Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6997 del 17/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.17/03/2017), n. 6997
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27126/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
LABRONICA IMMOBILIARE S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 629/23/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di FIRENZE, emessa il 05/02/2015 e depositata il
09/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. si verte in tema di applicabilità del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in ipotesi di accertamenti cd. “a tavolino”;
2. il Collegio ha disposto l’adozione di motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
3. il ricorso è inammissibile, poichè all’esame cartolare degli atti non è risultata fornita la prova, da parte dell’amministrazione ricorrente, del perfezionamento della notifica (v. Cass. Sez. U. n. 627/08), poichè l’arto risulta notificato a mezzo posta, inoltrata in data 09/11/2015, ma è privo dell’avviso di ricevimento;
4. come è noto, ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione – se avvenuta a mezzo del servizio postale – il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c. (ex multis, Cass. sez. nn. 25525/16 e 25285/14).
5. la mancata costituzione della società intimata esclude la necessità di una pronuncia sulle spese, che restano a carico della parte ricorrente soccombente;
6. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 6-4, n. 1778/16 e Cass. 6-5, n. 18893/16).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017