Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6994 del 17/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.17/03/2017),  n. 6994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25911/2015 proposto da:

AENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA DEI CARRACCI

1, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ALESSANDRI, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

ANGELO OSNATO, in virtù di mandato in calce al contoricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 734/20/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, emessa il 26/01/2015 e depositata il

30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con riguardo ad avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2007 all’esito di indagini bancarie (D.P.R. n. 7633 del 1972, art. 51 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32), si deduce la nullità della sentenza d’appello in quanto motivata per relationem ad una relazione tecnica prodotta dal contribuente, redatta in termini meramente assertivi;

2. il Collegio ha disposto l’adozione di motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. a differenza della motivazione per relationem alle risultanze della c.t.u., la quale costituisce atto di un ausiliario del giudice di merito (Cass. 28647/13), quest’ultimo può fondare la propria decisione su una perizia di parte solo laddove fornisca adeguata motivazione della valutazione compiuta (v. Cass. 12411/01, 1217/70 per il processo civile; Cass. 2195/15, 26550/11 per quello tributario);

4. nella specie, difetta l’enunciazione dell’iter logico seguito dalla C.T.R. nell’aderire alla relazione tecnica di parte, le cui risultanze vengono richiamate in modo generico ed acritico, con motivazione apparente e puramente adesiva ad un atto di parte (Cass. 20648/15).

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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