Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6993 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. II, 25/03/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 25/03/2011), n.6993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.M. (C.F.: (OMISSIS)) e E.A.

(C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. MORRONE Vittorio ed

elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, via della

Giuliana, n. 9;

– ricorrenti principali –

contro

G.A. in M. (C.F.: (OMISSIS)),

rappresentata e difesa dall’Avv. Billi Valter, in virtu’ di procura

speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avv. Gobbi Goffredo, in Roma, via

Maria Cristina, n. 8;

– controricorrente –

F.G. (C.F.: (OMISSIS)) e P.L.

(C.F.: (OMISSIS)), rappresentanti e difesi dall’Avv.

Ponticelli Guido, in virtu’ di procura speciale a margine del

controricorso (contenente ricorso incidentale), ed elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avv. Pulcini Fabrizio, in Roma,

viale Angelico, n. 205;

– controricorrenti –

e

D.M.S. (C.F.: (OMISSIS)) e D.M.L.

(C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi dall’Avv.

Ponticelli Guido, in virtu’ di procura speciale a margine del

controricorso (contenente ricorso incidentale), ed elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avv. Fabrizio Pulcini, in Roma,

viale Angelico, n. 205;

– controricorrenti –

e

F.A.;

– intimato –

e

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24249/05) proposto da:

F.G. (C.F.: (OMISSIS)) e P.L.

(C.F.: (OMISSIS)), rappresentanti e difesi dall’Avv.

Ponticelli Guido, in virtu’ di procura speciale a margine del

controricorso (contenente ricorso incidentale), ed elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avv. Pulcini Fabrizio, in Roma,

viale Angelico, n. 205;

– ricorrenti incidentali –

contro

G.M. (C.F.: (OMISSIS)) e E.A.

(C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. MORRONE VITTORIO –

ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, via della

Giuliana, n. 9;

– ricorrenti principali –

E

G.A. in M. (C.F.: (OMISSIS)),

rappresentata e difesa dall’Avv. Valter Billi, in virtu’ di procura

speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avv. Goffredo Gobbi, in Roma, via

Maria Cristina, n. 8;

– controricorrente –

e

D.M.S. (C.F.: (OMISSIS)) e D.M.L.

(C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi dall’Avv. Guido

Conticelli, in virtu’ di procura speciale a margine del controricorso

(contenente ricorso incidentale), ed elettivamente domiciliato presso

lo studio dell’Avv. Fabrizio Pulcini, in Roma, viale Angelico, n.

205;

– controricorrenti –

e

F.A.;

– intimato –

oltre che:

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24250/05) proposto da:

D.M.S. (C.F.: (OMISSIS)) e D.M.L.

(C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi dall’Avv. Guido

Conticelli, in virtu’ di procura speciale a margine del controricorso

(contenente ricorso incidentale), ed elettivamente domiciliato presso

lo studio dell’Avv. Fabrizio Pulcini, in Roma, viale Angelico, n.

205;

– ricorrenti incidentali –

contro

G.M. (C.F.: (OMISSIS)) e E.A.

(C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Domenico Tronco ed

elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, via della

Giuliana, n. 9;

– ricorrenti principali –

G.A. in M. (C.F.: (OMISSIS)),

rappresentata e difesa dall’Avv. Valter Billi, in virtu’ di procura

speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avv. Goffredo Gobbi, in Roma, via

Maria Cristina, n. 8;

– controricorrente –

e

F.G. (C.F.: (OMISSIS)) e P.L.

(C.F.: (OMISSIS)), rappresentanti e difesi dall’Avv. Guido

Conticelli, in virtu’ di procura speciale a margine del controricorso

(contenente ricorso incidentale), ed elettivamente domiciliato presso

lo studio dell’Avv. Fabrizio Pulcini, in Roma, viale Angelico, n.

205;

– ricorrenti incidentali –

e

F.A.;

-intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1118/2004, depositata

il 17 dicembre 2004;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 15

febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

uditi gli Avv.ti Claudio Di Pietropaolo, per delega, nell’interesse

dei ricorrenti principali e Guido Conticelli per i controricorrenti –

ricorrenti incidentali F.G., P.L., D.

