Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6994 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 6994 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 25976-2013 proposto da:
SCHIAVON FABRIZIO SCI-I

3I .736I „ elettivamente

domiciliato in Roma, Via Tommaso Salvini 55, presso lo studio
dell’avvocato CARLO D’ERRICO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato 1 3 :10I BURI ,INVITO, come da procura
speciale a margine del ricorso

– ricorrente contro
CONIUNE VENEZIA, in persona del sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via li Tortolini 34, presso lo
studio dell’avvocato NICOIX9′ PA01,Eyri, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati GIUT,I0 (;IDONI, .1NT( )NI(
\NNOTTA, come da procura speciale a margine del controricorso ;

avverso la sentenza n. 1064/2013 del TRIBU N
depositata il 17/05/2013;

gMLAA

controricorrente
di V1

Data pubblicazione: 11/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/10/2015 dal Consigliere lppolisto Parziale;
udito l’Avvocato Claudia Del Pozzo per delega avv.to D’i ù:rico, che si
riporta agli atti, alla memoria e alle conclusioni assunte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

“Con ricorso depositato in data 17.5.2010 il signor Fabrizio Schiamn proponeva
appello avverso la sentenza n. 294.10 pronunciata dal Giudice di Pace di
L’enezia, depositata in data 15.4.2010 nel procedimento dallo stesso proposto in
opposizione avverso l’ordinanza — ingiunzione n. 2520107 emessa nei suoi
confronti in data 26.8.2009 dal Comune di L’ene ..;ia e notificata in data
14.10.2009 per violazione dell’art. 23 del Regolamento di Polizia L.Trbana, poiché
era stato trovato a sedersi e si era rifiutato di alzarsi dai gradini della Piat-,-zella dei
Leontini in data 6.5.2007. Lamentava, al riguardo, che il Giudice di Pace avanti
al quale aveva proposto /’opposizione avesse confermato l’ordinanza stabilendo nel
minimo edittale (E 25,00) la sanzione irrogata. L’appellante riteneva nulla e.
comunque, ingiusta la sentenza sotto i seguenti profili: 1) nullità della sentenza per
mancanza ed insufficienza della motivazione per non aver proceduto ad alcuna
indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicabili; 2) insussistenza
dell’elemento soggettivo de/preteso

— buona fede dell’appellante; 3) omessa e

comunque erronea valutazione delle risultane processuali. Lo stesso chiedeva,
pertanto, in rifo.nna della sentenza appellata, l’accoglimento dell’opposizione
Nel costituirsi in giudizio., il Comune di l’enezia contestava gli assunti allorei e
chiedeva il rigetto dell’appello. Il Comune appellato proponeva, altresì, appello
incidentale avverso la sentenza laddove, in violazione dell’art. 16 L 689181 avelv
ridotto la sanzione al minimo edittale e compensato le .spese di lite nonostante la
soccombenza dell’opponente)›.

Ric. 2013 n. 25976 sez. M2 – ud. 22-10-2015

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1. Così riassume la vicenda processuale la sentenza impugnata.

2. 11 Tribunale di Venezia rigettava l’appello principale e accoglieva
quello incidentale sulla immotivata riduzione della sanzione al minimo,
determinandola in C 50,00.
3. Quanto al rigetto dell’appello principale, osservava il Tribunale che
«la sentenza impugnata, seppure con motivazione stringata, ha dato compiutamente

