Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6993 del 17/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 17/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.17/03/2017),  n. 6993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20465/2011 proposto da:

T.N., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati DANTE ANGIOLELLI, PAOLA DI

CIOCCIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI, P.I. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1490/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/01/2011, R.G.N. 345/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di L’Aquila ha respinto l’appello di T.N. avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che, in accoglimento della opposizione proposta dalla Università degli Studi “G. D’Annunzio”, aveva revocato il decreto emesso dallo stesso Tribunale, con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore della T. della somma di Euro 4.100,00, richiesta a titolo di compenso per n. 40 ore di attività didattica, prestata nel periodo febbraio/ottobre 2004 e non ricompresa nell’incarico avente ad oggetto l’espletamento di mansioni di lettrice di lingua straniera.

2. La Corte territoriale, premesso che fra le parti si era instaurato nell’anno 2004 un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che prevedeva l’erogazione del compenso, regolarmente corrisposto, di Euro 8.000,00, ha evidenziato che l’asserito ulteriore incarico di traduzione dall’italiano al russo non era stato stipulato in forma scritta, nè era stato preceduto dalla necessaria delibera degli organi dell’Ateneo, sicchè il vincolo negoziale non poteva nascere solo sulla base della richiesta inoltrata a tali organi dalla P., ricercatrice di lingua russa.

3. Ha aggiunto che i contratti della Pubblica Amministrazione, anche qualora quest’ultima agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che il rapporto non può instaurarsi per facta concludentia. In ogni caso nulla era emerso dalla prova orale, ben potendo l’attività descritta dai testi essere ricondotta al contratto stipulato il 1 febbraio 2004.

4. Infine il giudice di appello ha evidenziato che non si era verificata alcuna lesione del diritto di difesa della T. perchè l’ordinanza di anticipazione dell’udienza di discussione era stata notificata al difensore della stessa, il quale, sebbene revocato, conservava i diritti e i doveri procuratori, perchè non sostituito da altro difensore.

5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso T.N. sulla base di due motivi. L’Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio” è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, denuncia “erronea interpretazione e/o violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost., nonchè del D.L. n. 120 del 1995, art. 4, convertito nella L. 21 giugno 1995, n. 236; erronea e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione”. La ricorrente, in sintesi, lamenta la contraddittorietà della sentenza impugnata che, dopo avere affermato la natura privatistica del rapporto intercorrente fra Università e collaboratore linguistico, ha poi ritenuto necessaria la stipulazione del contratto in forma scritta, in realtà non necessaria non essendo applicabili alla fattispecie i principi che regolano il rapporto di pubblico impiego.

Aggiunge che la attività di docenza nel corso di traduzione di lingua russa era stata ampiamente dimostrata attraverso la produzione documentale e le dichiarazioni rese dai testi escussi. Precisa al riguardo che detta attività non poteva essere ricondotta alle mansioni proprie del collaboratore esperto linguistico, perchè quest’ultimo svolge funzioni tecnico-amministrative ben diverse da quelle prestate nell’ambito del corso di traduzione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per “violazione dell’art. 2697 c.c. e del diritto di difesa (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. Precisa che la notifica dell’ordinanza di anticipazione dell’udienza doveva essere effettuata alla parte personalmente, ormai sfornita di difensore a seguito della rinuncia di quest’ultimo al mandato. Dovevano pertanto essere accolte le richieste della opposta la quale, comparsa all’udienza del 16 dicembre 2009, aveva domandato un termine per la nomina di altro legale e per il deposito di note conclusive.

3. Il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, allorquando il motivo di ricorso denunzi violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme che si asseriscono violate, ma anche sulla base di specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie (fra le più recenti in tal senso Cass. 15/01/2015 n. 635).

E’ stato anche evidenziato che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Nel ricorso, infatti, devono essere illustrate le ragioni per le quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta, oltre alla esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata, l’esposizione di argomenti che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Cass. 3/8/2007 n. 17125 e negli stessi termini Cass. 25/9/2009 n. 20652).

4. La Corte territoriale, dato atto della natura privatistica del rapporto che intercorre fra l’Università ed il collaboratore linguistico, ha richiamato il principio generale in forza del quale tutti i contratti della Pubblica Amministrazione, anche quelli iure privatorum, richiedono a pena di nullità la forma scritta (fra le più recenti in tal senso Cass. 6/10/2016 n. 20033).

Il motivo non coglie la effettiva ratio della decisione, perchè la ricorrente insiste sulla natura del rapporto disciplinato del D.L. n. 120 del 1995, art. 4, comma 2 e sulla non assimilabilità dello stesso al rapporto di impiego pubblico, ma non indica le ragioni per le quali non dovrebbe operare nella fattispecie il principio richiamato dalla Corte territoriale, principio che, in quanto finalizzato a consentire i controlli cui l’azione della P.A. è sempre soggetta, è applicabile anche ai contratti di diritto privato.

5. Per il resto la censura si risolve in una inammissibile richiesta di rivalutazione della prova documentale e delle dichiarazioni testimoniali, tra l’altro formulata senza il necessario rispetto dell’onere di specificazione imposto dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, perchè la ricorrente si limita a richiamare documenti, a suo dire erroneamente valutati dalla Corte territoriale, senza trascriverne nel ricorso il contenuto, quantomeno nelle parti essenziali.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’esame e la valutazione dei documenti e delle risultanze probatorie, così come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (in tal senso fra le più recenti Cass. 2/8/2016 n. 16056).

E’, quindi, inammissibile la censura che miri a una impropria revisione del giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito, cui non si può dare ingresso in sede di legittimità.

6. Ad analoghe conclusioni si giunge quanto al secondo motivo, che, al pari del primo, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale si sottolinea che nessuna violazione del diritto di difesa può essere ipotizzata qualora le comunicazioni vengano indirizzate al difensore revocato il quale, in assenza di sostituzione, conserva i diritti e i doveri procuratori.

La ricorrente insiste nel sostenere che la ordinanza di anticipazione dell’udienza doveva essere notificata alla parte personalmente e che quest’ultima aveva diritto al termine richiesto all’udienza del 16/12/2009, ma non indica le ragioni per le quali la Corte territoriale avrebbe errato nel fare applicazione dell’art. 85 c.p.c..

Va aggiunto che i vizi dell’attività del giudice, rilevanti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente, subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo, sicchè l’impugnante ha l’onere di indicare il danno concreto arrecatogli dall’invocata nullità processuale. Qualora il ricorrente non chiarisca quale pregiudizio sia derivato alla sua difesa dal provvedimento erroneamente adottato dal giudice del merito la doglianza è inammissibile (cfr. fra le tante Cass. 9/7/2014 n. 15676).

7. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità stante la mancata costituzione dell’intimata.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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