Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6990 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 6990 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

SENTENZA
sul ricorso 9928-2014 proposto da:
VOCALE ISABELLA TIZIANA, in qualità di erede di Vocale Savino,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 41/A,
presso l’AGENZIA ESSE di MARISA SESSA, rappresentato e difeso
dagli avvocati COSIMO LOVELLI, DANIELE OLIVIER° giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso PAVVOCATURA

Data pubblicazione: 11/04/2016

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente

avverso la sentenza N. 997/2011 della CORTE D’APPELLO di
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;
udito l’Avvocato Glogero Gmmalleri (delega avvocato Daniele
Oliviero) difensore della ricorrente che si riporta ai motivi del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 5.12.2013 la Corte d’appello di Lecce ha respinto la domanda
proposta da Isabella Tiziana VOCALE, nella qualità di erede di Savino Vocale
(deceduto il 23.3.1981), intesa ad ottenere l’equa riparazione del danno non
patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole di un giudizio introdotto
dal suo dante causa dinanzi alla Corte dei Conti — Sezione giurisdizionale per la
Puglia con ricorso depositato il 04.03.1967, per ottenere benefici pensionistici,
interrotto per decesso del ricorrente e riassunto dalla erede con istanza
depositata il 07.02.2007, durato complessivamente oltre quarantadue anni
(pronunciata solo il 30.12.2009 la sentenza che ne ha dichiarato la perenzione del
giudizio), assumendo che non aveva documentato la sua qualità di erede e —
quanto al diritto preteso iure proprio — per non essere stato superato il periodo
di durata ragionevole.
Per la cassazione di tale decreto la VOCALE ha proposto ricorso, affidato ad un
unico motivo, cui l’intimata Amministrazione ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata.
Ric. 2014 n. 09928 sez. M2 – ud. 24-09-2015
-2-

LECCE dell’i/ 10/2013, depositata il 05/12/2013;

preliminare l’esame dell’eccezione dedotta dal controricorrente ai sensi
dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3: il ricorso è ammissibile nei limiti appresso
indicati, dato che, contrariamente a quanto assume il Ministero, espone
sommariamente i fatti di causa, sotto i profili occorrenti per la soluzione delle
questioni sollevate in questa sede, ed inoltre, attraverso una lettura globale,

l’annullamento del provvedimento impugnato. Infatti la Vocale seppure in forma
sintetica, ha contemperato detto dato con l’illustrazione, in termini
argomentativi, delle domande e delle difese hinc inde, esponendo, nella parte
dedicata allo svolgimento dei motivi di ricorso, le considerazioni alla luce delle
quali i giudici del merito sono pervenuti alla conclusione oggetto di critica.
L’eccezione di inammissibilità nei termini sopra precisati va, dunque, rigettata in
tutte le sue prospetta zioni.
Premesso quanto sopra ed affermata la ammissibilità del ricorso, con
l’unico motivo la VOCALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.
2697 c.c., degli artt 110, 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 47, 48 e 76 del

D.P.Rn. 445 del 2000, anche quale vizio di motivazione, per avere la ricorrente
nel giudizio tenutosi avanti alla Corte dei Conti dimostrato la sua qualità di erede
a mezzo di atto di certificazione reso ai sensi dell’art. 21 del D.P.R n. 445 del
2000 autocertificando la sua qualità.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha costantemente affermato che il diritto alla trattazione delle
cause entro un termine ragionevole è riconosciuto dall’art. 6, paragrafo 1, della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, specificamente richiamato dalla L 24 marzo 2001, n. 89, art. 2,
solo con riferimento alle cause “proprie” e, quindi, esclusivamente in favore delle
“parti” della causa nel cui ambito si assume avvenuta la violazione e non anche in
favore di soggetti che siano ad essa rimasti estranei (Casse 14 maggio 2010 n.
11761; Cass. 12 luglio 2011 n. 15250; Cass. 8 maggio 2012 n. 7024).
Ric. 2014 n. 09928 sez. M2 – ud. 24-09-2015
-3-

consente con sufficiente specificità di cogliere le ragioni per le quali si sollecita

Ciò posto, nella specie, pur esercitando la ricorrente — in parte – un diritto in
qualità di erede, la stessa risulta costituita personalmente nel giudizio
presupposto, deceduto il suo dante causa nel corso del processo avente una
durata irragionevole — come si evince dalla lettura del decreto impugnato (v. pag.
1, prima parte) – per cui non si pone una questione di difetto di prova della

Né è pertinente l’orientamento giurisprudenziale invocato dall’Amministrazione

resistente (cfr Cass. nn. 1368 e 1369 del 2015), attenendo alla diversa fattispecie
in cui l’asserito erede non era stato parte del giudizio presupposto.
Conclusivamente, sulla base delle considerazioni sopra svolte il ricorso va
accolto e il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio, per nuovo esame,
alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.
Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del
giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione,
alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2^ Sezione Civile, il 24
settembre 2015.

legittimazione attiva, non potendosi dubitare della sussistenza della qualità.

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