Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6994 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22323-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.M., C.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 263/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di B.M. e C.L. di avviso di accertamento per riclassificazione e rivalutazione di rendita catastale, di immobile sito in (OMISSIS), rigettava l’appello dell’Ufficio. La CTR, pur considerando sufficientemente motivato l’atto di riclassamento, L. n. 311 del 2004 ex art. 1, comma 335, riteneva “la motivazione contenuta nell’avviso di accertamento non rituale nella misura in cui riconduce l’immobile ad una microzona diversa” (in particolare microzona Esquilino e non Monti, come ritenuto dall’Agenzia delle entrate).

I contribuenti sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col secondo motivo, da esaminarsi prioritariamente, si deduce difetto di giurisdizione quanto alla determinazione della microzona, rientrando la identificazione della microzona nell’ambito delle materie oggetto di determina dell’Agenzia delle entrate, impugnabile presso il giudice amministrativo.

Il motivo è inammissibile, essendosi la giurisdizione radicata presso il giudice tributario, formandosi su di essa giudicato. Va sul punto ribadito il principio secondo cui il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo; peraltro la mera prospettazione della questione di giurisdizione consente alla Corte di cassazione di accertare il consolidamento in capo al giudice tributario della “potestas iudicandi” per effetto della formazione di un giudicato implicito sulla relativa attribuzione (SU 24150/2013; SU n. 10265 del 27/04/2018; da ultimo Cass. n. 25493/2019).

2. Col primo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, costituito dalla Delib. Consiglio n. 136 del 2001 nella parte in cui risulta che l’immobile de quo è situato in microzona 8 Monti e non Esquilino, come erroneamente statuito dalla CTR.

Il motivo è inammissibile.

Va sul punto ribadito che l’omesso esame di elementi istruttori può integrare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo solo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415 del 29/10/2018).

Dalla sentenza impugnata, emerge che la collocazione dell’immobile nella microzona Esquilino è stata oggetto di esame, per cui il motivo è inammissibile. La CTR ha infatti affermato che l’Amministrazione non ha impugnato “l’atto di appello sotto il profilo del riconoscimento di una diversa microzona” e non ha offerto “alcun riscontro concreto all’inserimento della strada dove si trova l’immobile in questione nella microzona Monti”.

3. Col terzo motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, contenendo l’accertamento una sufficiente motivazione.

Il motivo è infondato.

3.1. La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019; n. 27180 del 2019).

3.2. Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).

3.3. L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, anche secondo la Corte Cost., primo dicembre 2017, n. 249 – che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza – deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (p.7.3 Corte Cost.249/17, cit.).

3.4. E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

3.5. Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 23/07/2019 ha statuito che ii provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (conf. Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 – 5, n. 9770 del 08/04/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

3.6. Alla luce delle superiori considerazioni, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che – come nella specie – faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019). La CTR si è sostanzialmente attenuta ai principi giurisprudenziali sopra indicati, per cui il motivo va rigettato.

4. Conclusivamente vanno dichiarati inammissibili il primo e secondo motivo; rigettato il terzo; nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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