Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6997 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, (ud. 08/07/2021, dep. 03/03/2022), n.6997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23384-2020 proposto da:

SOCIETA’ SERVIZI GESTIONI IMMOBILIARI SGI SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

AVIGNONE, 102, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MONTELLA,

rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO IACONE, STEFANO SERRA,

CATERINA GATTA;

– ricorrente –

contro

A LEASING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACQUI, 7, presso lo studio

dell’avvocato GAETANO GIORDANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCELLO VASCELLARI;

avverso la sentenza n. 1364/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 3/9/2020, la Società Servizi Gestioni Immobiliari s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, illustrato anche da memoria, avverso la sentenza n. 1364/2020 della Corte d’Appello di Venezia, notificata in data 4/6/2020. Con controricorso notificato il 9/10/2020 resiste la A-Leasing s.p.a..

2. Per quanto ancora rileva, Servizi Gestioni Immobiliari s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza di prime cure con la quale il Tribunale di Treviso aveva rigettato l’opposizione da essa proposta contro il decreto ingiuntivo con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore della A-Leasing s.p.a., la somma di Euro 526.418,04 a seguito di risoluzione del contratto di leasing immobiliare a causa dell’inadempimento dell’utilizzatrice, qui ricorrente e allora opponente, nel pagamento delle rate.

3. Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d’Appello ha dichiarato improcedibile il gravame in quanto la ricorrente non aveva provato di aver rispettato il termine lungo previsto per la notifica dell’appello, né che l’impedimento a impugnare nei termini fosse ad essa non imputabile.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con un unico motivo di ricorso si denuncia “Omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione degli artt. 330,170,160 e 156 c.p.c.. In relazione all’art. 360 c.p.c., all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5)” là dove la Corte territoriale non avrebbe rilevato che la notifica dell’appello era avvenuta in data 28/4/2014, ultimo giorno utile per la notifica, e presuntivamente non si era perfezionata per trasferimento del procuratore domiciliatario dell’appellata (avv. Vacellari), atteso che la sentenza di prime cure era stata depositata il 28/10/2013. In particolare, la Corte avrebbe dovuto considerare nulla, e non inesistente, la notifica con la conseguenza che la nullità sarebbe stata sanata dalla costituzione in giudizio della società appellata che nulla aveva rilevato in sede di costituzione, ma tardivamente in comparsa conclusionale.

2. Il motivo è infondato e non sussistono le condizioni per portare la questione in pubblico dibattimento, come richiesto, stante il consolidato orientamento giurisprudenziale in merito alle questioni trattate.

3. La Corte territoriale ha motivato la dichiarazione di inammissibilità del gravame rilevando che l’originale dell’atto di appello risultava spedito con raccomandata senza avviso di ricevimento allegato; nonché, che l’appellata (destinataria della notifica) aveva allegato alla comparsa conclusionale la copia dell’atto di appello con relata di notifica a mezzo posta effettuata dal procuratore dell’appellante a quello dell’appellato con busta recante lo stesso numero indicato nella relata prodotta dall’appellante, tuttavia, con la dichiarazione (datata 2/5/2014): “siamo spiacenti di non aver recapitato questo invio in quanto trasferito”. La circostanza del trasferimento con decorrenza dall’8/7/2013 era stata quindi confermata dal certificato del COA di Treviso del 31/5/2015.

4. La controversia è stata rimessa sul ruolo, quando già si trovava nella fase decisionale, proprio affinché il procuratore dell’appellante potesse meglio documentare l’esito della notifica asseritamente spedita il 28/4/2014, con termine per la produzione sino al 30/1/2019; con mail del 22/2/2019 Poste Italiane rispondeva alla richiesta dell’avvocato dell’appellante rilevando che non era possibile svolgere alcuna specifica ricerca perché agli atti della società non risultava più nulla (i relativi documenti erano stati inviati al macero).

5. Tanto premesso, il giudice del gravame ha rilevato che la raccomandata spedita dal difensore il 28/4/2014, ossia l’ultimo giorno utile per la notifica tempestiva dell’appello – atteso che la sentenza di primo grado era stata depositata il 28/10/2013 – non risultava pervenuta all’avvocato domiciliatario dell’appellata, il quale si era trasferito all’indirizzo indicato.

6. Peraltro, nel caso specifico, l’appellante non aveva rilevato circostanze idonee a far desumere il suo affidamento incolpevole, posto che egli avrebbe ben potuto controllare il domicilio del procuratore dell’appellato accedendo al registro del locale consiglio dell’ordine. In conclusione, il giudice ha ritenuto di dover dichiarare d’ufficio l’inammissibilità del gravame in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (citando Cass. n. 10440/2013), spetta all’appellante l’onere di dimostrare il rispetto del termine, non provato nel caso di specie, così come non era stato dimostrato l’impedimento non imputabile alla parte, attesa la genericità dei rilievi svolti sui registri del COA.

7. Tanto rilevato, le censure della ricorrente non colgono nel segno, posto che la Corte di merito si è allineata all’orientamento consolidato di questa Corte in tema di interpretazione dell’art. 330 c.p.c. per cui, acquisita formale conoscenza del trasferimento dello studio professionale del difensore, il notificante deve dimostrare di essersi attivato con immediatezza e, comunque, entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio, andato poi a buon fine.

8. Tale attività deve avvenire nell’ambito della medesima procedura originata dalla iniziale richiesta di notificazione e nel rispetto di un termine non superiore alla metà di quello, pari a quaranta giorni, ordinariamente fissato per lo specifico incombente dall’art. 641 c.p.c. (Sez. 3 -, Ordinanza n. 4663 del 22/02/2021; Cass., Sez. 6 3, Ordinanza n. 24660 del 19/10/2017; Su 14916 del 2077/2016; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24641 del 19/11/2014; Sez. L, Sentenza n. 21154 del 13/10/2010).

9. In ogni caso, è anche vero, come asserisce la ricorrente, che il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, pure quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016).

10. Sul punto, si è altresì stabilito che la notificazione dell’appello ad un avvocato condividente lo studio del difensore della parte ed eseguita presso il domicilio professionale esistente ed eletto al momento della costituzione in giudizio, pur se non inesistente (in quanto effettuata nel domicilio indicato, comune ad entrambi gli avvocati), è nulla, giacché l’atto, viziato per violazione delle prescrizioni dell’art. 330 c.p.c., commi 1 e 3, non può ritenersi effettuato in luogo non avente alcun riferimento con il destinatario della notifica, con la conseguenza che il relativo vizio è sanato dalla costituzione in giudizio della parte a cui la notificazione era destinata, a condizione che non sia “medio tempore” passata in giudicato la sentenza impugnata (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 6164 del 05/03/2020: in applicazione del principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza che, ritenendo sanato dalla costituzione in appello della parte – successiva al passaggio in giudicato della sentenza – il vizio della notifica, aveva respinto l’eccezione di tardività dell’impugnazione).

11. Tuttavia, nel caso in questione la controparte si è costituita successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, essendo la notifica dell’appello stata inutilmente tentata l’ultimo giorno utile rispetto al termine breve di impugnazione.

12. Pertanto, la nullità della notifica è stata correttamente rilevata d’ufficio, essendosi verificato il passaggio in giudicato della sentenza prima della costituzione della controparte nel giudizio di impugnazione. Difatti, la ricorrente aveva lo strumento della rimessione in termini che non è stata richiesta.

13. Conclusivamente il ricorso va rigettato con ogni conseguenza in ordine alle spese e al raddoppio del Contributo Unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 2.560,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

 

 

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