Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6997 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34287-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2786/27/017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,

depositata il 16/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione cartelle di pagamento IRPEF ed IRAP – emesse D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 36 bis, a seguito di controllo formale del modello unico presentato per l’anno 1999 dalla ” S.D. & Figli snc”-, ha rigettato l’appello principale spiegato dall’odierna ricorrente (allora Equitalia ETR) ritenendo prescritte le pretese impositive a fronte della cartella notificata ai soci nel 2008, rilevando, tra l’altro, che la notifica della cartella alla società – effettuata nell’agosto 2003 – “non può dirsi dotata di fungibilità anche per ciò che concerne l’onere di notifica ai singoli soci” in quanto, il principio di solidarietà (che lega società e soci) per le obbligazioni sociali appare – ad avviso della CTR – del tutto errato, non avendo alcun effetto in tema di diritti “disgiunti” dei singoli e della società. La CTR, inoltre, ha accolto l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate sul difetto di legittimazione passiva della stessa.

S.C. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., nonchè la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1310 e 2291 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR applicato il termine quinquennale di prescrizione della pretesa erariale anzichè quello decennale, disconoscendo anche il principio di solidarietà dei soci nei confronti della società.

Il ricorso è fondato.

Va premesso che secondo una consolidata interpretazione, facente leva sul combinato disposto degli artt. 2267 e 2291 c.c., nelle società di persone il socio è responsabile di tutte le obbligazioni sociali – ivi comprese quelle che hanno fonte dalla legge e, quindi, anche di quelle tributarie – in quanto il debito della società è un debito dei soci (Cass. nn. 21763/15; 20704/14; 11228/07). Invero, per come precisato da questa Corte (Cass. n. 10584/2007), “la responsabilità solidale e illimitata del socio, prevista dall’art. 2291 c.c., comma 1, per i debiti della società in nome collettivo, opera, in assenza di un’espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti”.

Ciò premesso, il debito della società contribuente ” S.D. & Figli snc” va considerato quale debito dei soci, per cui non è necessario che a questi ultimi sia notificato l’atto impositivo concernente un debito sociale, se esso sia stato notificato alla società, come nella fattispecie, essendo bastevole ai fini della escussione dei soci la notifica della cartella di pagamento ovvero dell’avviso di mora; l’interruzione della prescrizione che, con la notifica della cartella di pagamento alla società, abbia avuto luogo – che porta a dare applicazione in materia al principio dell’art. 1310 c.c. (Cass. n. 22093/13) – è peraltro efficace anche nei confronti dei soci.

A ciò si aggiunga, per quanto ancora qui rileva in ordine al termine di prescrizione, che questa Corte (cfr. Cass. n. 11555/2018) ha avuto modo di affermare che una volta divenuto definitivo l’atto di accertamento per mancata impugnazione nel termine di decadenza, la pretesa tributaria resta soggetta, in fase di riscossione, al termine di prescrizione propria del tributo.

Le SS.UU. n. 23397/2016, hanno statuito che per i tributi erariali – IRPEF, IRES, IRAP, IVA – accertati in un atto definitivo per omessa impugnazione, non è applicabile la prescrizione breve di cinque anni prevista per le prestazioni periodiche, ai sensi dell’art. 2948 c.c., poichè i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche in quanto derivano da valutazioni fatte per ciascun anno d’imposta sulla sussistenza dei presupposti impositivi. Consegue che, nella carenza di una espressa disposizione di legge, per detti tributi è applicabile la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), quale unico termine rilevante in fase di recupero. Orbene, l’applicazione congiunta di tali principi, ha portato questa Corte (Cass. Sez. 5, n. 16712/2016) ad affermare che: “In materia tributaria, la notifica alla società di persone della cartella di pagamento concernente il debito sociale, che è debito anche dei soci, interrompe, ai sensi dell’art. 1310 c.c., la prescrizione nei confronti di questi ultimi, purchè sia avvenuta entro il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2935 c.c., che decorre da quando il pregresso atto impositivo sia divenuto definitivo.”

Ebbene, nel caso di specie, in applicazione dei superiori principi, ha errato la CTR, sia nel considerare il termine di prescrizione quinquennale anzichè decennale, trattandosi di imposte dirette, sia nel ritenere non efficace per i soci la notifica effettuata nei confronti della società. Pertanto, la cartella notificata nel 2003 alla società è efficace anche nei confronti dei soci, onde non è prescritto, come erroneamente invece affermato dalla CTR, il credito erariale di cui si chiede il pagamento a mezzo della notificazione dell’atto riscossivo nel 2008.

Conclusivamente la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione, che, oltre a provvedere anche per le spese del presente giudizio di legittimità, dovrà attenersi ai superiori principi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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