Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6991 del 12/03/2021
Cassazione civile sez. trib., 12/03/2021, (ud. 13/10/2020, dep. 12/03/2021), n.6991
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
Dott. NOVIK ADET Toni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17202/2014 R.G. proposto da:
Avv. B.L., difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., con
domicilio eletto presso l’Avv. Rita Mione in Roma via Leonida Rapaci
n. 12;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
Equitalia sud Spa;
– intimata –
avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 330/34/13 e n. 331/34/13, depositate il 18 dicembre
2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre
2020 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Fatto
RILEVATO
che:
L’Avv. B.L. impugna per cassazione, con un articolato motivo, le sentenze in epigrafe della CTR della Campania che, confermando le decisioni della CTP di Caserta, avevano dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso le cartelle di pagamento, emesse D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, per Iva e Irap per gli anni 2003 e 2004, ed asseritamente non notificate e della cui esistenza era venuto a conoscenza solo con la comunicazione dell’avviso di vendita immobiliare.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Equitalia è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata dall’Ufficio atteso che, come risulta dalle stesse sentenze, l’impugnazione ha avuto ad oggetto le originarie cartelle, di cui era stata dedotta l’omessa notifica, assumendo l’avviso di vendita immobiliare e lo stesso estratto di ruolo valenza solo strumentale.
2. Con l’unico motivo il ricorrente formula, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 1, 3 e 5, una pluralità di denunce e in ispecie: a) violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, per aver la CTR deciso il giudizio d’appello nonostante la sentenza di rigetto dell’azione di falso promossa avverso la notifica della cartella di pagamento – non fosse ancora passata in giudicato; b) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 19, per aver ritenuto inammissibile il ricorso perchè proposto contro l’avviso di vendita, atto non autonomamente impugnabile; c) omessa, insufficiente motivazione in ordine alla natura delle pretese impositive; d) nullità delle cartelle “perchè non rispecchiano lo schema predisposto per legge”.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. Con riguardo alla doglianza sub a), il contribuente deduce di aver proposto appello avverso la sentenza di rigetto dell’azione di falso e che esso era pendente alla data della decisione.
Tale allegazione, peraltro, è del tutto carente per autosufficienza, nulla avendo riprodotto in ricorso a tal fine, nè avendo indicato in quale atto dei giudizi di merito ha dedotto l’asserita proposizione dell’appello e, anzi, risultando dallo stesso ricorso (pagg. 3 e 4) che l’unica segnalazione aveva ad oggetto solamente la pendenza “del termine per proporre appello”; nè la questione, in ogni caso, risulta sottoposta alla stessa CTR, che, infatti, rileva che il contribuente, “con memoria spedita il (OMISSIS)”, si era limitato a comunicare “che la sentenza di rigetto dell’azione di falso, depositata in data 28.9.2011, non risultava ancora passata in giudicato”.
Correttamente, dunque, il giudice d’appello ha ritenuto, in data 19.11.2013 (“considerato il tempo trascorso”, ossia ad oltre due anni dal deposito della sentenza di rigetto), cessata la ragione di sospensiva del giudizio e statuito sul merito della controversia.
2.3. Tutte le restanti censure sono parimenti inammissibili perchè, al di là della genericità e carenza di specificità delle doglianze, non aggrediscono la ratio della decisione, che, oltre a condividere la motivazione resa dalla CTP, ha precisato che “gli atti tributari, correttamente notificati, si consolidano nell’ipotesi di omessa impugnazione nel termine di legge (60 giorni) e non possono più essere ridiscussi”, esito derivante dalla accertata ritualità della notifica delle cartelle opposte.
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e le spese liquidate, come in dispositivo, per soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il contribuente al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021