M.S. e D.M.L.;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il

rigetto del ricorso principale e per la dichiarazione di assorbimento

dei ricorsi incidentali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 16/1998 il Pretore di Montefiascone, parzialmente decidendo sulla domanda proposta da G.A., dichiarava la medesima unica ed esclusiva proprietaria del lastrico solare sito in C.so (OMISSIS), censito al foglio 18 part. 444 sub 4, condannando i convenuti G.M. ed E.A. a rimuovere ogni ostacolo posto su detto lastrico ed a riconsegnare il bene alla suddetta G.A.. Lo stesso Pretore rimetteva, contestualmente, la causa sul ruolo per la sua prosecuzione in ordine al cambiamento di destinazione della part. 444/5 (che indicava un immobile andato distrutto in guerra) da immobile a lastrico solare.

Avverso l’indicata sentenza facevano rituale riserva di appello, ai sensi dell’art. 340 c.p.c., i suddetti coniugi convenuti G. M. ed E.A., nonche’ F.G. e P. L.. Anteriormente alla scadenza dei termini per l’impugnazione della suddetta sentenza, i predetti coniugi G.M. ed E.A. proponevano, altresi’, appello immediato avverso la stessa sentenza n. 16/1998 dinanzi al Tribunale di Viterbo, con atto di citazione notificato il 5 marzo 1999, in conseguenza del quale i sigg. F.G. e P.L. proponevano appello incidentale, con la costituzione in giudizio anche degli altri appellati G.A., D.M.S. e D.M. L.. In data 29 maggio 1999, il Pretore di Montefiascone emetteva la sentenza n. 118/1999 con la quale definiva interamente la causa, dichiarando il richiesto cambiamento della destinazione d’uso e statuendo sulle spese della controversia. A seguito della sopravvenuta entrata in vigore del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 i coniugi G.M. ed E.A. proponevano appello avverso la sentenza definitiva n. 118/1999 del Pretore di Montefiascone dinanzi alla Corte di appello di Roma, dichiarando che pendeva contemporaneamente appello presso il Tribunale di Viterbo nei confronti della precedente sentenza n. 16/1998. Sospeso il giudizio di appello dinanzi al Tribunale di Viterbo in attesa della definizione di quello instaurato avanti alla suddetta Corte di appello, che interveniva con l’emissione della sentenza n. 3620/2001 (depositata il 14 novembre 2001), sopravveniva, conseguentemente, la riassunzione del giudizio pendente dinanzi al menzionato Tribunale, che, con sentenza collegiale n. 1118/2004, depositata il 17 dicembre 2004, dichiarava l’inammissibilita’ dell’appello e disponeva la compensazione integrale delle spese del giudizio.

A sostegno dell’adottata sentenza, il Tribunale di Viterbo rilevava che la riserva di appello avverso la sentenza n. 16/1998, formulata dai coniugi G. – E. all’udienza del 12 maggio 1998, aveva prodotto, tra gli altri effetti, quello di precludere alle medesime parti la possibilita’ di proporre appello immediato nei riguardi della sentenza emessa ai sensi dell’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 4), anche se non erano decorsi i termini ordinari di impugnazione della medesima. Avverso la richiamata sentenza del Tribunale di Viterbo (non notificata) hanno proposto rituale ricorso per cassazione (notificato il 13 e il 15 luglio 2005) G. M. ed E.A., basato su un unico motivo, al quale hanno resistito con controricorso G.A. e con distinti controricorsi, contenenti ricorsi incidentali (da ritenersi formulati in via subordinata), rispettivamente anche F.G. e P.L., nonche’ D.M.S. e D.M.L..

L’altro intimato F.A. non risulta essersi costituito in questa fase.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo dedotto i ricorrenti principali, avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, hanno denunciato la violazione di legge, per falsa ed erronea interpretazione dell’art. 340 c.p.c., con riferimento agli artt. 277, 278 c.p.c., art. 279 c.p.c., comma 2 (con particolare riguardo ai nn. sub 4 e 5), nonche’ la carente o insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.

2. F.G. e P.L., oltre ad invocare la declaratoria di inammissibilita’ del formulato ricorso principale ovvero il suo rigetto, hanno proposto, in via subordinata, ricorso incidentale per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., n. 4 non avendo il Tribunale di Viterbo, pronunciatosi in sede di appello sulla prima sentenza parziale del Pretore di Montefiascone, preso in esame la domanda risarcitoria da essi proposta con l’appello incidentale, incorrendo, altresi’, nella violazione degli artt. 92 e 116 c.p.c., oltre che per il vizio di illogicita’ della motivazione, con riferimento alla disposta compensazione integrale delle spese del giudizio impugnatorio, fondata sulla considerazione della materia del contendere e delle statuizioni adottate.

