Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6994 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. un., 24/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 24/03/2010), n.6994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di Sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7666-2009 proposto da:

N.G. ((OMISSIS)), AZIENDA AGRO –

ZOOTECNICA FRANCHINI AGRICOLA S.R.L., SANTA TERESA AGRICOLA S.R.L.,

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio

dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentati e difesi dall’avvocato

PROFETA SAVERIO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

REGIONE PUGLIA ((OMISSIS)), in persona del Presidente della

Giunta regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA 2, presso lo STUDIO LEGALE PLACIDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato BALDUCCI PIERLUIGI, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/2009 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 13/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato Pierluigi BALDUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N.G., l’Azienda Agrozootecnica Franchini Società Agricola a r.l. e la Zoomurgia Società cooperativa a r.l., titolari di imprese agricole operanti nei comuni di (OMISSIS), hanno impugnato davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, deducendone sotto vari profili l’illegittimità, la Delib. Giunta Regione Puglia 19 giugno 2007, n. 833 di “Adozione, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 121 del Progetto di Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia”. La Regione Puglia si è costituita in giudizio, contestando l’ammissibilità e la fondatezza degli assunti dei ricorrenti.

Con sentenza del 13 gennaio 2009 il ricorso è stato respinto.

N.G., l’Azienda Agrozootecnica Franchini Società Agricola a r.l. e la Santa Teresa Società Agricola a r.l., quale successore della Zoomurgia Società Cooperativa a r.l., hanno proposto ricorso per cassazione, in base a sei motivi, poi illustrati anche con memoria. La Regione Puglia si è costituita con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente la Regione Puglia ha contestato l’ammissibilità del ricorso, deducendo che è stato proposto tardivamente, in quanto la copia dell’atto, inviata per posta direttamente dal difensore dei ricorrenti, è stata ricevuta 49 giorni dopo la notificazione del dispositivo della sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche effettuata dalla cancelleria: notificazione dalla quale decorreva il termine per l’impugnazione, stabilito secondo la resistente in 30 giorni dal Testo Unico approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 202.

L’eccezione va disattesa, poichè sono infondati entrambi gli assunti su cui si basa: che le sentenze pronunciate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche debbano essere impugnate entro 30 giorni dalla notificazione del dispositivo; che prima della scadenza, nel caso di utilizzazione del servizio postale da parte del difensore, occorra che il plico non solo sia stato spedito dal mittente, ma anche ricevuto dal destinatario. In proposito la giurisprudenza di questa Corte – dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, nè del resto la resistente ne ha prospettato alcuna – è univocamente orientata nel senso che “il ricorso alle sezioni unite: della suprema corte, avverso le pronunce del Tribunale superiore delle acque pubbliche, è soggetto, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 202 (T.U. sulle acque pubbliche e gli impianti elettrici), al termine di 45 giorni, dato che la citata norma riduce alla metà il termine di 90 giorni fissato dall’art. 518 del codice di rito allora vigente, tramite un rinvio di tipo ricettizio, insensibile alla successiva entrata in vigore dell’attuale c.p.c.” e che “a seguito della pronunzia n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, ossia con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene; tale principio ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anzichè dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1 irrilevante essendo al riguardo, nei limiti di tale richiamata normativa, il dato soggettivo dell’autore della notificazione, con l’unica differenza che alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato”.

In applicazione di questi principi, ribaditi da ultimo, rispettivamente, da Cass. 21 ottobre 2009 n. 22273 e da Cass. 2 marzo 2009 n. 5024, si deve riconoscere la tempestività del ricorso, che è stato inviato per posta il 1 aprile 2009, quindi dopo 43 giorni dalla notificazione del dispositivo della sentenza impugnata, avvenuta il 16 febbraio 2009.

Un ulteriore motivo di inammissibilità è stato prospettato dalla Regione Puglia, per non avere i ricorrenti impugnato la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, nella parte in cui ha escluso la loro legittimazione a chiedere l’annullamento in toto del provvedimento in questione, anzichè nei limiti in cui è applicabile ai fondi in cui svolgono la loro attività.

Anche questa eccezione è da respingere, poichè l’acquiescenza a una decisione sfavorevole non si estende alle altre, che non ne siano dipendenti.

La Regione Puglia ha altresì dedotto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto vi si chiede una pronuncia – la decisione della causa nel merito – che non è consentita, secondo la resistente, con riferimento alle sentenze emesse dal Tribunale superiore delle acque in unico grado.

