Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6993 del 03/03/2022
Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, (ud. 25/01/2022, dep. 03/03/2022), n.6993
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9659-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
I.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato FRANCESCO PINAMONTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 91/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata
il 13/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso proposta ai sensi della L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 17, relativa al 90% dei tributi versati per l’IRPEF relativamente agli anni d’imposta 1990, 1991, 1992.
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che lo ius superveniens rappresentato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16 octies, convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, non incide sui procedimenti in corso in quanto tale norma non è retroattiva.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16 octies, convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, a seguito delle modifiche apportate alla norma dal cit. art. 16 octies, qualora l’ammontare delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto: tale norma avrebbe portata generale e quindi sarebbe applicabile anche al caso di specie trattandosi di procedimento pendente al momento di entrata in vigore di tale legge.
Il motivo di ricorso è infondato in quanto, come affermato da Cass. 14 marzo 2018, n. 6213 (nello stesso senso Cass. n. 7498 del 2018; Cass. nn. 19133 e 19410 del 2019; Cass. nn. 4570 e 1275 del 2020 Cass. n. 18704 del 2020), in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, la L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b, di conv. del D.L. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo.
Pertanto, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento a favore del controricorrente delle spese processuali, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022