Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6993 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2021, (ud. 13/10/2020, dep. 12/03/2021), n.6993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

Dott. NOVIK ADET Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26639/2014 R.G. proposto da:

A.B. Srl, B.A. e B.M.R.,

rappresentati e difesi dagli Avv.ti Salvatore Taverna e Anna

Stefanini, presso i quali sono elettivamente domiciliati in Roma,

Piazza Mingo, 2, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– intimato –

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria n. 194/03/14, depositata il 20 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre

2020 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A.B. Srl, B.A. e B.M.R. impugnano per cassazione, con quattro motivi, la sentenza della CTR dell’Umbria in epigrafe, che, confermando la decisione della CTP di Terni aveva, in parziale accoglimento del ricorso, ritenuto legittimo l’avviso di accertamento per Iva, Irpef e Iva per gli anni 2005 e 2006, con cui l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato il maggior reddito d’impresa e ripreso a tassazione le imposte non versate a seguito di accertamenti bancari, ma ne aveva ridotto l’ammontare in recepimento dei contenuti di una proposta di conciliazione cui erano pervenute le parti e, tuttavia, non attuata per l’omesso versamento degli importi concordati nei termini di legge.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. I contribuenti depositano altresì memoria ex art. 380.bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va dichiarata, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, neppure parte nei precedenti gradi e difettante di legittimazione, che spetta, in forza del D.Lgs. n. 300 del 1999, all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1 gennaio 2001, data di operatività della disciplina.

2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 35, e dell’art. 277 c.p.c., per essere la sentenza priva di valida motivazione sulla determinazione quantitativa della pretesa tributaria, essendosi la CTR limitata ad una acritica adesione alla decisione della CTP.

2.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 132 c.p.c., per essersi la CTR limitata a motivare per relationem alla sentenza di primo grado, in assenza di un autonomo apprezzamento.

3. I motivi, da esaminare unitariamente investendo la medesima questione, vanno disattesi.

3.1. Il primo motivo è inammissibile, deducendo la violazione di norme non pertinenti ed estranee alla questione articolata nella doglianza stessa.

3.2. Le doglianze sono comunque infondate, dovendosi escludere che la CTR si sia limitata ad una acritica adesione della statuizione della CTP, di cui ha condiviso le conclusioni in forza di un esplicito apprezzamento, con valutazione di merito, logica, autonoma ed articolata, della congruità del contenuto della proposta conciliativa ai fini della determinazione delle pretesa erariale (“benchè questa (la proposta di conciliazione) non abbia avuto seguito, i criteri applicati per pervenire ad indicare tali importi appaiono immuni da errori di carattere logico e giuridico e ispirati ad un criterio necessario di prudenza”), assolvendo, in termini sintetici, ma non meno chiari ed esaurienti, al dovere di valutare il merito del giudizio e della pretesa.

Tale apprezzamento, inoltre, è stato corroborato dalla parimenti esplicita considerazione di quanto allegato dai contribuenti, i quali “nel caso in esame, oltre il limite recepito nella conciliazione, non sono riusciti a provare alcunchè”.

4. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 7, per aver la CTR, in ultrapetizione, richiamato gli studi di settore.

4.1. Il motivo, formulato in termini non del tutto lineari, è inammissibile, attingendo ad un mero argomento (impiegato dalla CTR nel motivare l’infondatezza della questione di legittimità sollevata dal contribuente), avulso dal contesto stesso della motivazione oltre che irrilevante ed estraneo alla ratio decidendi della sentenza d’appello.

5. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, per non aver la CTR, avuto riguardo agli accertamenti relativi a conti bancari di terzi soggetti, considerato la mancanza di prove da parte dell’Amministrazione in ordine alla natura fittizia dell’intestazione dei conti stessi o alla loro sostanziale riferibilità alla contribuente.

5.1. Il motivo è inammissibile.

La CTR, come già rilevato, ha ritenuto la pretesa dell’Ufficio, emersa a seguito della rideterminazione operata congiuntamente in sede conciliativa, immune “da errori di carattere logico e giuridico”, in tal modo dimostrando di aver esplicitamente apprezzato anche la contestata riferibilità alla contribuente dei conti formalmente intestati a terzi (nella specie, il padre ed il coniuge del socio amministratore, oltre che gli altri soci della Srl, società a ristretta base familiare, che, come risulta anche dall’avviso riprodotto in ricorso, non avevano dichiarato alcun reddito imponibile o solo il reddito di pensione), in coerenza, del resto, con la consolidata giurisprudenza della Corte (v., tra le varie, Cass. n. 7758 del 20/03/2019; Cass. n. 549 del 15/01/2020).

Il motivo, dunque, pur dedotto come violazione di legge, si risolve, in realtà, in una censura sulla adeguatezza e sufficienza della motivazione, non più proponibile ex art. 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis applicabile, o, ancor di più, sulla stessa valutazione degli elementi di prova acquisiti in giudizio nella prospettiva di una non condivisione delle scelte operate dalla CTR, in sè non consentita neppure nella vigenza dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo previgente.

6. il ricorso va pertanto rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, sono regolate per soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso avverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; rigetta il ricorso avverso l’Agenzia delle entrate.

Condanna A.B. Srl, B.A. e B.M. Rita al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

 

 

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