Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6994 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 03/03/2022), n.6994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21650-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

DEA DI M.T. & C. SAS IN LIQUIDAZIONE, in persona del

legale rappresentate pro tempore, M.T., A.R.,

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO DAMIANI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1243/22/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 10/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2022 dal Co: MARCELLO MARIA FRACANZANI.

 

Fatto

RILEVATO

che la Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania che ha confermato la pronuncia della C IP di Napoli, ove erano state accolte le ragioni della contribuente avverso gli atti impositivi di ripresa a tassazione per operazioni oggettivamente inesistenti;

che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza;

che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 4; del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39; del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, 21,26 e 54, in combinato disposto con gli artt. 2697,2727 e 2729 c.c.;

che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione dell’art. 654 c.p.p.;

che, quanto al primo motivo: In tema di IVA, qualora l’amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che le operazioni commerciali oggetto di fatturazione non sono mai state poste in essere, indicando gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili (Cass., 11873/2018). Analogamente, in tema di imposte sui redditi, e con riguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti, grava sul contribuente l’onere di provare la natura fittizia dei componenti positivi del reddito che – ai sensi del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 44 del 2012 – siano direttamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati e non devono pertanto concorrere alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi (Cass., 33915/2019). In materia di deducibilità dei costi d’impresa, la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell’attività dell’impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell’indefettibile requisito dell’inerenza tra i costi medesimi e l’attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell’effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi; tale ultima prova non può, peraltro, consistere nella esibizione della fattura, in quanto espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass., 33915/2019; Cass., 28628/2021);

che, nella specie, la CTR non si è uniformata a tale principio, avendo omesso di considerare tutte le risultanze emerse dalle indagini della polizia tributaria ed avendo dedotto l’inosservanza dell’amministrazione finanziaria all’onere probatorio a suo carico;

che, con riguardo al secondo motivo: In materia di contenzioso tributario, se da una parte nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna ed il giudice tributario non può, quindi, limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie, è tuttavia tenuto, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.), a procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli elementi di prova acquisiti al giudizio (Cass., 28174/2017; Cass., 17624/2018);

che, nella specie, la CTR non ha osservato tale principio, avendo aprioristicamente ascritto rilevanza al proscioglimento in sede penale del legale rappresentante della contribuente al fine di escludere il carattere fittizio delle operazioni controverse;

che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Campania in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittitnità.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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