Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6996 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. II, 25/03/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 25/03/2011), n.6996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

– G.R.A.M. (c.f. (OMISSIS));

– G.M. – (c.f. (OMISSIS));0

parti entrambe rappresentate e difese dall�avv. Giuliani Bonizzato

del Foro di Rimini e dall�avv. Adalberto Gueli di quello di Roma ed

elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo in Roma, via

Crescenzio n. 82, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti �

contro

– Srl KARIBA (p. IVA (OMISSIS)) in persona dell�amministratore

unico, rag. M.G.; rappresentata e difesa dagli avv.ti

Gasanti Filippo e Michele Aureli ed elettivamente domiciliata presso

lo studio del secondo in Roma, via Asiago n. 8, giusta procura

speciale autenticata nelle firme, per atto notar Ziodi di Rimini del

19 settembre 2008;

– controricorrente �

e nei confronti di:

– A.I.

– intimato –

nonche� sul ricorso incidentale (iscritto al n.r.g. 24068/05)

proposto da:

Srl KARIBA (p. IVA (OMISSIS)) in persona dell�amministratore

unico, rag. M.G.; rappresentata e difesa dagli avv.ti

Filippo Gasanti e Michele Aureli ed elettivamente domiciliata presso

lo studio del secondo in Roma, via Asiago n. 8, giusta procura

speciale autenticata nelle firme, per atto notar Ziodi di Rimini del

19 settembre 2008;

– ricorrente �

contro

– G.R.A.M. (c.f. (OMISSIS));

– G.M. – (c.f. (OMISSIS));

parti entrambe rappresentate e difese dall�avv. Giuliani Bonizzato

del Foro di Rimini e dall�avv. Adalberto Gueli di quello di Roma ed

elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo in Roma, via

Crescenzio n. 82, giusta procura a margine del ricorso;

– resistenti �

nonche� nei confronti di:

– A.I.;

– intimato �

avverso la sentenza della Corte d�appello di Bologna n. 276 dep.ta il

28/02/2005;

Udita la relazione della causa svolta nell�udienza pubblica del

22/02/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l�avv. Filippo Gasanti per parte contro ricorrente e ricorrente

incidentali che ha insistito per il rigetto del ricorso principale e

l�accoglimento di quello incidentale;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per

l�accoglimento dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La srl Kariba cito� innanzi al Tribunale di Rimini G.R. A.M., G.M. � eredi di tale V.A. – nonche� A.I. esponendo: che la suddetta V. aveva stipulato con l� A. un patto di opzione con la quale si era impegnata a vendere l�intera sua proprieta� sita in (OMISSIS), ivi inclusa “eventualmente” anche la particella 280, dando atto che quanto alla stessa, pendeva giudizio per la declaratoria di acquisto della proprieta� per usucapione in capo ad essa pro mittente; che l�opzione dava la facolta� all� A. di nominare terzi soggetti al momento della stipula del definitivo; che con rogito notar Pelliccioni del 31 gennaio 1992 � data in cui sarebbe scaduto il termine, prorogato, per esercitare l�opposizione- la stessa V. aveva trasferito gran parte della propria consistenza patrimoniale – descritta nell�opposizione – a due societa� indicate dall� A., tra cui essa esponente e la srl Montecalvo; che, deceduta la V. ed essendo intervenuta sentenza dichiarativa dell�acquisto per usucapione, in capo alla predetta, della particella 280, gli eredi della prima, poi convenuti in giudizio, avevano rifiutato di addivenire alla cessione richiesta. Concludeva pertanto affinche� venisse verificato il contenuto della scrittura privata e chiedendo che fosse emessa sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo, nei confronti della G.R. e del G., cosi� operando il trasferimento della proprieta� della particella usucapita, dichiarandosi pronta a sostenere le spese relative alla causa di usucapione, come previsto nell�opzione.

Si costituirono i soli eredi della V., contestando il fondamento della domanda, con l�osservare: che, con il contratto definitivo di vendita, sarebbero state superate le statuizioni previste nel ed.

preliminare e non si sarebbe fatta alcuna menzione della particella summenzionata; che la Kariba era priva di legittimazione attiva, in quanto, nel termine ultimativo per esercitare il diritto di opzione, l� A. non aveva indicati) l�acquirente della particella 280;

che, piu� radicalmente, per quest�ultima non sarebbe stata configurabile una promessa di vendita per persona da nominare in quanto all�epoca della opzione non era ancora certa l�attribuzione in proprieta� alla promittente.

