Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6995 del 17/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.17/03/2017),  n. 6995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26781-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, CF. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 459/7/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di Genova, emessa il 10/04/2015 e depositata il

16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la C.T.R. ha ritenuto nullo l’avviso di accertamento emesso, a seguito di indagini finanziarie, per Irpef, Irap ed Iva dell’anno di imposta 2004, per mancato rispetto del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ed in difetto di comprovate ragioni d’urgenza;

2. con due motivi di ricorso l’amministrazione contesta la “violazione e la falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7 e L. 2 agosto 1990, n. 241, art. 21 octies, art. 2697 c.c., nonchè dei principi di diritto dell’Unione europea in materia di repressione delle frodi all’Iva”, anche con riguardo all’urgenza rappresentata dalla “gravità e pluralità dei reati imputati al contribuente e la reiterazione nel tempo delle condotte allo stesso ascritte”;

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. la decisione impugnata non è conforme ai principi elaborati in tema di contraddittorio endoprocedimentale da questa Corte (Cass. Sez. U. sent. nn. 18184/13, 19667/14, 24823/15) e dalla Corte Costituzionale (sent. n. 132/15);

5. in particolare le Sezioni Unite, chiamate a verificare l’applicabilità analogica dell’art. 12, comma 7 cit. – dettato espressamente per i casi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente – anche alle ipotesi di accertamento) cd. “a tavolino” (effettuato cioè in Ufficio, in base a notizie e documenti di supporto acquisiti presso pubbliche amministrazioni o presso terzi o fornite dallo stesso contribuente mediante la compilazione di questionari o in sede di colloquio presso l’Ufficio), hanno chiarito che, ove si tratti di tributi cd. “non armonizzati” (come alcuni di quelli in questione), le garanzie statutarie dell’art. 12, comma 7, operano solo nei casi espressamente contemplati – che prevedono la sottoscrizione e consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni svolte, alla stregua delle prescrizioni del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 6, ovvero del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 1, (Cass. Sez. 5, n. 5632/15 e n. 16036/15) – in tal senso militando univocamente non solo il dato testuale della norma, ma la stessa peculiarità delle verifiche in loco, “in quanto caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità che specificamente giustifica, quale contro bilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali” (Cass. Sez. U. nn. 24823/15, 18184/13);

6. diversamente, per i tributi “armonizzati” (come l’Iva, anch’essa qui in contestazione), “avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (Cass. Sez. U. n. 24823/15 cit.; cfr. Cass. sez. 6-5, ord. n. 15744/16);

7. in ogni caso, la pacifica esistenza di addebiti penali rientra tra le ipotesi di urgenza contemplate dalla norma (Cass. un. 2587/14, 14287/14);

8. la causa merita quindi nuovo esame per la compiuta verifica dei presupposti sopra indicati, alla luce dei richiamati principi.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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