Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 699 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. II, 13/01/2011, (ud. 27/05/2010, dep. 13/01/2011), n.699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12630-2008 proposto da:

D.A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9,

presso lo studio dell’avvocato GRANDONI ANGELO, rappresentato e

difeso dall’avvocato INVIDIA ANTONIO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.R., F.R.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA LIMA 15, presso lo studio dell’avvocato VERINO MARIO

ETTORE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato SARTORI

ANTONIO, giusta procura alle liti a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

LA CASARA SRL in persona del legale rappresentante Amministratore

Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149/12,

presso lo studio dell’avv. SERGIO FIDENZIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avv. LUIGI FIOCCO, giusta mandato a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1745/2007 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

12.6.07, depositata il 17/12/2007;

– udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

– udito per il ricorrente l’Avvocato Angelo Grandoni (per delega avv.

Antonio Invidia) che si riporta ai motivi del ricorso;

– udito per la contro ricorrente (La Casara Srl) l’Avvocato

Alessandra Vacca (per delega avv. Sergio Fidenzio) che si riporta ai

motivi del controricorso.

– sentito il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva rispetto alla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Parte ricorrente, D.A.L., impugna la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1745 del 2007, depositata il 17 dicembre 2007, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona n. 1286 del 2003, accertava che la striscia di terreno oggetto della controversia era di proprietà di F.R. e F.R.L..

2. – Resistono con controricorso gli intimati, F.R. e F.R.L., nonchè LA CASARA srl.

3. – Parte ricorrente articola un unico motivo di ricorso con cui deduce vizio di motivazione.

4. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore ha depositato relazione con la quale ha concluso per dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 366- bis c.p.c., per non essere la formulazione del quesito rispondente alle prescrizioni contenute nella norma richiamata. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e alle parti.

5. – Hanno depositato memorie le parti intimate costituite.

6. – Il ricorso è inammissibile. Infatti, il ricorso, tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata, è soggetto “ratione temporis” (vedi D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) alle nuove disposizioni regolanti il processo di cassazione, tra cui segnatamente per quel che rileva, l’art. 366 bis c.p.c. (inserito dall’art. 6, citato D.Lgs.) a termini del quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3, 4 l’illustrazione di ciascun motivo “si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto” e nel caso di cui al 5 con la “chiara indicazione del fatto controverso”.

6.1 – Nel caso di specie, parte ricorrente ha formulato un motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. L’orientamento ormai prevalente al riguardo è nel senso che la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l’omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1, 2, 3 e 4) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, l’ordinanza della sez. 3 n. 4646/2008).

Il relativo requisito deve, quindi, sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato quando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente (deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis) che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (ord., sez. 3, n. 16002/2007 e, da ultimo, orci., sez. 3, nn. 4309/2008, 4311/2008 e 8897/2008, cit., nonchè sent. S.U. n. 11652/2008). In altri termini, perchè la formulazione del motivo si possa ritenere in questo caso appropriata, si richiede che l’illustrazione del motivo venga corredata da una sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi di prova valutati in modo illogico o illogicamente trascurati, del percorso logico in base al quale si sarebbe dovuti pervenire, se l’errore non vi fosse stato, ad un accertamento di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione.

6.2 – Patimenti inammissibile risulta, d’altronde, il ricorso anche per inottemperanza al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 4. Per costante insegnamento di questa Corte, in vero, il motivo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 dev’essere inteso a far valere, a pena d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 4 in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non può, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame;

diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe – com’è, appunto, per quello di cui trattasi – in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. Nè, com’è del pari da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice d’aver omesse l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza d’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti – come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie – da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.

Non senza considerare, sia pure solo per completezza argomentativa, che la motivazione fornita dal detto giudice all’assunta decisione risulta logica e sufficiente, basata com’è su considerazioni adeguate in ordine alla valenza oggettiva dei vari clementi di giudizio risultanti dagli atti e su razionali valutazioni di essi; un giudizio operato, pertanto, nell’ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabili in forza dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la diversa opinione soggettiva di parte ricorrente è inidonea a determinare le conseguenze previste dalla norma stessa.

7. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese, liquidate in 1.500 (millecinquecento) Euro per onorari e 200,00 Euro per le spese, oltre accessori di legge, in solido, per ciascuna delle parti intimate costituite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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