Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6990 del 23/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 23/03/2010), n.6990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.M.A., residente a (OMISSIS), rappresentata e

difesa, giusta delega a margine del controricorso, dall’Avv. PURI

Paolo nello studio del quale, in Roma, Via XXIV Maggio, 43 è

elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/25/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Torino – Sezione n. 25, in data 30/03/2007, depositata

il 25 maggio 2007.

Udita la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del

23 febbraio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 18838/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 14/25/2007 pronunziata dalla C.T.R. di Torino, Sezione n. 25, il 30.03.2007 e DEPOSITATA il 25 maggio 2007. Con tale decisione, la C.T.R., ha accolto l’appello della contribuente e riformato la decisione di primo grado, riconoscendo il diritto al rimborso dell’Irap. 2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2002, è affidato a tre mezzi, con cui si deduce, nullità della decisione per omessa pronuncia, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo.

3 – L’intimata, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile od infondata.

4 – Al quesito formulato a conclusione del primo motivo può rispondersi, con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione della deduzione difensiva (Cass. n. 9545/2001, n. 16788/2006, n. 5351/2007, n. 24458/2007), potendo, in tal caso, profilarsi e farsi valere il diverso vizio di motivazione (Cass. n. 603/2003, n. 24808/2005, n. 7074/2006, SS.UU. n. 15982/2001).

La censura non sembra essere stata idoneamente formulata, ed il quesito non appare, quindi, conferente.

4 bis – La questione posta dal secondo e dal terzo motivo va risolta, sia rifacendosi a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure richiamando il principio di autosufficienza (Cass. n. 6225/2005, n. 5148/2003);

infatti, il ricorrente per cassazione deve rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo (Cass. n. 15672/05; 19756/05, n,20454/2005, SS.UU. 1513/1998) e, quindi, deve indicare specificamente le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, nonchè i vizi logici e giuridici della motivazione (Cass. n. 11462/2004, n. 2090/2004, n. 1170/2004, n. 842/2002).

4 ter – Nel caso, detti mezzi non risultano formulati in coerenza ai richiamati principi, perchè, mentre i giudici di merito hanno accolto la domanda di rimborso, per avere ritenuto il professionista senza dipendenti e senza un minimo di organizzazione e quindi che l’attività espletata non fosse connotata da autonomia organizzativa, l’Agenzia censura genericamente la ratio della decisione impugnata, dando degli elementi in atti una lettura, differente rispetto a quella offerta dai Giudici di merito. In buona sostanza, le doglianze appaiono sottese ad ottenere una opposta lettura di atti e documenti presi in esame dai giudici di merito e valutati diversamente, e, d’altronde, sul piano logico formale, la valutazione dei Giudici di merito, che hanno escluso l’esistenza dell’autonoma organizzazione, dopo avere accertato l’inesistenza di dipendenti e la modestia dei beni strumentali utilizzati, appare corretta.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti – per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la relativa definizione con il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, assorbiti gli altri, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso, la memoria 16.02.2010 e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato e che le spese, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010

 

 

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