all’appellante in ordine alla violazione contestata e non pare cdie tra da nullità sotto
tale profilo. Il Giudice di Pace ha infatti compiutamente dato atto che “dalla
documentazione allegata al ricorso risulta che … lo Schiavon, all’invito della Polizia
Municipale di alzarsi dal posto dove stava illegittimamente seduto sui gradini di
Piazzetta dei Leoncini … si rifiutava di alzarsi” (5ag. 2 sentenza). Le conclusioni
de/primo Giudice vanno confermate anche in questa sede posto che è pacifico che lo
Schiavon, pur reso edotto della disciplina regolamentare dagli Agenti contestatori
non solo ha rifiutato di rispettare l’obbligo imposto dall’art. 23 del Regolamento di
Polizia Urbana, ma ha addirittura rifiutato di rilasciare le proprie generalità agli
Agenti, tanto che è stato dichiarato responsabile del reato di cui all’ari. 651 c.p.
con sentenza del 9.2.2010 di questo Tribunale (m all. 3 Ja scicolo appellato). Per
questo stesso motivo sussiste anche l’elemento soggettivo della violazione in quanto lo
Schiavon era stato posto a conoscenza del divieto dagli Agenti intervenuti sul luogo
e ciononostante ha rifiutato di ottemperarvi giustificandosi con il _la. tio che altre
persone erano sedute e che non gli era stata mostrata l’ordinanza, circostanze
entrambe non idonee ad esimere lo Schiavon dalkr violazione attesi da 1111 lato la
pacifica vigenry della disposizione e, dall’altro, l’irrilevanza del comportamento di
terzi».

4. impugna tale decisione il ricorrente che formula due motivi. Resiste
con controricorso la parte intimata. Le parti hanno depositato
memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi del ricorso.
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conto delle ragioni per cui ha ritenuto la sussistenza della responsabilità in capo

1.1 — Col primo motivo di ricorso si deduce: (Art. 360, n. .5 c.p.c.
Omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio: mancato esame del
verbale di contestazione datato 06/05 / 2007, mancato esame e I o mancata
valutazione de/mo contenuto e di quanto Vl riportato». Sia il Giudice di primo
grado che il Giudice di appello, secondo il ricorrente, «non hanno

formale dell’impugnato verbale e nemmeno appurata la ricorrenza dei presupposti di
fatto e diritto dell’infrazione contestata al .sig. Schiavo!?». Rileva il ricorrente
che non risultava dal verbale, né gli Agenti a.ccertatori lo riferiscono «di
aver informato, come doverosamente avrebbero dovuto _Pre, il preteso trasgressore
dell’esistenza del divieto, della portata dello stesso e delle modalità della sua
applicazione».

errato il giudice d’appello nell’affermare che «l’odierno

ricorrente sarebbe stato “edotto della disciplina regolamentare dagli Agenti
contestatori”», posto tale circostanza «è obiettivamente inesistente, non
dimostrata e non ricavabile dalle allegazioni offerte in comunicazione dalle parti».
Il ricorrente «legittimamente, aveva mandestato Pesigenza di poter leggere
l’ordinanza istitutiva di tale divieto (si aggiunga: in assenza di qualsivoglia
avvertenza — cartello, insegna, manifesto

e.00sti al pubblico e, dunque, nella

completa assenza di avvisi resi conoscibili

dttadinanza)». Aggiunge che «il

verbale di contestatone di un’infrazione amministrativa deve inderogabilmente
contenere —oltre alle generalità del contravventore e ai riferimenti di luogo e di
tempo dell’accertamento— l’indicazione della norma che si ritiene violata ed altresì
l’enunciazione de/fatto passibile di sanzione». Rileva che «il Giudice di Pace di
Venezia ed il Tribunale successivamente adito non hanno rilevato la mancata
indicazione, nel verbale di accertamento contestato dal sig. Schiavon, della specifica
ordinanza sindacale el o della specifica limitazione contestata all’utente

MI

ciò

implicitamente affermando, in via del tutto apodittica, che tale particolare ed unica
limitazione dovesse ritenersi conosciuta o, comunque, conoscibile imputando al
ricorrente l’indebito ed illegittimo onere della prova della non conoscenza della stessa
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affrontato ed esposto, neppure incidentalmente, il doveroso controllo della validità

ordinanza». Sottolinea come «il verbale contenesse solo una indicazione del
tutto generica dell’illecito contestato, non essendovi precisati gli estremi (data,
numero) ed il contenuto dell’ordinanza sindacale adottante il peculiare divieto di
“sedersi”, in particolare relativamente all’ambito d’applicazione di essa quanto ai
tempi ed ai luoghi (giorno e sito della contestazione)». Rileva che nessuno dei

doverosa diffUsione della notizia, anche con media generalmente conoscibili fuori
della città el o con l’apposizione di cartelli indicanti il divieto su tutte le vie d’accesso
al luogo oggetto del divieto stesso. In di/etto della qual prova, non poteva e non può
essere affermata la colpa e, quindi, la responsabilità dell’opponente».
1.2 — Col secondo motivo di ricorso si deduce: «Art. 360, n. 3 cp.c. —
Violazione o_falsa applicazione di norme di diritto in particolare delle norme e dei
principi in tema di onere e di di,sponibilità delle prove e della interpretazione degli
atti processuali, in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c. nonché agli artt. 2697 c.c.
ed agli artt. 7 e 50 del D.L,gs. 1810812000 n. 267». 1 giudici di merito
hanno erroneamente posto a fondamento della loro decisione la
circostanza, non risultante dagli atti, secondo cui gli agenti accertatori
avevano esplicitato l’esistenza del divieto, così giungendo anche alla
errata conclusione che il contravvenzionato ne fosse a conoscenza,
così invertendo l’onere della prova. Doveva essere invece applicato il
principio generale ricavabile dal Codice della Strada, secondo cui «per
potersi ritenere in capo agli automobilisti un dovere di comportamento di carattere
derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare, è necessario
i l peezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della
competente autorità impositiva dell’obbligo (o del divieto) e dalla pubblicizzazione
di detto obbligo attraverso la corripondente segnaletica predeterminata dalla legge».
Osserva quindi che «la mancanza di qualsiasi segnaletica e la lagnanza del
ricorrente in ordine alla mancata conoscenza del divieto avrebbero dovuto costituire
motivo su wiente ed autonoma ratio decidendi per l’accoglimento dell’opposizione del
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giudicanti «ha stabilito se il Comune di Vene.zia avesse posto in essere quella

Schiavon». Rileva in fatto che (‹i/ riako rettangolare posio nella stessa
Pici;-Retta dei Leondni, situato appunto nel centro, è sempre sfizio usalo Ilì ..y/Sa di
panchina dai cittadini residenti e dai numerosi finisti indistintamente, in quanto
mai era intralciato normale transito dei passanti».
2. Il ricorso è infondato e va rigettato. I due motivi strettamente

Il giudice dell’appello, cosi come il primo giudice, hanno chiarito le
circostanze in fatto che hanno accompagnato la contestazione della
violazione ed hanno chiarito che il ricorrente era stato informato del
contenuto dell’art. 23 del Regolamento di Polizia Urbana,
pacificamente vigente, tanto che vi era stata una vivace contestazione
sul punto da parte del ricorrente. Le circostanze di fatto esposte dai
giudici di merito vengono ora genericamente smentite dal ricorrente
con argomentazioni di sostanziale valenza revocatoria, inammissibili
come tali in questa sede. In ogni caso, la contestazione mossa (divieto
di utilizzare gli scalini della piazza per sedersi) è stata perfettamente
compresa dal ricorrente, che ha messo in dubbio la vigenza di tale
norma, chiedendo di poter leggere il provvedimento e invocandone
comunque la non conoscenza per mancata adeguata pubblicazione.
Non era necessaria una specifica procedura di pubblicità del
provvedimento, che riguarda il regolamento di Polizia urbana, ben
diverso dal Codice della Strada, con conseguente inapplicabilità dei
principi elaborati per quest’ultimo, e comunque non richiedendo la
norma per la sua applicazione l’uso di una speciale cartellonistica. Una
volta edotto del divieto esistente con invito ad allontanarsi, la buona
fede invocata viene meno, come correttamente osservar() dai giudici di
merito. Così come irrilevante, ai fini che qui interessano, è la violazione
della norma da parte di altri utenti, pure non sanzionati.

kic, 2013 n. 25976 sez. M2 – ud. 22-10-2015

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connessi possono essere trattati congiuntamente.

3. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del
comma 1-bis dello stesso articolo 11

P.T.M.

giudizio, liquidate in 500,00 (cinquecento) curo per compensi e 100,00
(cento) curo per spese, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13
comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 22 ottobre 2015
L’ESTFNS[

IL PRESIDI

1.a Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di

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