L� A. non si costitui�.

L�adito Tribunale respinse la domanda ritenendo che non potesse stabilirsi un collegamento funzionale tra il rogito del 31 gennaio 1992 e l�opzione � nel senso di considerare il primo come momento esecutivo della seconda- e di conseguenza, che nei termini � prorogati al 31 gennaio 1992 � l� A. non si era avvalso dell�opzione e che detta facolta� si era pertanto consumata.

La Corte d�Appello di Bologna, decidendo sul gravame della Kariba e nel contraddittorio dei G. – perdurando la contumacia dell� A. – riformo� la sentenza di primo grado, disponendo che il trasferimento della proprieta� fosse condizionato al pagamento delle spese del giudizio di usucapione, secondo parcella liquidata dal competente Consiglio dell�Ordine: la Corte territoriale cosi� giudico� ritenendo che con il rogito di trasferimento del gennaio 1992 si sarebbe data esecuzione alla gran parte dell�opzione, accettando l�oblato di proseguire nell�esecuzione della vendita della particella ancora controversa, una volta che l�accertamento dell�acquisto della proprieta� della medesima, fosse divenuto definitivo; nego� altresi� rilievo interpretativo � in favore della tesi dei G. – alla circostanza che la Kariba avesse chiesto l�esecuzione giudiziale delle obbligazioni nascenti dal contratto di opzione solo dopo oltre sette anni dalla sottoscrizione dell�opposizione. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso i G. sulla base di tre motivi; la societa� Kariba ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale contro il quale non hanno risposto gli originari ricorrenti. Anche in questa fase del giudizio l� A. non si e� costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell�art. 335 c.p.c..

1 – I ricorrenti, con il primo motivo, deducono la “violazione e falsa applicatane degli artt. 1331, 1350 c.c. in relazione all�art. 360 c.p.c., n. 3; contraddittorieta� della motivazione in relazione all�art. 360 c.p.c., n. 5″ assumendo: a – che erroneamente il giudice di secondo grado avrebbe ritenuto che l�opzione alla stipula di un contratto prevedente la forma scritta ad substantiam potesse dirsi provata implicitamente per facta concludentia; b � che, contraddittoriamente, dapprima la Corte territoriale avrebbe rimarcato che non sarebbe intervenuto alcun atto formale di accettazione dell�opzione, soprattutto con riferimento alla particella n. 280, per poi affermare che l�opzione medesima sarebbe stata sostanzialmente e globalmente accettata mediante la stipula del contratto di vendita del 31 gennaio 1992 – che di tale particella non faceva menzione.

2 � Con il secondo motivo viene censurata la ” violazione dell�art. 1402 c.c. in relazione all�art. 360 c.p.c., n. 3; vizio e contraddittorieta� della motivazione in relazione all�art. 360 c.p.c., n. 5 “assumendosi che erroneamente la Corte felsinea avrebbe disatteso l�eccezione di carenza di legittimazione della societa� Kariba – che era stata nominata dall� A. dopo sette anni dalla opzione, con lettera raccomandata in data 29 aprile 1998 – non avendo lo stipulante originario operato la nominatio domini entro il termine di cui all�art. 1402 cod. civ. – 31 gennaio 1992; aggiungono altresi� i ricorrenti che, dal momento che a quella data sarebbe persistita l�incertezza circa la proprieta� della particella n. 280, allora per quest�ultima non avrebbe potuto dirsi fissato neppure un termine per la nomina del terzo, con la conseguenza che il contratto avrebbe potuto ritenersi concluso – per l�appezzamento in esame- solo tra le parti originarie ( V., gli eredi della medesima e l� A.).

