Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6992 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

T.C., rappr. e dif. dall’avv. Giovanni Giorgio, elett. dom.

presso lo studio dello stesso in Bari, via M. Garruba n. 13,

info.studiolegalegiorgio.net come da procura in calce all’atto;

– ricorrente-

Contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, in persona del curatore

fallim. p.t., rappr. e dif. dall’avv. Guido Piccione di Treviso e

Antonio Grieco, elett. dom. presso lo studio del secondo in Roma,

via Piemonte n. 39, come da procura in calce all’atto;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Treviso 2.3.2017, cron. 1365/17,

Rep. n. 1119/2017, R.G. 9648/2016;

viste le memorie delle parti;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 22 gennaio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. T.C. impugna il decreto Trib. Treviso 2.3.2017, cron. 1365/17, Rep. n. 1119/2017, R.G. 9648/2016, che, rigettando l’opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, ha ritenuto infondata la richiesta di accogliere la domanda di ammissione del credito professionale in prededuzione e per 170 mila Euro (oltre IVA e accessori di legge in chirografo), già negata in toto al ricorrente dal giudice delegato L. Fall. ex art. 96;

2. il tribunale, rilevata la natura di liquidatore dell’incarico indicato come titolo per la domanda, osservava che: a) T., rimasto solo nella carica dopo che altro si era dimesso, conduceva la società alla istanza di concordato, prima con riserva e poi con deposito del piano, ivi prevedendosi che l’attività di liquidatore giudiziale sarebbe stata svolta dal medesimo liquidatore della società, e però la proposta veniva dichiarata inammissibile, seguendo il fallimento; b) con delibera assembleare del giugno 2015, la società aveva determinato il compenso complessivo al liquidatore in 200 mila Euro, in gran parte riferendolo al concordato, dalla presentazione sino alla sua esecuzione, così dando corso ad un’iniziativa d’incarico deliberata ancor prima, nell’aprile 2015; c) la insinuazione – al netto di 30 mila Euro già percepiti – non poteva essere accolta, poichè la più parte dell’attività convenuta non era stata svolta, essendo stata arrestata la società alla fase di inammissibilità del concordato, rapidamente sfociata in fallimento)e alla condotta di T. erano contestati inadempimenti e responsabilità verso i creditori, in particolare avendo riguardo ai limiti dell’affitto d’azienda ad una terza società, rivelatasi morosa quanto ai canoni e senza adeguate garanzie per la concedente, anzi depauperatasi e alla reale imputabilità al professionista di svariate operazioni che egli si era intestato;

3. con il ricorso, in tre motivi, si contesta la decisione denunciando: a) violazione della L. Fall., art. 99, degli artt. 115 e 210 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, oltre che come vizio di motivazione, in punto di mancata ammissione di mezzo istruttorio (attività di accertamento con Agenzia delle Entrate) e concessione di termine per memorie (negato all’udienza dal tribunale); b) violazione della L. Fall., art. 111, oltre che vizio di motivazione contraddittoria, essendo stata erroneamente negata la prededuzione ad attività pur non svolte entro il concordato ma anteriori;

il fallimento si è costituito resistendo con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. i primi due motivi di ricorso, che per omogeneità redazionale e collegamento vanno trattati in modo unitario, sono per alcuni profili inammissibili e per altri infondati; il ricorrente non individua in modo puntuale il tenore specifico della sua partecipazione alle attività prodromiche alla determinazione del debito tributario, il contributo causale apportato alle operazioni intraprese dalla società e la relazione di congruità adempitiva rispetto al più ampio mandato professionale ricevuto, a fronte di contestazioni di inesecuzione e incompletezza ben più estese eccepite dal curatore e contestategli dal giudice; tanto più che, si osserva, il cumulo di siffatte critiche, circostanze diversamente e solo genericamente prospettate e valutazioni)sembra risolversi in una mera non condivisione del convincimento cui è giunto il giudice di merito, secondo un apprezzamento di fatto insindacabile nella presente sede (Cass. s.u. 8053/2014);

2. l’infondatezza concerne poi la pretesa violazione delle regole in tema di concessione di termine per memorie, posto che “nel giudizio di opposizione allo stato passivo, integralmente disciplinato dalla L. Fall., art. 99… la concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, e, in particolare, di quello indicato al n. 2 della menzionata disposizione (è) previsto solo per consentire la replica e la richiesta di mezzi in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta, laddove l’onere di provare il fondamento della domanda prescinde da ogni eccezione di controparte. Nè può invocarsi la violazione del diritto di difesa per la mancata concessione del termine per memorie conclusive ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 11, che può essere accordato, o meno, dal tribunale in base ad una valutazione discrezionale, avuto riguardo all’andamento del giudizio, che potrebbe anche rendere superflua un’appendice scritta” (Cass. 5596/2017, 24446/2019, 24445/2019, 1397/2019, 30881/2018);

3. il terzo motivo è inammissibile, per i limiti del sindacato sulla motivazione quanto al mancato riscontro, da parte del giudice di merito, della sussistenza di un vincolo genetico e funzionale tra le attività dell’organo-liquidatore e la regolazione concorsuale finale dell’insolvenza, trascorsa dall’iniziale concordato all’attuale procedura fallimentare” (Cass. s.u. 8053/2014); e ciò stante il tenore della pronuncia reiettiva che ha negato, nel merito, la inerenza esterna dell’attività del liquidatore rispetto al concordato, affermando sia la parzialità della stessa allorchè espletata all’interno del quadro concorsuale e però segnato da insuccesso, sia soprattutto i rilevanti profili di inadempimento e pregiudizio alla società e ai suoi creditori causati dalla condotta del ricorrente; si tratta di circostanze tutte che, negando in radice proprio il più elevato debito e assumendo che altro acconto era stato comunque erogato al professionista, a maggior ragione postulano la inidoneità delle relative prestazioni ad integrare titolo per la dedotta prededuzione;

al rigetto del ricorso consegue, oltre alla condanna alle spese regolata secondo il principio della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 7.100 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA