Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6992 del 17/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 17/03/2017, (ud. 22/12/2016, dep.17/03/2017),  n. 6992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10402-2015 proposto da:

M.N., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

PARENTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CLINICA S. MICHELE ARCANGELO S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato PETER UGOLINI,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7487/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/10/2014 R.G.N. 9436/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato PETER UGOLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,

in subordine rigetto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE

riconvocatasi in camera di consiglio, nella medesima composizione in epigrafe, in data nove marzo 2017;

visti gli atti del procedimento di cui al ricorso iscritto al n. 10402/2015 r.g.;

rilevato che alla pubblica udienza del 22 dicembre 2016 nessuno è comparso per la ricorrente, ma il solo avv. Ugolini per la controricorrente;

che nemmeno risultano depositate memorie ex art. 378 c.p.c.;

che in data 22 dicembre 2016 è stato depositato (dal coniuge superstite) certificato di morte rilasciato dall’ufficiale dello stato civile in data (OMISSIS), relativo al decesso dell’avv. P.A. (“coniugato con M.A.”), avvenuto a (OMISSIS);

visto che l’avv. P.A. risulta in atti l’unico difensore costituito per la ricorrente M.N., giusta la procura a margine del ricorso in data 14-15 aprile 2015;

che l’avviso per la pubblica udienza 22-12-16 risulta comunicato, tramite posta elettronica certificata, al suddetto avv. P. A. in data tre novembre 2016, quindi in epoca posteriore al decesso del (OMISSIS); rilevato, altresì, che, nelle more, successivamente, in data 23 febbraio 2017, è stato depositato “ricorso in riassunzione ex art. 301 c.p.c.” dall’avv. Luigi Parenti del foro di Roma, quale nuovo difensore della ricorrente M.N., giusta la procura speciale datata 21-02-17, in calce al suddetto ricorso recante la data del 22-02-17;

ritenuto, pertanto, necessario rimettere la causa sul ruolo al fine di ripristinare il pieno contraddittorio tra le parti.

PQM

la CORTE RIMETTE la CAUSA sul RUOLO per la nuova fissazione in pubblica udienza da parte del Presidente titolare della Sezione Lavoro di questa Suprema Corte.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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