3� Con il terzo motivo i ricorrenti censurano “violazione e falsa applicazione dell�art. 2967 c.c. in relazione all�art. 360 c.p.c., n. 3; contraddittorieta� ed insufficienza della motivazione in relazione all�art. 360 c.p.c., n. 5 “assumendo che l�argomentazione che vedeva il contratto definitivo come sviluppo logico dell�accettazione della opzione, veniva a cedere di fronte alla non coincidenza delle particelle previste nel secondo negozio: dunque la Corte bolognese, formulando un giudizio di irrilevanza in merito a tale circostanza � stante l�indicazione generica delle particelle catastali contenuta nella opzione – , avrebbe di fatto determinato un vulnus nelle regole della ripartizione dell�onere della prova, spettando al richiedente l�effetto traslativo il dimostrare che invece tale corrispondenza vi sarebbe stata; con argomentazione logicamente connessa i ricorrenti assumono altresi� l�esistenza di una motivazione contraddittoria ed insufficiente la� dove la Corte di appello non avrebbe specificato se tra gli appezzamenti, compresi nel rogito del gennaio 1992 ma non nell�opzione, ve ne fossero anche ulteriori rispetto alla particella n. 280.

1 � Il primo motivo e� fondato , pur se con le specificazioni appresso esposte.

1/a � Va infatti sottolineato che attribuire – anche per la particella 280 – al contratto definitivo la duplice funzione di espressione dell�accettazione dell�offerta di opzione e di esecuzione del negozio che la stessa mirava a realizzare, presupponendo nel contempo esercitata anche l�electio domini, poteva essere sostenuto solo nei limiti in cui vi fosse stata coincidenza oggettiva dei beni tra l�opzione e il contratto definitivo, mentre nel primo negozio si menzionava detto immobile solo in termini eventuali e nel secondo non se ne parlava neppure.

1/b – Lo spostamento dell�attenzione interpretativa, da parte della Corte territoriale, dalla compravendita come fatto integrativo – esecutivo dell�opzione “nel suo complesso” – e della nominatio domini ad esso connessa- , alla missiva dell�aprile 1998, con la quale si assumeva esercitata la facolta� prevista dall�opzione anche per la particella in esame, doveva allora ritenersi incongruo in termini logici, atteso che, da un lato, non poteva collegarsi al precedente contratto di compravendita – che aveva esaurito la sua funzione in relazione ai beni trasferiti – e dall�altro neppure poteva dirsi accentazione della proposta della V. per la sola particella 280, in quanto esercitato fuori dell�unico termine � 31 dicembre 1992 � all�uopo stabilito e senza che l�oblato avesse chiesto la fissazione di un termine giudiziale ex art. 1331 c.c., comma 2.

1/c – Su tale specifico punto osserva infatti la Corte che se l�opzione e� configurata dal codice – art. 1331 cod. civ. – come contratto in cui solo una delle parti e� vincolata alla promessa di alienare, e� anche indubbio che il vincolo che quest�ultima si assume non puo� essere a tempo indefinito e per questo e� coessenziale la fissazione del termine � anche per provvedimento del giudice – o la previsione che ad una determinata scadenza -successiva al verificarsi di eventi ancora futuri ed incerti- debba essere esercitata la facolta� di scelta da parte dell�oblato.

1/d – – Nell�originaria opzione il termine non poteva che riferirsi ai beni gia� presenti nel patrimonio della V., atteso che l�estensione dell�impegno unilaterale della stessa V. a trasferire la proprieta� anche della particella 280 era previsto come meramente eventuale (come riportato, senza contestazioni, dalla contro ricorrente: “… ivi inclusa eventualmente la part. 280”) in quanto collegato all�esito del pendente giudizio di usucapione: la fissazione allora del termine perentorio al dicembre 1991 – e quindi al gennaio 1992 – siccome non poteva riferirsi anche alla particella 280, necessitava la riproduzione dell�impegno negoziale da parte della promittente per la sola particella in questione con la contestuale fissazione di un nuovo termine � o la richiesta al giudice di determinarlo – dopo che si fosse realizzata la condizione del riconoscimento dell�acquisto della proprieta� per usucapione in capo alla V..

2 – Non avendo dato, la Corte distrettuale, convincente spiegazione del perdurare dell�efficacia dell�opzione, pur in presenza degli elementi di valutazione sopra descritti, la sentenza va cassata in ordine al motivo accolto � rimanendo assorbiti gli altri, come pure il ricorso incidentale avente ad oggetto la condizione indicata dalla Corte distrettuale a che si potesse realizzare l�effetto traslativo- e la causa va rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Bologna che provvedera� anche sulle spese del presente giudizio di legittimita�.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri, come pure il ricorso incidentale; cassa la sentenza in ordine al motivo accolto e rimette, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimita�, ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.

Cosi� deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Ovile della Corte di Cassazione, il 22 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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