Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6994 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 12/03/2021), n.6994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 8934 del ruolo generale dell’anno

2011, proposto da:

G.M. in proprio e nella qualità di titolare della Impresa

Edile G.M. (già Calcestruzzi M. G. di

G.M. & C. s.a.s.) e F.A., rappresentati e difesi,

giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Salvatore

Taverna, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,

in Roma, Viale Regina Margherita n. 262/264;

-ricorrenti principali-

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

-controricorrente e ricorrente incidentale-

nonchè

Ministero dell’Economia e delle Finanze dello Stato, in persona del

Ministro pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Umbria n. 1/05/2010, depositata in data 18 febbraio

2010, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28 ottobre 2020 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– a seguito di verifica fiscale, l’Ufficio II.DD. e l’Ufficio iva notificarono, alla s.a.s. Calcestruzzi M. G. di G.M. & C, avvisi di accertamento in rettifica per Ilor ed iva 1992, a G.M. titolare di impresa individuale, avvisi di accertamento per irpef, ilor ed iva 1991 e 1992 e, a F.A., avviso di accertamento per irpef ed Ilor 1992. Tali atti furono separatamente impugnati dai rispettivi destinatari e l’adita commissione tributaria – riuniti i ricorsi in due gruppi, a seconda che si trattasse di iva o imposte sul reddito – li decise, accogliendoli parzialmente, con due sentenze: la n. 517/98, per i tre ricorsi in materia di iva e, la 518/98, per i tre ricorsi in materia di imposte sul reddito. In particolare, la commissione ritenne illegittimi e annullò accertamenti e rettifiche nei limiti dell’88% e ne confermò la legittimità per il restante 12%. Le due sentenze furono impugnate, in via principale, dai contribuenti, con separati ricorsi in appello (nn. 308 e 309 del 1999), con cui veniva richiesto l’integrale annullamento degli avvisi, e, in via incidentale, dagli Uffici interessati, che richiedevano, in riforma delle sentenze di primo grado, la piena conferma degli avvisi impugnati.

– la CTR dell’Umbria, previa riunione degli appelli, con la sentenza n. 112/05/00, accoglieva il gravame dei contribuenti e rigettava quello incidentale dell’Ufficio;

– avverso la suddetta sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione assumendo che l’adita commissione regionale – pur avendo riunito i due giudizi di appello, dandone esplicitamente atto nell’epigrafe della sentenza- si era, tuttavia, pronunziata soltanto sugli appelli principale ed incidentale avverso la decisione 518/98, intervenuta sulla controversia in tema d’imposte dirette, accogliendo l’impugnazione principale del contribuente e respingendo quella incidentale dell’Ufficio;

– la Corte di cassazione con la sentenza n. 9219 del 2007 – ritenendo fondato il denunciato vizio di omissione di pronuncia della CTR sugli appelli principale ed incidentale avverso la decisione 517/98, in tema di iva – ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza e rinviando ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Umbria;

– riassunto il giudizio dai contribuenti, la CTR dell’Umbria con la sentenza n. 1/5/2010 respingeva l’appello confermando la legittimità del recupero a tassazione ai fini dell’Iva;

– avverso la sentenza della CTR, G.M. in proprio e nella qualità di titolare della Impresa Edile G.M. (già Calcestruzzi M. G. di G.M. & C. s.a.s.) e F.A. propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate spiegando ricorso incidentale affidato a un motivo;

– in data 14 ottobre 2020, i ricorrenti hanno depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere – con allegata documentazione – per avere aderito alla definizione agevolata per carichi relativi agli avvisi di accertamento oggetto della presente controversia, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 (c.d. rottamazione cartelle), convertito dalla L. n. 225 del 2016, con integrale pagamento del debito oggetto di definizione agevolata;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– i contribuenti hanno formulato in data 6 ottobre 2017 istanza per la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2018, del D.L. n. 24 aprile 2017, n. 50, ex art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017 n. 96, allegando altresì le domande di definizione delle liti depositate davanti alla Agenzia delle Entrate in data 2.10.2017;

– deve ritenersi estinto il giudizio a termini del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, conv. con L. n. 96 del 2017 (“il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse”) (v. Cass. n. 3244 del 2020), con compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte: dichiara estinto il giudizio; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità;

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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