Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6992 del 11/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6992 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA

sul ricorso 13344-2013 proposto da:
BAWALSAH JAMIL BWLJML69P01Z220U, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 125, presso lo studio
dell’avvocato Z. M., che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARCO DI LOTTI giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE
21, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ROSSI,

Data pubblicazione: 11/04/2016

(AVVOCATURA COMUNALE) che lo rappresenta e difende giusta
procura a margine del controricorso;
– controdcorrente –

avverso la sentenza n. 22365/2012 del TRIBUNALE di ROMA del

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;
udito l’Avvocato Marco Di Lotti difensore del ricorrente che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso ex art. 2 della L 689/1991, BAWALSAH jamil proponeva
opposizione avverso la sanzione elevata a suo carico per aver violato, in data 29
ottobre 2007, il Codice della Strada.
Nella resistenza del convenuto, con sentenza n. 82077 del 2009, il Giudice di
Pace di Roma accoglieva il ricorso, liquidando in favore del procuratore
dell’opponente la somma di euro 100,00 per spese, diritti e onorari.
Avverso tale provvedimento proponeva appello il BAWALSAH, domandando la

riforma della sentenza nella parte relativa alla liquidazione delle spese di giustizia.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza della controparte, con sentenza n.22365
del 2012, depositata il 20 novembre 2012 e non notificata, rigettava
l’impugnazione, confermando la quantificazione operata dal giudice di prime

cure.
Con ricorso notificato in data 20 maggio 2013, BAWALSAH Jamil ha
domandato la cassazione di suddetta sentenza articolando due motivi.
Con il primo ha denunciato la violazione e falsa applicazione delle norme relative
alla liquidazione delle spese di lite, in riferimento anche al principio della giusta e

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18/11/2012, depositata il 20/11/2012;

dignitosa retribuzione ex art. 36 Cost., nonché l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione.

Con il secondo motivo ha dedotto l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione in ordine alla violazione del divieto di accorpamento delle
competenze agli onorari.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la
relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo dichiararsi l’inammissibilità

delle censure articolate in riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c. e la fondatezza, nella
parte residua del primo mezzo.

RITENUTO IN DIRITTO
Il Collegio ritiene superfluo riferire i motivi del ricorso, in quanto esso appare
inammissibile.
Osserva, in limine, che il ricorso, nell’interesse di BAWALSAH jamil avverso la
sentenza n. 22365 del 2012 emessa dal Tribunale di Roma, il 20 novembre 2012,
reca, in calce, il mandato ad litem rilasciato, dal medesimo Bawalsah agli avv.ti
Marco Di Lotti e M. Z., con sottoscrizione autenticata del solo
avvocato Zizza.ri e dei professionisti nominati l’ultimo, iscritto nell’albo degli
avvocati di Roma, non è abilitato alla difesa innanzi questa Corte Suprema,
risultando iscritto nell’albo speciale dei Cassazionisti, tenuto dal Consiglio
Nazionale Forense, esclusivamente l’avvocato Marco Di Lotti, del Foro di
Milano. Infine il ricorso è stato notificato al controricorrente a istanza dell’avv.
Z i zzari.
Giusta la testuale previsione di cui all’art. 82 c.p.c., comma 3, ultima parte / salvi i
casi in cui la legge dispone altrimenti., le parti debbono stare in giudizio.. davanti
alla corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo. Il
ricorso per cassazione dispone, ancora l’art. 365 c.p.c., è diretto alla corte e
sottoscritto, a pena di inammissibilità da un avvocato iscritto nell’apposito albo.
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ROMA CAPITALE ha resistito con controricorso.

Nella specie, come anticipato sopra, la sottoscrizione in calce al mandato speciale
rilasciato in favore dell’avv. Di Lotti (unico difensore abilitato alla difesa innanzi
questa Corte) non risulta autenticata da quest’ultimo (ma dal difensore privo
dello ius postuLandi. Come ha già sostenuto questa Corte la firma della parte
nella procura speciale in calce all’atto è stata certificata autografa da un difensore

cassazione. I potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone infatti
l’esistenza dello “ius postulandi” e l’invalidità della certificazione stessa implica la
divergenza dell’atto di impugnazione dal modello legale di cui all’art. 365 c.p.c.,
per difetto del requisito essenziale del mandato avente data certa anteriore
all’atto. A nulla rileva che il ricorso sia stato sottoscritto o la procura sia stata
rilasciata anche ad altro avvocato iscritto nell’albo di patrocinanti in Cassazione
(cfr. Cass. 21 luglio 2009 n. 16915; Cass. 10 luglio 2002 n. 10030).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione
del seguente principio di diritto: è inammissibile il ricorso per cassazione ove la
procura speciale non sia sottoscritta da un avvocato iscritto nell’albo speciale per
il patrocinio davanti alla corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori di
cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 33, conv. con mod. nella L 22
gennaio 1934, n. 36 (ma unicamente da avvocato o più avvocati non abilitati a
tale patrocinio), senza che rilevi, in senso contrario, che il mandato – in margine
o in calce al ricorso stesso – sia stato rilasciato anche in favore di avvocato
iscritto in detto albo (nella specie l’avvocato Di Lotti) qualora la sottoscrizione
dello stesso sia stata autenticata da avvocato (o avvocati) non abilitato (i) al
patrocinio innanzi alla corte di cassazione.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso segue la condanna di parte ricorrente al
pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del
controricorrente, liquidate come in dispositivo.
Sussiste il presupposto per l’insorgenza dell’obbligo del versamento, per il
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato – ai sensi
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non iscritto nell’apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di

dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R 30 maggio 2002, n. 115, nel testo
introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 – essendo esso
collegato al rigetto integrale o dalla definizione in rito del gravame, negativa per
l’impugnante (Cass. n. 10306 del 2014).

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione della spese del giudizio di cassazione che
liquida in complessivi €. 600,00, di cui €. 100,00 per esborsi, oltre rimborso
forfettario ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,
comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,
dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 24
settembre 2015.

P.Q.M.

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