Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6991 del 11/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 6991 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

SENTENZA
sul ricorso 12254-2014 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, pressol’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
FURIA FLAVIA, FONTANA ANNA, FONTANA STEFANO,
FONTANA MARCO, FONTANA SIMONA, elettivamente
dorniciliati in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 18, presso lo studio
dell’avvocato ENNIO MAGRI’, rappresentati e difesi dall’avvocato

e3u,

Data pubblicazione: 11/04/2016

ALESSANDRO DE VITO PISCICELLI giusta procura in calce al
controricorso;
– controticarrenti avverso il decreto n. 59727/2009 RG. della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 25.11.2013 la Corte d’appello di Roma ha accolto la domanda
proposta da Flavia FURIA, Anna, Stefano, Marco e Simona FONTANA, intesa
ad ottenere l’equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla
durata non ragionevole di un giudizio in materia successoria introdotto dinanzi al
Tribunale di Napoli in data 17.3.1983 durato complessivamente ventiquattro
anni, definito con sentenza depositata il 13.3.2008, commisurato l’indennizzo in
E. 12.250,00 per ciascun ricorrente per il periodo di durata irragionevole del
giudizio presupposto di tredici anni, computata in quattro anni la ragionevole
durata ordinaria per il primo ed unico grado, detratti sette anni per interruzioni
del processo e nullità della citazione.
Per la cassazione di tale decreto il Ministero della giustizia ha proposto ricorso,
affidato ad un unico motivo, cui gli intimati hanno resistito con controricorso.
In prossimità della pubblica udienza i resistenti hanno anche depositato memoria
illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata.
Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione denuncia violazione e
falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Ric. 2014 n. 12254 sez. M2 – ud. 24-09-2015
-2-

ROMA del 17/12/2012, depositato il 25/11/2013;

per avere la corte di merito liquidato l’indennizzo in €. 12.250,00 in favore di
ciascuna parte ricorrente, mentre era stata formulata domanda unitaria e

cumulativa. Ciò era riconducibile anche alla identità di posizione assunta dagli
stessi nel corso del processo presupposto.
Il motivo – che lamenta l’erroneità del decisum del giudice di appello nella parte

non ha giuridico fondamento.
Costituisce principio saldamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte
quello per cui “l’art. 6 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
qualifica chiaramente come personale il pregiudizio non patrimoniale che
consegue alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo: qualora,
pertanto, vi siano più persone lese, e le stesse non siano considerate
dall’ordinamento come un soggetto unico ed autonomo, distinto da quelli che
partecipano alla vita dello stesso, il danno in questione non può essere liquidato
unitariamente, dovendo la riparazione aver luogo in favore di ciascuno dei
danneggiati” (cfr Cass. n. 18683 del 2005; Cass. n. 3519 del 2015). Del resto
“l’indennizzo del danno non patrimoniale per la durata non ragionevole del
processo va determinato nel rispetto della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni della Corte Europea adottate in casi
simili a quello portato all’esame del giudice nazionale. Quest’ultimo deve tenere
conto dei criteri di determinazione della Corte Europea, pur conservando un

in cui è stata ritenuta esperita la domanda di indennizzo anche iure hereditas —

margine di valutazione che gli consente di discostarsi, se in misura ragionevole,
dalle liquidazioni effettuate in casi simili. La liquidazione dell’equo indennizzo
deve inoltre essere effettuata in favore di ogni singolo ricorrente e non può
essere determinata in un solo importo globale e complessivo per più ricorrenti”
(cfr Cass. n. 8034 del 2006; Cass. n. 5338 del 2007).
Nella specie, pur esercitando i ricorrenti — in parte – un diritto in qualità di eredi,

gli stessi risultano costituiti personalmente nel giudizio presupposto, deceduto il
loro dante causa (il genitore Ciro Fontana) nel corso del processo avente una
Rrc. 2014 n. 12254 sez. M2 – ud. 24-09-2015
-3-

A

durata irragionevole — come si evince dalla lettura del decreto impugnato (v. pag.
2) – per cui non si pone in questa sede alcuna questione di difetto di prova della
legittimazione attiva, trattandosi di accertamento superato in questa sede
dall’essere i resistenti titolari di causa propria.
Il ricorso va, pertanto, respinto, con conseguente condanna della ricorrente
come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, respinge il ricorso;
condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, che liquida in complessivi €. 500,00 per compensi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2^ Sezione Civile, il 24
settembre 2015.

Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA