Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6996 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, (ud. 09/02/2022, dep. 03/03/2022), n.6996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 30449/2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato PEC

ags.rm.legalmail.avvocaturastato.it);

E

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore

pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato PEC

ags.rmlegalmail.avvocaturastato.it);

– ricorrenti –

Contro

SVILUPPI AMBIENTALI s.r.l. in fallimento, in persona del curatore pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Calabria n. 728/07/20 depositata in data 24/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la società contribuente ricorreva avverso una cartella di pagamento per l’anno 2008 con la quale l’Amministrazione Finanziaria contestava il mancato rispetto del piano di rateazione riguardante una precedente comunicazione di irregolarità relativa alle dichiarazioni mod. Unico 2009 e mod. 770 2009;

la CTP accoglieva il ricorso; l’Ufficio appellava tal pronuncia;

– con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’impugnazione; ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate congiuntamente al riscossore con atto affidato a due motivi; la società – medio tempore fallita – non ha svolto attività difensiva in questo giudizio di Legittimità.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, resa quindi in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 e art. 61 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 181 disp. Att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

– il motivo è fondato;

– in effetti, la sentenza è viziata da anomalia motivazionale talmente grave da sfociare in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante: alla condivisione della sentenza di primo grado non è dato verificare che il giudice di appello sia pervenuto attraverso il vaglio critico dei motivi di appello dell’Amministrazione, neppure riportati nella scarna motivazione;

– questa Corte ritiene (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale – qui in effetti sussistente – che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;

il secondo motivo, alla luce della decisione che precede, è assorbito;

non risultando necessari accertamenti ulteriori in fatto, la controversia può decidersi nel merito con il rigetto del ricorso originario della società contribuente.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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