Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6993 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 6993 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 24283-2013 proposto da:
TI

I q ..RRAT.‘

.,NIANIJ ELEil TST

62L07 [1501R,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Giannone 28, presso il
suo, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente contro
COMUNE DI ROMA CAPITALE ;

– intimati avverso l’ordinanza del GIUDICI DI PACE di ROMA depositata il
22/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/10/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale;
udito l’Avvocato TESTAFKRRATA, che si riporta agli atti c alle
conclusioni assunte.

FATTO E DIRITTO

Data pubblicazione: 11/04/2016

1. 1;avvocato Emanuele TESTAFERRATA impugna l’ordinanza ex
art. 23 comma 1 Legge 689/1981 pronunciata il 22 agosto 2012, con la

quale il Giudice di Pace di Roma dichiarava inammissibile, perché
tardivo, il ricorso proposto avverso un verbale di accertamento di
violazione del Codice della Strada.

gli Uffici del Giudice di Pace di Roma il ricorso avverso il verbale di
accertamento n. 13110697131 del Corpo di Polizia Municipale di
Roma Capitale dell’H aprile 2011, notificatogli il 17 luglio 2011. 11
ricorso assumeva il numero 107895/2011 RG. 11 22 agosto 2012 il
Giudice di Pace, senza fissare alcuna udienza, così decideva con
ordinanza:

“rilevato che la sanzione opposta n’sulta notificata il ,giorno

17.07.2011 e pertanto proposta tardivamente oltre il limite di trenta giorni previsto
dalla L 120110, visto l’art. 23 della L 689181, dichiara inammissibile il
ricorso. Manda la Cancelleria per leCOPTIMieni011i di rito”.
Aggiunge che la predetta ordinanza non gli è stata mai notificata e di
aver avuto notizia della stessa «soltanto in seguito al ricevimento dell’avviso

bonario n. 1314 del Conume di Roma capitale del 17 luglio 2013 (doc. 2 avviso bonario con copia della busta ed avviso di ricezione,- doc: 3 – richiesta di
Miro del fascicolo giacente passo l’Archivio del Giudice di Pace di Roma, datata
17 luglio 2013) . Precisa che “il 30 settembre 2013 il fascicolo veniva
finalmente reso disponibile presso l’Archivio del Giudice di Pace di Roma” e di
aver ricevuto copia autentica del provvedimento soltanto il 4 ottobre
2013.
3. Tanto premesso, il ricorrente chiede preliminarmente di essere
rimesso in termini ai sensi dell’art. 152 cp.c., e impugna tale decisione,
lamentando la falsa applicazione dell’art. 36 Digs. 150/2011 e
contraddittorietà della motivazione.

Ric. 2013 n. 24283 sez. M2 – ud. 22-10-2015

-2-

2. Fa presente il ricorrente di aver depositato il 31 ottobre 2011 presso

3.1 — Osserva, sulla rimessione in termini, di aver avuto notizia
dell’ordinanza del 22 agosto 2012 (non notificatagli) solo «dopo aver

ricevuto un avviso bonario con il qrrale il Comune di Roma Capitale chiedeva il
pagamento delle somme portate dal verbale di accertamento». Di qui la mancata
impugnazione (per Cassazione entro il termine perentorio del 14 marzo 2015

2013, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali)». Osserva
che «la decadenza dal termine per l’impugna_zione non si è verificata per calma

imputabile al ricorrente, bensì per la omessa notifica dell’avviso di deposito, ,fatto
oggettivamente inoeditivo a fare decorrere i termini in assenza di una precedente
.

fissazione di udienza». ,Aggiunge che «l’ordinanza o, comunque, l’avviso del suo
deposito, avrebbe dovuto essere notificata al ricorrente, trattandosi di provvedimenio
a) avente carattere decisorio (cfr. art. 23 L 689/81). suscettibile di svolgere i
medesimi effetti di una sentenza, b) emesso fiori udienza, pertanto da comunicare
alle parti a pena di nullità de/procedimento (ari. 176 comma 2 e 156 comma 2
c.p.c.); c) pronumiato all’esito Si urra firma procedimentale “anomala”, che non

prevede l’audizione delle parti né il deposito di note scritte». Precisa che il
presente ricorso è stato «proposto entro il termine di giorni sessanta dalla

conoscenza, seppure informale, dell’esito del procedimento, da individuarsi nella
ricezione dell’avviso bonario con cui il Comune di Roma Capitale richiedeva il
pagamento della sanzione e delle spese accessorie».
3.2 — Denuncia poi la (falsa applicazione dell’art. 36 D. L..g£ 150 del 1

settembre 2011», per aver il Giudice di Pace di Roma dichiarato
«inammissibile il ricorso ritenendo che esso _fisse stato “proposto tardivamente oltre
il limite di trenta giorni previsto dalla L 120110%, posto che il richiamo
operato a tale normativa è erroneo, perché «essa riguarda modifiche al CdS

che nulla attengono ai termini per fimpugnazione dei verbali di contestazione di
contravvenzione». Aggiunge che «il Giudice di Pace riteneva, probabilmente, ed
ancora erroneamente, di fare riferimento alla disciplina introdotta con il D. Lgs.
kic, 2013 n, 24283 sei. M2 – ud. 22-10-2015

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(termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. calcolato a Jr data dal 16 sefiembre

150/2011 del 1 settembre 2011, il cui art. 7 riduceva a trenta ,giorni il termine
per la proposizione del ricorso giurisdizionale». Il giudice di pace è incorso
nella ‹falsa applicazione dell’art. 36 D. Lgs. 151 del 1 settembre 2011, a mente

del quale “le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati
successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. Le nonne abrogate o

alla data di entrata in vigore dello stesso”». Osserva che «una interpretazione
costituzionalmente orientata del citato art. 36, tale da salvaguardare il principio del
giusto processo, impone che le nuove disposilioni possano essere applicale soltanto ai
verbali di accertamento notificati successivamente alla sua entrata in vigore
(avvenuta il 16 settembre 2011). D.Lgs. 15112011, irtfatti, non si limita a
modificare le forme processuali, ma abbrevia il termine di opposizione alla
sanzione». Rileva che, poiché «il termine di opposizione decorre dalla notifica
del verbale, la decisione del Giudice di Pace, che applicava ad nn verbale notificato
il 17 luglio 2011 le disposizioni di legge entrate in vigore quasi sessanta giorni
dopo, ha determinato una retroallività degli effetti del D. Lgs. 151 / 2011, del tutto
illegittima perché impeditivi dell’esercizio ad agire in Via giurisdizionale». Rileva
che «i verbali di accertamento notificati prima della entrata in vigore del D.Lgs.

131/ 2011, quale quello di specie, ricevuto dal ricorrente il 17 luglio 2011,
rimangono assoggettati alla disciplina originariamente vigente, che prevedeva
termine di giorni sessanta sia per il ricorso ,giurisdizionale che per quello
amministrativo».
Considerata, quindi, la sospensione dei termini processuali per il
periodo feriale, l’impugnazione de quo risultava tempestiva, perché
depositata il 31 ottobre 2011 prima della sua scadenza del 2 novembre
2011.
3.3 Rileva ancora il ricorrente la contraddittorietà della motivazione,
posto che «il ricorso veniva dichiarato tardivo ai sensi del D. Lgs. 151 / 2011

applicando, però, proprio il rito abrogato dallo stesso D. Lgs. 151/2011».
Ric. 2013 n. 24283 sez. M2 – uci. 22-10-2015

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modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti

4. Il ricorso è ammissibile, potendosi accogliere l’istanza di rimessione
in termine per le ragioni indicate dal ricorrente.
5. Ti ricorso è fondato, perché il giudice di pace ha erroneamente
applicato il termine di 30 giorni per l’opposizione, introdotto) dall’art. 7
del D.Lgs n. 150 del 2011, senza tener conto che la violazione

del D.lgs in questione, restando così applicabile la normativa
precedente.
6. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con riguardo ai motivi
accolti e rinviata ad altro giudice di pace di Roma, che deciderà anche
sulle spese del presente giudizio.

P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese, ad altro giudice di pace di Roma.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 22 ottobre 2015
L’ESTF SO

IL PR1SIDENTE

amministrativa era stata notificata precedentemente all’entrata in vigore

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