Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6991 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.17/03/2017),  n. 6991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27888/2014 proposto da:

G.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

ANTONINI, rappresentato e difeso dall’avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A., P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIPETTA 22, presso lo studio

dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati ANDREA FERRERI, RUGGERO PONZONE, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 90/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/05/2014 R.G.N. 981/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato GIORGIO ANTONINI per delega Avvocato PIERGIOVANNI

ALLEVA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Treviso ha ritenuto legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato dalla Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni s.p.a. con lettera del 26.1.2009 a G.S., IV livello Quadri direttivi del CCNL Bancari, per aver manualmente inserito, nel sistema informatico, la presenza sul posto di lavoro per 5 giorni (1 5.9.2008) nonostante la fruizione di un periodo di ferie. Il Tribunale respingeva l’eccezione di tardività della contestazione disciplinare e riteneva giustificato il provvedimento espulsivo a fronte della confessione – effettuata dal G. alla presenza di altri colleghi – di aver intenzionalmente effettuato l’inserimento nel programma informatico con intento ritorsivo nei confronti del datore di lavoro per mancato accoglimento di pregresse istanze economiche.

2. La Corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 14.5.2014, ha confermato la sentenza del Tribunale.

3. Per la cassazione di tale sentenza il G. ha proposto ricorso affidato a due motivi. La società ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio, avendo, la Corte territoriale, omesso di esaminare – sia ai fini del vizio formale di tardività della contestazione sia con riguardo all’aspetto soggettivo ed al profilo dell’intenzionalità della condotta contestata – il Manuale concernente il funzionamento del sistema di rilevazione delle presenze/assenze in servizio (di cui si trascrivono alcuni passi dalla pagina 7 e dalla pagina 23) dal quale emerge che l’anomalia della qualificazione di una assenza/presenza è segnalata, in via permanente, dal sistema informatico. La disamina delle caratteristiche del sistema informatico doveva ritenersi imprescindibile anche a fronte delle deposizioni dei testimoni circa l’intenzionalità della condotta tenuta dal G. (come dallo stesso riferito ai colleghi) e l’impossibilità di rilevare l’anomalia prima della “chiusura del cartellino” perchè sarebbe emerso come inverosimile l’intervento sul sistema informatico in quanto facilmente smascherabile dal datore di lavoro.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. con riguardo al profilo della tardività della contestazione disciplinare, inoltrata al lavoratore dopo un lasso di tempo pari a circa quattro mesi dalla conoscibilità della condotta contestata, potendo – la Banca – già dal primo giorno di assenza del G. rilevare l’assenza di indicazioni (quale presenza ovvero assenza, con relativa causa giustificativa) nel sistema informatico.

3. La doglianza esposta con il primo motivo deve ritenersi inammissibile.

Parte ricorrente sottopone e richiede a questa Suprema Corte un riesame delle circostanze di fatto e delle risultanze istruttorie e denuncia, inoltre, un vizio motivazionale in difetto dei requisiti richiesti dal novellato art. 360, comma 1, n. 5 (trattandosi di sentenza pubblicata dopo l’11.9.2012 e ricadendo, pertanto, l’impugnazione sotto la vigenza della modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134).

3.1. Va premesso che secondo costante orientamento di questa Corte è devoluta al giudice di merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta – tra le risultanze probatorie – di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro spessore probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (ex plurimis Cass. n. 1414/2015, n. 13054/2014, n. 10213/2007, Cass. n. 16034 del 2002, Cass. n. 5964 del 2001). Inammissibile risulta, quindi, la doglianza relativa alla maggiore attendibilità dell’esame del Manuale di gestione del sistema informatico piuttosto che delle deposizioni, tutte convergenti, dei tre testimoni escussi.

