Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6991 del 23/03/2010

Cassazione civile sez. III, 23/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 23/03/2010), n.6991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1501/2008 proposto da:

G.A., P.M., ricorrenti che non hanno

depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrenti non costituiti –

contro

SOCIETA’ ACOSET SPA in persona del suo legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. LEONARDI 34, presso lo

studio dell’avvocato FINOCCHIARO SANTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FIORITO Sergio, giusta mandato speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

AVAC – ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTIDROGA CATANESE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 277/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

28.2.07, depositata il 24/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria la relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori con cui il relatore ha dato atto che G.A. e P.M. hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, n. 277/2007, depositata il 24.3.2007; e che ha proposto controricorso l’Acoset s.p.a..

Il relatore ha proposto la declaratoria di improcedibilità del ricorso, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1.

Sennonchè prima dell’adunanza odierna in Camera di consiglio, è stata depositata una transazione intervenuta tra parti in merito alla lite di cui alla sentenza della Corte di appello di Catania n. 277/2007. Ciò comporta la cessazione della materia del contendere e, quindi, l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (dovendo quest’ultimo sussistere con riferimento al momento della decisione).

Esistono giusti motivi, per compensare tra le parti le spese processuali del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c.;

dichiara inammissibile il ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010

 

 

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