Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6995 del 25/03/2011
Cassazione civile sez. II, 25/03/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 25/03/2011), n.6995
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in Roma, via Celimontana 38 presso lo studio dell’avv.to
PANARITI Benito che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BERTEOTTI GERMANO;
– ricorrente –
contro
EFFETRE SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESNTANTE PRO TEMPORE GEOM.
F.P., elettivamente domiciliato in Roma, via B. Croce 49,
presso lo studio dell’avvocato RIGHETTI FABIO, rappresentato e difeso
dall’avv.to BONDI Mauro;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 157/2005 della CORTE D’APPELLO DI TERNTO,
depositata il 05/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/02/2011 dal consigliere Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio;
udito l’avvocato De Giorgio Giuseppe con delega depositata in udienza
dell’avv. PANARITI Benito difensore del ricorrente che ha chiesto
l’estinzione per rinuncia;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’estinzione per
rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La corte:
rilevato ce con atto 1 febbraio 2011 sottoscritto personalmente dai difensori avvocati BERTEOTTI Germano e Benito Piero Panariti C.G. ha rinunciato al ricorso proposto avverso la sentenza della corte di appello di Trento 5/5/2005, n. 157/05;
rilevato altresì che con atto 9 febbraio 2011 – sottoscritto personalmente e dal difensore avvocato Mauro Bondi F.P., nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Sr. Effetre, ha accertato la detta rinuncia:
ritenuto pertanto di dover pronunciare l’estinzione del processo di cassazione a norma degli artt. 390 e 391 c.p.c. senza necessità di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011