395 del 1995;

Conclusivamente va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Stante la novità della questione, si compensano le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo il giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

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