3.2. Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

L’intervento di modifica, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (S. U. n. 8053/2014) comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, riducendosi al “minimo costituzionale” che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che lo stesso lavoratore aveva, nel ricorso introduttivo del giudizio, ammesso l’effettivo inserimento della presenza lavorativa nei 5 giorni di fruizione delle ferie e, inoltre, che nella lettera di giustificazioni resa al datore di lavoro il G. non aveva negato di aver commesso il fatto. La Corte aggiunge che “pur date per accertate le modalità di rilevazione delle presenze allegate dall’appellante ( G.) sulla base del Manuale dallo stesso prodotto, deve escludersi che tali modalità possano superare le ammissioni dello stesso ricorrente e possano fare ritenere la falsità delle testimonianze assunte in giudizio, che dimostrano la piena confessione dei fatti da parte del G. e perciò impongono anche di escludere che il G. possa avere eseguito le registrazioni per errore” (pagg. 6-7 sentenza impugnata). Prosegue, la Corte, osservando che i testimoni V., P., B. avevano tutti confermato che, in occasione dell’incontro del 29.1.2009 (successivo alla contestazione disciplinare e alle giustificazioni rese dal lavoratore), il G. aveva dichiarato di avere intenzionalmente inserito la sua presenza nei giorni 1 – 5 settembre 2008 in cui era stato assente, per rivalsa nei confronti della Banca che non aveva accolto sue precedenti richieste di carattere economico. Conclude la Corte territoriale, con motivazione logicamente ineccepibile, che la ricostruzione del sistema di rilevazione informatico delle presenze/assenze come esposta dal lavoratore “non è utile a fare dubitare che il G. abbia intenzionalmente commesso i fatti, perchè al contrario indica soltanto che egli ha agito con dolo e confidando che la Banca datrice di lavoro non verificasse concretamente le risultanze del sistema”.

4. Il secondo motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass. n. 8461/2007) “La discrezionalità del giudice nel valutare la tempestività della contestazione disciplinare deve svolgersi nell’ambito dei presupposti alla base dei principio dell’immediatezza della contestazione, ossia del riconoscimento del pieno ed effettivo diritto di difesa garantito ex lege al lavoratore e del comportamento datoriale secondo buona fede” (nello stesso senso Cass. n. 16683/2015).

Costituisce, inoltre, orientamento condiviso e consolidato di questa Corte quello secondo il quale il concetto di tempestività della contestazione deve essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell’organizzazione del datore di lavoro, per un adeguato accertamento e una precisa valutazione dei fatti (cfr. ex multis Cass. 29480/2008, Cass. 22066/2007, Cass. 1101/2007, Cass. 14113/2006, Cass. 4435/2004).

Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha applicato correttamente tali principi nel momento in cui, con motivazione adeguata ed esente da vizi di carattere logico-giuridico, ha spiegato che “nella fattispecie, come rilevato anche dalla società appellata, l’appellante non deduce che il lamentato ritardo nella contestazione degli addebiti abbia leso il suo diritto di difesa e la circostanza che nelle proprie giustificazioni del 12.1.2009 il G. avesse preso specifica posizione sugli addebiti indica che non vi era stato alcun ostacolo alla difesa”. La Corte ha, inoltre, respinto l’eccezione di tardività della contestazione “sia perchè il lasso di tempo intercorso tra il 25 settembre 2008 (data di intervento sul sistema di registrazione delle presenze/assenze da parte del G.) e il 7.1.2009 non sarebbe stato comunque tale da integrare ritardo nella contestazione idoneo a viziare il procedimento sia perchè non rileva l’astratta conoscibilità, ma l’effettiva conoscenza della condotta da parte della società datrice di lavoro e nella fattispecie, secondo quanto è stato pienamente dimostrato in causa, tale effettiva conoscenza deve collocarsi nel dicembre 2008” (pag. 8 della sentenza impugnata), essendo emerso in giudizio “che la Banca non esercitava un controllo capillare e costante sulla regolarità delle presenze e assenze del personale dipendente, limitandosi a effettuare occasionalmente verifiche a campione”.

In definitiva, la Corte territoriale ha dimostrato di aver correttamente applicato il principio dell’immediatezza, rapportandolo alla circostanza di fatto adeguatamente scrutinata e rilevando che lo spazio temporale intercorso tra la conoscenza dei fatti e la loro contestazione non era risultato di ostacolo al pieno esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore, essendo, viceversa, del tutto compatibile con l’esigenza di pervenire ad un completo accertamento della verità dei fatti.

Questa Corte ha, invero, affermato che il datore di lavoro ha il potere, ma non l’obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge nè desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicchè la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell’infrazione ove avesse controllato assiduamente l’operato del dipendente, ma con riguardo all’epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza (Cass. nn. 10069/2016, 5546/2010).

5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese di lite del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

6. Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della società controricorrente delle spese del giudizio, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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