3. Anche D.M.S. e D.M.L., oltre ad insistere, in via principale, per la declaratoria di inammissibilita’ del formulato ricorso principale ovvero per il suo rigetto, hanno proposto, in via subordinata, ricorso incidentale per violazione degli artt. 92 e 116 c.p.c., oltre che per il vizio di illogicita’ della motivazione, con riguardo alla disposta compensazione integrale delle spese del giudizio impugnatorio, fondata sulla considerazione della materia del contendere e delle statuizioni adottate.

4. I ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

5. Il motivo complessivo sul quale e’ basato il ricorso principale e’ infondato e deve, pertanto essere rigettato.

Con la prospettata doglianza i ricorrenti G. ed E. sostengono che la prima sentenza del Pretore di Montefiascone (la n. 16 del 1998) avverso la quale era stata formulata immediatamente riserva di impugnazione e poi impugnata, prima della scadenza dei termini ordinari, con appello immediato, fosse da qualificarsi come sentenza definitiva, poiche’ con la stessa erano state risolte tutte le questioni di merito dedotte in controversia con riguardo alla formulata azione di rivendicazione dell’attrice, considerando che lo stesso Pretore aveva disposto la prosecuzione del giudizio per provvedere unicamente sul cambio di destinazione d’uso della particella interessata dalla precedente pronuncia. Conseguentemente, alla stregua di tale .. , ricostruzione (che si sarebbe dovuta evincere dal complesso delle argomentazioni operate in entrambe le sentenze del medesimo Pretore n. 16 del 1998 e n. 118 del 1999), in considerazione della definitivita’ della prima sentenza, la riserva di impugnazione avverso la stessa formulata si sarebbe dovuta ritenere improduttiva di effetti, con la derivante ammissibilita’ dell’appello immediato proposto dinanzi al Tribunale di Viterbo, sfociato, invece, nella sentenza dichiarativa dell’inammissibilita’ del gravame, in questa sede poi impugnata.

Volendo riportare sinteticamente i passaggi dell’evoluzione normativa sull’istituto delle “sentenze non definitive”, il collegio ricorda, innanzitutto, che, al fine di evitare ogni complicazione processuale ed abusi di carattere interpretativo, il legislatore del 1865 preferi’ adottare un sistema unico, in base al quale si ritenne che tutte le decisioni emanate dal giudice nel corso del processo senza distinzioni di sorta in relazione all’oggetto (ricomprendendosi, pertanto, sia quelle su una delle domande che quelle sulle questioni preliminari di merito, sui ed. incidenti e persino sulle prove) dovessero essere adottate nella forma di sentenza immediatamente impugnabile. Il regime processuale introdotto con il codice di rito del 1940 fu impostato diversamente (“dal punto di vista del giudice”), stabilendosi che, per ogni processo, si dovesse adottare, in linea di principio, una sola sentenza con la quale decidere in via definitiva su tutte le domande, come tale assoggettabile ad un’unica impugnazione (che investiva, percio’, anche le eventuali sentenze parziali emesse preventivamente), demandando allo strumento dell’ordinanza (semplicemente revocabile o modificabile ma non impugnabile) l’idoneita’ a risolvere tutte le altre questioni interne al processo. Si volle, in tal modo, garantire l’esigenza (ritenuta evidentemente prevalente) dell’unicita’ del procedimento e della sentenza definitiva e, conseguentemente, assicurare l’unicita’ del processo nei gradi superiori.

L’impianto previsto nel c.p.c. del 1940 non ricevette il consenso della classe forense e, dopo alcuni fermenti e i primi commenti critici dottrinali in sede scientifica, il legislatore intervenne sulla relativa disciplina delle sentenze non definitive modificando, con la L. 14 luglio 1950, n. 581, gli artt. 279, 339 e 340 c.p.c., sulla scorta del cui risultante innovato assetto complessivo venne stabilito – invertendo la logica originaria del codice di rito – che le sentenze parziali fossero assoggettate al principio dell’impugnabilita’ immediata, ma con l’aggiunta di consentire ai soccombenti di riservarsi di appellarle o di ricorrere in cassazione;

in tal caso, l’appello o il ricorso per cassazione avrebbero dovuto essere proposti contro la sentenza definitiva o altra sopravvenuta sentenza non definitiva.

Il legislatore del 2006, mediante il D.Lgs. n. 40 e dopo l’approvazione di altre riforme processuali settoriali anticipatrici (come quella in materia arbitrale approvata con la L. 5 gennaio 1994, n. 25), introducendo il nuovo art. 360 c.p.c., comma 3 e sostituendo il precedente dell’art. 361 c.p.c., comma 1 ha sancito – nell’ottica del perseguimento di una tendenziale finalita’ di semplificazione e di evitare l’abuso della riserva di impugnazione rispetto a decisioni non incidenti su aspetti in grado di definire direttamente il merito in senso proprio della controversia – che mentre le sentenze non definitive su domanda possono essere impugnate in cassazione o immediatamente o, previa riserva, alla conclusione dell’intero giudizio (in uno alla sentenza finale), le sentenze non definitive su “questioni” insorte in giudizio inidonee a definire, seppure parzialmente, il giudizio possono essere impugnate in cassazione solo unitamente a quella definitiva, senza, tuttavia, necessita’ di formulare alcuna riserva. In tal modo, si e’ venuto a, individuare, per l’impugnazione in cassazione delle sentenze di appello, un meccanismo normativo completamente nuovo che si distingue sia da quello previsto per l’appello (art. 340 c.p.c.) che da quello contemplato per l’impugnazione dei lodi arbitrali (art. 827 c.p.c., comma 3), contribuendosi alla configurazione di un sistema complessivo non propriamente armonico ed uniforme. Chiarito cio’, bisogna incentrare l’attenzione (considerato, peraltro, che anche nell’attuale assetto normativo e’ rimasta ferma la possibilita’ dell’adozione di una sentenza non definitiva su domanda, ovvero idonea a definire anche solo parzialmente il giudizio) sui termini dell’importante questione – rapportata alla disciplina contenuta nell’art. 340 c.p.c. (non inciso dal citato D.Lgs. n. 40 del 2006 e direttamente rilevante in questa sede) – relativa all’accertamento dei casi in cui sia configurabile una sentenza non definitiva “riservabile” da quelli nei quali la sentenza assuma, invece, propriamente natura di sentenza definitiva.

Nell’esaminare la problematica della identificazione della natura definitiva o meno delle sentenze che decidono solo alcune delle domande cumulate, e’ necessario ricordare che, fino agli anni novanta, la giurisprudenza di legittimita’ non aveva assunto un orientamento uniforme, essendosi formati essenzialmente due filoni:

l’uno propugnante la tesi c.d. sostanzialista e l’altro favorevole alla tesi formalista. Secondo il primo (a cui avevano aderito, tra le altre, Cass. 10 novembre 1989, n. 4777, e Cass. 21 dicembre 1984, n. 6659) si era ritenuto che, ai fini della qualificazione della sentenza come definitiva o no, sarebbe stato indispensabile indagare sul contenuto della sentenza, verificando, in particolare, se con la stessa fosse stato esaurito l’intero rapporto processuale, elidendosi ogni riferimento a criteri di carattere formale; ad avviso del secondo indirizzo (sostenuto, ad es., da Cass. 28 giugno 1986, n. 4331; Cass. 4 giugno 1985, n. 3325; Cass. 6 luglio 1984, n. 3965), invece, la valutazione della definitivita’ o meno della sentenza si sarebbe dovuta ricavare, indipendentemente dall’autonomia di quanto statuito nella sentenza rispetto all’oggetto del contendere, dall’omessa o intervenuta adozione di un provvedimento formale di separazione delle cause connesse, ai sensi dell’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 5.

Permanendo tale contrasto si era reso necessario l’intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione che, con la sentenza 1 marzo 1990, n. 1577, lo aveva composto propendendo per la tesi formalista, ovvero sostenendo che l’individuazione della natura definitiva o meno della sentenza avrebbe dovuto desumersi mediante l’identificazione di indici certi di riconoscibilita’, costituiti da un provvedimento di separazione delle cause ai sensi dell’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 5, oppure da un provvedimento sulle spese relative alla domanda o alle domande decise, perche’ solo in presenza di uno di questi provvedimenti la sentenza si sarebbe potuta qualificare definitiva, come tale insuscettibile di riserva di impugnazione differita ai sensi dell’art. 340 c.p.c..

