Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6993 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

CHIOMENTI STUDIO LEGALE – Associazione professionale, in persona

dell’avv. T.A., costituito anche in proprio e del Dott.

G.P., rappr. e dif. dall’avv. Carlo Romita, elett. dom.

presso lo studio dello stesso, in Roma, viale Bruno Buozzi n. 99,

come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

Contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a., in persona dei curatori fallim. p.t.,

rappr. e difeso dall’avv. Riccardo Sgobbo, elett. dom. presso lo

studio dell’avv. Massimo Krogh, in Roma, Lungotevere dei Mellini n.

7, come da procura a margine dell’atto;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto Trib. Napoli 15.6.2018, n. 1796/2018,

R.G. 26533/2016;

vista la memoria del ricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 22 gennaio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. CHIOMENTI STUDIO LEGALE – Associazione professionale (CHIOMENTI) impugna il decreto Trib. Napoli 15.6.2018, n. 1796/2018, R.G. 26533/2016, che, rigettando la sua opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a. (FALLIMENTO), ha ritenuto infondata la richiesta di ammissione al passivo in prededuzione del credito professionale, chiesto per 174.687,50 Euro (oltre accessori), dopo che altra minore e diversa pretesa era stata accolta (7.700 Euro, oltre accessori, con riguardo alla ristrutturazione del debito della società);

2. per il tribunale, rilevata la tempestività della eccezione tra le altre – di inadempimento formulata dal curatore in sede di costituzione, e l’infondatezza della richiesta di termine a difesa, essendo l’opponente già nella condizione di replicare, decidendo la citata ragione, come la più liquida, ne ha riscontrato il fondamento; anche a seguito dell’inammissibilità del concordato, al cui allestimento l’opponente aveva contribuito così prospettando il credito (per tale secondo titolo, opposto nella sua efficacia), erano mancate decisive attività, come l’aggiornamento della situazione patrimoniale (ferma a marzo 2014, di contro alla proposta depositata a settembre), così come era lacunosa la relazione dell’attestatore L. Fall. ex art. 186bis; si dava atto peraltro che i curatori avevano altresì eccepito che sul compenso pattuito per 250.000 Euro, il creditore aveva ricevuto un acconto di 87.500 Euro, superiore ai massimi di tariffa;

3. con il ricorso, in unico complesso motivo e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si contesta la decisione denunciando violazione della L. Fall., art. 99, poichè sull’eccezione del curatore – formulata in sede di costituzione – era stato negato un termine per il deposito di memorie, così impedendo la difesa; altro “motivo aggiuntivo condizionato” viene svolto – in attesa di sollecitata decisione del tribunale per correzione di errore materiale – con riguardo al capo del decreto che, in apparente contraddizione con la motivazione, avrebbe rigettato tutte le doglianze dell’opponente, anche quelle invece prima dichiarate assorbite, ma siffatta decisione sarebbe priva di motivazione o nulla, violando l’art. 156 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorso è inammissibile, per plurimi profili; il ricorrente

non ha dedotto quale lesione sarebbe occorsa alla sua attività difensiva non avendo il tribunale disposto la concessione del termine all’udienza camerale, tenendo conto in primo luogo della tempestiva costituzione del curatore L. Fall. ex art. 99, commi 6 e 7, oltre alla circostanza del rinvio per due volte e d’ufficio dell’udienza stessa; ne consegue pertanto che la censura non è coerente con il principio, cui il Collegio intende dare continuità, per cui “la parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell’attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicchè l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata” (Cass. 19759/2017); va invero osservato che proprio nel ricorso dapprima viene negato che questa sia “la sede per informare su ciò che avrebbe dedotto, allegato ed articolato l’opponente”, aggiungendosi poi argomenti di contrasto di merito alle contestazioni del curatore, citandoli però “tanto per fare un esempio” e dunque, in ogni caso, precludendo a questa Corte di coglierne una sicura decisività; spettava infatti all’odierno istante chiarire, oltre all’attività processuale che gli sarebbe stata preclusa per effetto del diniego del termine, le conseguenze che la stessa avrebbe sortito (o potuto comunque sortire) sul piano degli esiti del giudizio (Cass. 25478/2019, 21861/2019);

