Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6992 del 25/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6992 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 17984-2012 proposto da:
GERACI MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL
CASALE STROZZI 17, presso lo studio dell’avvocato SEVERINI
FABIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO
LUPO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

SERIT SICILIA, AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO
PALERMO 3;

intimate

avverso la sentenza n. 61/24/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO del 2/03/2012,
depositata

il

03/05/2012;

Data pubblicazione: 25/03/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha
dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza di primo grado che aveva a propria
volta dichiarato inammissibile, perché tardivo, il suo ricorso avverso una cartella esattoriale
emessa a seguito di un avviso di accertamento IRPEF 2000.
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto inammissibile l’appello ai sensi dell’articolo
53 D.Lgs. 546/92, perché “non contiene alcun riferimento al contenuto della sentenza
impugnata, sia in diritto sia nel merito, e si limita ad un mero richiamo alle difese e alle
argomentazioni già svolta del precedente giudizio” (pag. 2 della sentenza gravata).
Con l’unico motivo di ricorso la contribuente lamenta la violazione falsa applicazione
dell’articolo 342 c.p.c. argomentando che, contrariamente a quanto affermato dalla
Commissione Tributaria Regionale, l’ atto di appello censurava specificamente il contenuto
della sentenza di primo grado; in particolare, si legge a pagina 4 del ricorso per cassazione, “in
secondo grado ( pag. 3 atto di appello) la ricorrente ha chiarito che la Commissione
Provinciale aveva accolto l’eccezione dell’Agenzia delle entrate, secondo cui il gravame era
stato proposto dopo il trascorrere 60 giorni previsti per l’impugnazione delle cartelle
esattoriali, ed in merito a tale statuizione la ricorrente ha precisato che i Giudici di primo
grado hanno commesso un errore di fatto, e ciò, inequivocabilmente, perché i 60 giorni di
tempo non erano trascorsi.”
Il ricorso è infondato perché nel luogo dell’atto di appello menzionato nel ricorso per
cassazione, ossia a pagina 3 di tale atto, si legge: “L’odierna ricorrente chiede la riforma della
sentenza per mero errore di fatto, atteso che non si è tenuto conto della fondamentale
circostanza per la quale si ribadisce la mancata notifica dell’avviso di accertamento, stante
che l’odierna appellante non ha mai ricevuto la notifica di alcun avviso di ricevimento”.
L’ “errore di fatto” denunciato con l’atto di appello della contribuente non cadeva, dunque, sul
computo dei giorni intercorsi tra la notifica della cartelle esattoriale e la notifica del ricorso
introduttivo della relativa impugnazione (sulla cui base la Commissione Tributaria
Provinciale aveva giudicato tardiva, e quindi inammissibile, tale impugnazione), ma sul
rilievo, la cui omissione da parte della Commissione Tributaria Provinciale forma oggetto
della censura svolta con l’appello della contribuente, della “mancata notifica dell’avviso di
accertamento” presupposto alla cartella impugnata.
Correttamente quindi la Commissione Tributaria Regionale ha rilevato come la censura mossa
nell’atto di appello alla sentenza di primo grado non fosse pertinente alla ratio decidendi di
Ric. 2012 n. 17984 sez. MT – ud. 05-02-2014
-2-

«La sig.ra Maria Geraci ricorre contro la Serit Sicilia e l’Agenzia delle entrate per la

tale sentenza e, dunque, l’appello fosse inammissibile per carenza di specificità dei relativi
motivi. Detta censura, infatti, si risolveva nella riproposizione della questione, già proposta in
primo grado, della mancata notifica dell’avviso di accertamento presupposto dalla cartella
impugnata e non toccava la questione su cui si basava la decisione del primo giudice, che
concerneva la tardività del ricorso introduttivo rispetto alla data di notifica della cartella
impugnata.

che le parti intimate non si sono costituite;
che la relazione è stata notificata alla ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive;
che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;
che, pertanto, si deve rigettare il ricorso.
Che non vi è luogo a regolazione di spese, in mancanza di costituzione degli
intimati.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014.

Si propone il rigetto del ricorso.»

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