Malgrado il richiamato intervento delle Sezioni unite, non erano mancate, nell’elaborazione giurisprudenziale di legittimita’ alcune pronunce dissonanti (come Cass. 12 giugno 1992, n. 7225), alla stregua del cui indirizzo gli indici di riconoscibilita’ indicati nella decisione delle Sezioni unite si sarebbero dovuti considerare di natura meramente estrinseca, occorrendo, invece, valorizzare l’effettivo contenuto della sentenza per qualificare come non definitiva – ai fini del regime dell’impugnabilita’ e della correlata possibile formazione del giudicato – la sentenza che non esauriva tutte le questioni implicate nelle domande proposte, ma statuiva su questioni in senso lato pregiudiziali o su domande connesse o su alcuni capi dell’unica domanda o soltanto sull’an debeatur, rinviando al prosieguo della causa l’attribuzione del bene della vita dedotto in controversia.

La prospettazione di un nuovo contrasto induceva le Sezioni unite a ripronunciarsi sulla questione con due coeve sentenze dell’8 ottobre 1999, nn. 711 e 712, mediante le quali fu ribadito l’accoglimento della concezione formalistica, rilevandosi che si sarebbe dovuta considerare non definitiva la sentenza quando il giudice non avesse emesso alcun provvedimento, pur se illegittimo, di separazione delle cause, ovvero non avesse provveduto alla separazione, anche implicitamente, attraverso il regolamento delle spese. In tal modo le Sezioni unite respingevano, ancora una volta, l’opposto orientamento sostanzialista che, se recepito, avrebbe pregiudicato gravemente le esigenze di tutela della parte soccombente non offrendo un criterio certo ed univoco per distinguere tra sentenze definitive e non definitive, cosi’ mettendo in pericolo il suo diritto di impugnazione. In definitiva, dunque, alla luce delle suddette pronunce delle Sezioni unite (il cui indirizzo e’ stato confermato univocamente nelle decisioni successive: cfr. Cass. 27 gennaio 2003, n. 1200; Cass. 9 agosto 2005, n. 16736, e Cass. 27 febbraio 2007, n. 4618), qualora il giudice, nel decidere una delle cause cumulate, si sia avvalso della facolta’ di separare formalmente le cause oggetto di cumulo ovvero abbia provveduto in merito alle spese processuali (elemento sintomatico dell’implicita separazione), ci si trovera’ in presenza di una sentenza definitiva impugnabile solo immediatamente;

per contro, in difetto di un provvedimento formale di separazione ovvero anche di una sentenza che contenga la pronuncia sulle spese giudiziali, la sentenza sara’ qualificabile come non definitiva ed, in tal caso, rimarra’ soggetta al regime dell’eventuale impugnazione differita. Tirando le fila del discorso sull’enucleazione della differenziazione tra sentenza definitiva e non definitiva, possono essenzialmente evidenziarsi, alla luce del percorso segnato dalle Sezioni unite come sottolineato dalla migliore dottrina, i seguenti punti fermi:

a) allorquando si sia generato, fra le stesse parti, un cumulo oggettivo di cause (ai sensi degli artt. 104, 36 in dipendenza della proposizione di domanda riconvenzionale, 34 in virtu’ della formulazione di domanda di accertamento incidentale o per legge, per effetto di riunione dei processi ex artt. 40 e/o 274 c.p.c.), si configurera’ la possibilita’ di scegliere fra la pronuncia di una sentenza non definitiva su una singola domanda e la pronuncia di una sentenza definitiva parziale, ricadendosi nella seconda ipotesi solo allorche’ la separazione sia esplicitamente statuita dal giudice nella pronuncia della sentenza, oppure allorche’ la sua intenzione di separare la causa non decisa e di farne l’oggetto di un residuo ma distinto rapporto processuale, sia resa palese dall’avvenuta disciplina delle spese in ordine all’esito della controversia gia’ decisa;

b) allorquando si tratti, invece, di un cumulo litisconsortile di cause (insorto ai sensi degli artt. 103 o 105, comma 1, o art. 40 e/o 274 ovvero, per effetto di chiamata in causa di terzi, ex artt. 106 e, entro certi limiti, 107 c.p.c.), consegue che ogni sentenza, che definisca integralmente la pendenza delle controversie che concernano uno dei litisconsorti facoltativi attivi o passivi, od anche uno degli intervenienti o uno dei chiamati in causa, dovra’ considerarsi sentenza definitiva e contenere, percio’, la pronuncia sulle spese e, per quanto possibile, un’espressa statuizione di separazione delle restanti cause relative solo agli altri litisconsorti facoltativi;

c) nel caso in cui si versi in una ipotesi di cumulo solo oggettivo di due cause fra le stesse parti e le cause stesse non presentino alcun nesso di condizionamento o di subordinazione o di pregiudizialita’ e possano, quindi, dar luogo alla pronuncia di una sentenza parziale definitiva con separazione dell’altra causa ancora non matura per la decisione, bisogna ritenere che operi pienamente la disciplina della scelta fra l’impugnazione immediata e la riserva di impugnazione differita.

Dal complesso delle argomentazioni precedenti, tenendo adeguatamente conto del consolidamento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimita’ sul criterio essenziale identificativo della distinzione tra sentenze definitive e non definitive in caso di cumulo di domande tra le stesse parti, emerge che la sentenza del Pretore di Montefiascone n. 16 del 1998 impugnata dinanzi al Tribunale di Viterbo non poteva qualificarsi come definitiva, considerando appunto che lo stesso giudice di primo grado aveva manifestato la propria volonta’ (facendo implicito riferimento all’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 4) di voler decidere parzialmente la controversia (cfr. il tenore dello stesso dispositivo), aveva omesso di procedere ad una separazione delle domande, aveva disposto la rimessione della causa sul ruolo per decidere sulla correlata richiesta di mutamento di destinazione d’uso della particella costituente oggetto della domanda principale (che ineriva, specificamente, un’azione di rivendicazione di un lastrico solare e non di un immobile con altra destinazione) e aveva, poi, provveduto alla liquidazione complessiva delle spese dell’intero giudizio nella successiva sentenza n. 118 del 1999, dando atto che con quest’ultima sentenza si concludeva definitivamente il processo di primo grado.

Pertanto, sulla scorta di questi univoci criteri di riferimento, il dispositivo della sentenza impugnata del Tribunale di Viterbo con cui si e’ concluso per l’inammissibilita’ dell’appello immediato proposto avverso la sentenza n. 16 del 1998 (in ordine alla quale era gia’ stata formulata riserva di appello ai sensi dell’art. 340 c.p.c.) e’ conforme a diritto, pur dovendosi, in questa sede (in virtu’ dell’art. 384 c.p.c., comma 4), procedere alla correzione della motivazione della medesima decisione nella parte in cui e’ stata desunta la natura non definitiva della sentenza impugnata anche sulla scorta della scelta stessa operata dalle parti impugnanti che, nel proporre riserva di appello, si erano precluse la possibilita’ di proporre appello immediato; infatti, l’opzione di formalizzare la riserva di impugnazione non comporta, di per se’, la configurabilita’ come statuizione non definitiva della sentenza impugnata in modo differito, dovendosi aver, invece, necessariamente riguardo in proposito agli elementi oggettivi e soggettivi indicati dalle Sezioni unite che, adeguatamente valorizzati nella fattispecie, avrebbero, comunque, dovuto far propendere per la qualificazione della prima sentenza del Pretore di Montefiascone come di una sentenza non definitiva.

6. In conclusione, il ricorso principale, con i dovuti aggiustamenti in ordine alla motivazione sul piano giuridico della sentenza impugnata (che risulta, tuttavia, conforme a diritto nel dispositivo), deve essere respinto.

Avendo i controricorrenti F.G., P.L., D. M.S. e D.M.L. formulato distinti ricorsi incidentali in via del tutto subordinata, ovvero da esaminare condizionatamente all’accoglimento dello stesso ricorso principale, alla dichiarazione di infondatezza di quest’ultimo consegue l’assorbimento dei medesimi ricorsi incidentali (cfr, ad es., Cass. 28 febbraio 2007, n. 4787, e, da ultimo, Cass. 9 giugno 2010, n. 13882).

7. In considerazione della particolarita’ della questione affrontata e della sua obiettiva controvertibilita’ in relazione alla peculiarita’ della fattispecie dedotta in giudizio (e alla problematicita’ dei relativi profili interpretativi), si ritiene che sussistano giusti ed idonei motivi per dichiarare interamente compensate le spese della presente fase in relazione ai complessivi rapporti processuali instauratisi fra le parti costituite.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbiti i ricorsi incidentali condizionati e compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2A Sezione Civile, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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