Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6990 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 12/03/2021), n.6990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11759/2016 R.G. proposto da:

HOTEL CERERE RESIDENCE s.r.l. in persona del suo legale

rappresentante rappresentata e difesa giusta delega in atti

dall’avv. Luigi Acerbo (PEC luigiacerbo.puntopec.it) con domicilio

eletto presso il ridetto difensore in Agropoli, Corso Garibaldi n.

62;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro

tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv.

Filippo Leporini e con domicilio eletto in Salerno alla via Renato

De Martino n. 33/c;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania sez. staccata di Salerno n. 9743/12/15 depositata il

06/11/2015, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

30/09/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha accolto l’appello del Riscossore e in riforma della pronuncia della CTP di Salerno ha sancito la legittimità dell’atto impugnato, intimazione di pagamento successiva a cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione di imposta di registro, interessi e sanzioni riferiti all’atto a rogito notaio C. Reg. 25 febbraio 2003;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione la contribuente società con atto affidato a tre motivi; resiste con controricorso Equitalia Sud s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per omessa motivazione su punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR omesso qualsivoglia esame circa la legittimazione del sig. G.V. a eseguire la notifica della cartella di pagamento;

– il motivo è inammissibile;

– poichè lo stesso presuppone la disamina della relata di notifica in oggetto da parte di questa Corte, era onere del ricorrente, nel rispetto del principio di autosufficienza dei motivi di ricorso per cassazione, trascrivere in atto detta relata;

– tal adempimento è infatti chiaramente funzionale alla comprensione del motivo, che diversamente non può esser preso in esame nè deciso (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1150 del 17/01/2019);

– questa Corte infatti ritiene con orientamento costante che (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31038 del 30/11/2018) ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, enunciandosi principio applicabile pacificamente anche agli avvisi di intimazione, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso;

– il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, commi da n. 1 a n. 4, dell’art. 26, comma 6 ridetto, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in relazione, in sostanza, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente interpretato le sopra dette disposizioni ritenendo in particolare applicabile il sopra citato comma 4, e pertanto erroneamente ritenuta corretta la procedura di notifica dell’atto impugnato mentre sarebbe stato necessario, per il suo perfezionamento, anche provvedere alla spedizione della c.d. “raccomandata informativa”;

– anche questo motivo risulta inammissibile per difetto di autosufficienza; la sua decisione, e prima la comprensione del contenuto dello stesso, presupponeva infatti la trascrizione in ricorso per cassazione della relata di notifica, adempimento non osservato da parte ricorrente;

– il terzo motivo di ricorso si incentra sulla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, degli artt. 148 e 137 c.p.c., tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR ritenuto valida la notifica dell’atto impugnato, che invece era da ritenersi inesistente anche non avendo Equitalia fornito la prova della compilazione e firma della relata di notifica;

– anche questo motivo risulta inammissibile per difetto di autosufficienza; la sua decisione, e prima la comprensione del contenuto dello stesso, presupponeva infatti la trascrizione in ricorso per cassazione della relata di notifica, adempimento non osservato da parte ricorrente;

– il quarto motivo di ricorso (enunciato nel corpo del terzo motivo, a pag. 11 del ricorso per cassazione) censura la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1 b-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e la violazione degli artt. 148 e 137 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto valida la contestata notifica che invece, applicandosi appunto alla presente fattispecie l’art. 60, di cui sopra, era da ritenersi invalida in quanto dalla relata (o foglio di ricevuta) della notifica (recando tal documento la scritta “notifica”) era leggibile il contenuto della busta (“cartella di pagamento….”);

– anche questo motivo risulta inammissibile per difetto di autosufficienza; la sua decisione, e prima la comprensione del contenuto dello stesso, presupponeva infatti la trascrizione in ricorso per cassazione della relata di notifica, adempimento non osservato da parte ricorrente;

– il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuta sanati i vizi di notifica, che invece non potrebbero produrre effetto di emenda alcuna stante la inesistenza della notifica, e non la sua nullità, come ritenuto invece dal giudice dell’appello;

– il motivo è in primo luogo inammissibile, in quanto per potere valutare l’inesistenza della notifica, in luogo della nullità, questa Corte dovrebbe aver avuto contezza della stessa; nel rispetto quindi del principio di autosufficienza, sul punto, era onere del ricorrente trascrivere la notifica o l’atto nel suo complesso ove lo stesso fosse del tutto privo di alcuna documentazione dell’attività di consegna al destinatario, come si deduce;

– in ogni caso, il motivo è infondato;

– come questa Corte ha anche recentemente ritenuto (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 21071 del 24/08/2018) in tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicchè la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio;

– e nel presente caso si evince infatti dalla sentenza impugnata che il contribuente ha impugnato l’atto che asserisce non esser stato correttamente notificatogli pertanto va fatta applicazione di quella giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27561 del 30/10/2018) la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicchè il rinvio disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5 (in tema di notifica della cartella di pagamento) al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all’art. 156 c.p.c.;

– peraltro, va ben precisato come l’effetto di sanatoria derivante dalla concreta conoscenza del contenuto dell’atto, comprovata dalla presentazione tempestiva e consapevole del ricorso, non esplichi alcun effetto sui requisiti di validità ed esistenza dell’atto e può, quindi, impedire il decorso del termine di decadenza previsto dalla legge per l’esercizio della potestà impositiva, eventualmente maturato precedentemente al fatto sanante” (Cass. n. 10445/2011); detta considerazione però non giova al ricorrente, in quanto non risulta che questi abbia tempestivamente eccepito detto vizio;

– conseguentemente, il ricorso è integralmente rigettato;

– le spese sono regolate dalla soccombenza;

– sussistono i presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 5.600 oltre al 15% per spese generali, CPA ed iva di legge in favore di Equitalia s.p.a..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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