2. il ricorrente ha poi omesso di censurare in modo specifico la parte del decreto in cui il tribunale, nel richiamare le eccezioni dei curatori già svolte nella fase sommaria, premette che essi avrebbero già sollevato, appunto “nel progetto”, proprio “l’inadempimento della prestazione professionale dedotta in contratto”, la sostanziale sufficienza dell’acconto di 87.500 Euro a fronte dell’attività espletata, in ogni caso eccependo, oltre alla “carenza di data certa” del patto d’incarico, anche la “carenza dei presupposti per il riconoscimento della prededuzione”; e se è vero che lo stesso tribunale poi riprende la difesa della curatela qualificandola come un’iniziativa in cui “articola un’eccezione di inesatto adempimento della prestazione professionale”, vi si aggiunge che la difesa dell’opponente avrebbe chiesto il termine “a fronte della “nuova” eccezione formulata dalla curatela opposta”, così riepilogando lo svolgimento del contraddittorio, e cioè chiarendo che con la menzionata costituzione l’intero thema decidendum “era già perfettamente delineato”, il che consente di ripetere che il diniego di ammissione complessivamente aveva spostato sull’opponente l’onere di provare l’esatto adempimento, per più punti contestatogli;

3. nella decisione del tribunale non appare pertanto compiuta alcuna violazione delle regole in tema di concessione di termine per memorie; in tema, opera il principio per cui “nel giudizio di opposizione allo stato passivo, integralmente disciplinato dalla L. Fall., art. 99… la concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, e, in particolare, di quello indicato al n. 2 della menzionata disposizione (è) previsto solo per consentire la replica e la richiesta di mezzi in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta, laddove l’onere di provare il fondamento della domanda prescinde da ogni eccezione di controparte. Nè può invocarsi la violazione del diritto di difesa per la mancata concessione del termine per memorie conclusive ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 11, che può essere accordato, o meno, dal tribunale in base ad una valutazione discrezionale, avuto riguardo all’andamento del giudizio, che potrebbe anche rendere superflua un’appendice scritta” (Cass. 5596/2017, 24446/2019, 24445/2019,1397/2019, 30881/2018);

4. in particolare, va osservato che la menzionata discrezionalità incontra un limite nel dovere di adeguata motivazione, a sua volta svolgibile in relazione alla prospettazione di utilità che è onere della parte introdurre nel processo e giustificare, così che ove una motivazione sussista, come nella specie, difetta ogni arbitrio e vengono rispettati i principi di completezza e autonomia del perimetro organizzativo del giudizio di opposizione allo stato passivo, quale disegnato dalla L. fall., art. 99; la norma valorizza il contraddittorio camerale, imponendo – con la decadenza se manchi il rispetto della costituzione del resistente almeno 10 giorni prima dell’udienza – che, a seguito di detta costituzione tempestiva, proprio ed innanzitutto lo spazio anteriore all’udienza e l’udienza stessa siano deputati al dibattito sulla opposizione e le difese successive, includendo in esse le eccezioni consentite e dunque anche quelle pretesamente nuove, ma interne al thema decidendum; ferma la discrezionalità dell’eventuale concessione del termine, nella vicenda – a tenore del decreto – negato con motivazione non apparente; nella fattispecie, il ricorrente, per controdedurre ed allegare fatti in risposta alla costituzione del curatore, si è invero limitato, oltre una generica contestazione della difesa del curatore, ad insistere per la concessione del termine; nè consta che per tale condotta omissiva sia stato rappresentato al giudice un qualche impedimento;

5. il secondo motivo, per come formulato, appare del tutto assorbito e pertanto il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna alle spese, determinate in dispositivo e secondo la regola della soccombenza, oltre al raddoppio del contributo unificato.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 5.100 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA