Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6989 del 17/03/2017
Cassazione civile, sez. lav., 17/03/2017, (ud. 02/12/2016, dep.17/03/2017), n. 6989
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13476-2014 proposto da:
DITTA INDIVIDUALE P.M.R., P.I. (OMISSIS), in persona
del’omonimo titolare Signora P.M.R. C.F. (OMISSIS),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCA DELLA ROBBIUA 3, presso
lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA CAPORILLI, che la rappresenta
e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
M.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DELLA GIULIANA 85, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
TALLADIRA, rappresentata e difesa dall’avvocato TIZIANA SODANI,
giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 705/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 24/01/2014 R.G.N. 7920/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/12/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per: estinzione per
conciliazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24 gennaio 2014, la Corte d’Appello di Roma, investita dell’appello avverso la decisione resa dal Tribunale di Frosinone che accoglieva la domanda proposta da M.F. nei confronti di P.M.R., titolare dell’omonima ditta individuale, avente ad oggetto, la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatole con applicazione del regime di tutela reale, dichiarava improcedibile l’appello.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto inesistente e quindi non rinnovabile la notifica del ricorso e del decreto ex art. 435 c.p.c. di fissazione dell’udienza di trattazione dell’appello nel merito, per non trovare questa, come sostenuto dall’allora appellante, equivalente nella notifica del ricorso medesimo in una con l’istanza di inibitoria e decreto presidenziale di fissazione della relativa udienza.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la P., affidando l’impugnazione ad un unico motivo cui resiste, con controricorso la M..
Tuttavia nelle more dell’udienza di discussione il difensore della ricorrente depositava presso la cancelleria della sezione un verbale di conciliazione della vertenza sottoscritto dalle parti in sede sindacale in cui si dà atto di una rinuncia ai procedimenti pendenti, ivi compreso, quello innanzi a codesta Corte, rinuncia che tuttavia non è stata formalizzata in questa sede nè accettata dalla resistente.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017