Neppure questa tesi è fondata, poichè “il giudice di legittimità provvede d’ufficio sulla cassazione della sentenza impugnata con o senza rinvio o decidendo nel merito, secondo che il vizio riscontrato rientri nelle ipotesi previste dagli artt. 382 e 383 c.p.c., o art. 384 c.p.c., comma 1, ultima parte, sicchè è irrilevante l’eventuale erroneità delle richieste delle parti in un senso o nell’altro” (Cass. 19 agosto 2002 n. 12235). Nè d’altra parte a questa Corte è precluso decidere la causa nel merito, ricorrendone le condizioni, nel caso di cassazione delle sentenze pronunciate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in sede di giurisdizione amministrativa (cfr. Cass. 23 maggio 2006 n. 12084).

Ugualmente non condivisibile è l’assunto della resistente, secondo cui i motivi addotti a sostegno del ricorso non contengono idonei quesiti di diritto.

Questi invece sono stati formulati in modo da consentire l’individuazione dei principi posti a fondamento della sentenza impugnata e di quelli diversi, che secondo i ricorrenti avrebbero dovuto essere applicati nella fattispecie, alla quale: viene altresì fatto puntuale riferimento; sono inoltre chiaramente indicati i fatti controversi, in relazione ai quali la motivazione si assume viziata.

Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano che il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha erroneamente ravvisato nella deliberazione in questione l’adozione di un vero e proprio piano di tutela delle acque, anzichè di un semplice suo progetto, provvisorio e incompleto.

La censura non può essere accolta. Si verte sull’interpretazione di un provvedimento amministrativo, sindacabile in sede di legittimità, come quella degli atti negoziali, esclusivamente per violazione delle regole legali di ermeneutica e per omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione (v., tra le altre, Cass. 10 aprile 2009 n. 8770). Nel ricorso, sotto il primo profilo, nulla è dedotto.

Quanto al secondo, vengono svolte argomentazioni inconferenti, relative alle carenze, riconosciute nel contesto stesso della deliberazione, dell’istruttoria che ha preceduto la sua approvazione.

Si tratta di vizi che potrebbero semmai incidere sulla legittimità del provvedimento, ma non far presumere che si tratti, come i ricorrenti affermano, di un atto “atipico”, diverso da quello previsto dalla disposizione richiamata nella sua intitolazione: la violazione di legge, da cui un provvedimento eventualmente sia affetto, non lo snatura al punto da renderlo estraneo al parametro normativo in base al quale è stato emesso.

Ne consegue il rigetto anche del secondo motivo di ricorso, con il quale si presuppone che il provvedimento avesse per oggetto non un piano di tutela delle acque ma soltanto un suo “progetto”, dal che si deduce che non poteva contenere le gravose misure di salvaguardia che vi sono state incluse.

Con il terzo motivo i ricorrenti sostengono che il provvedimento, pur se inteso come adozione di un piano di tutela delle acque anzichè di un semplice progetto, avrebbe dovuto essere riconosciuto illegittimo, non essendo stato preceduto dalle attività conoscitive prescritte dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 118 e 120.

La Regione Puglia ha sostenuto che la questione è “nuova”, non essendo stata sollevata nel giudizio a quo.

L’obiezione va disattesa, per l’assorbente ragione che sul punto il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha pronunciato e la extrapetizione in cui in ipotesi sarebbe incorso avrebbe dovuto formare oggetto di impugnazione in via incidentale.

La doglianza in esame deve essere accolta, nei limiti risultanti dalle considerazioni che seguono.

Sul punto il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha ritenuto:

“Nel procedimento di emanazione del piano di tutela, i programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l’impatto antropico esercitato sul medesimo, previsti dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 118 ricoprono la finalità di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di tutela. Precedono perciò l’adozione e l’approvazione collocandosi nella fase progettuale del piano stesso, disciplinata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 120”. Tra queste affermazioni e il rigetto della domanda di annullamento della deliberazione di adozione del piano è ravvisabile uno iato, non essendo stata chiarita la ragione per la quale si è esclusa la violazione di legge che i ricorrenti avevano denunciato, rilevando che era mancato un previo “monitoraggio delle acque”: non è stato spiegato se esso risultasse almeno in parte eseguito; o se si trattasse di un adempimento diverso da quelli richiesti dalle norme citate; o se potessero considerarsene equipollenti le “risultanze dell’attività conoscitiva sino a quel momento posta in essere”, cui è stato fatto cenno nella sentenza impugnata, al diverso fine di giustificare il rigore delle misure di salvaguardia inserite nel piano.

Restano assorbiti gli altri tre motivi di ricorso, con i quali l’illegittimità del provvedimento di cui si tratta viene dedotta, rispettivamente, dalla sua contrarietà alla direttiva 00/60 CEE, dalla omessa indicazione di un termine ultimo di efficacia, dalla mancanza di una disciplina transitoria.

Rigettati pertanto i primi due motivi del ricorso, accolto il terzo nei limiti di cui in motivazione, dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e valutazioni di merito, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso; accoglie nei limiti di cui in motivazione il terzo; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

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