Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6989 del 11/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 6989 Anno 2016
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

SENTENZA

sul ricorso 24124-2013 proposto da:
BERTOZZI

GUIDO

BRTGDU39M21E463W,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso
lo studio dell’avvocato MARCO MORGANTI, rappresentato
e difeso dall’avvocato MICHELE CAROSONE giusta
z

procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –

2016
contro

146

ALFANI MASSIMO, HERTZ ITALIANA SPA 00890931009, INA
ASSITALIA SPA ;
– intimati –

1

Data pubblicazione: 11/04/2016

Nonché da:
HERTZ ITALIANA S.R.L.
00890931009,

(già HERTZ ITALIANA SPA)

in persona del suo amministratore

delegato e legale rappresentante pro tempore dott.
MASSIMILIANO ARCHIAPATTI, domiciliata ex lege in

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
CECILIA BURESTI giusta procura speciale in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale contro

BERTOZZI GUIDO BRTGDU39M21E463W, ALFANI MASSIMO, INA
ASSITALIA SPA ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 3843/2013 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/07/2013, R.G.N.
2792/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/01/2016 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato MICHELE CAROSONE;
udito l’Avvocato CECILIA BURESTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine per il rigetto del
ricorso principale, accoglimento p.q.r. del ricorso

2

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

incidentale;

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel febbraio del 1981 Guido Bertozzi, mentre circolava in
bicicletta, rimase coinvolto in un incidente. Per effetto dei
postumi delle lesioni riportate, gli venne revocata la licenza di
pilota civile, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro

Per ottenere il risarcimento dei danni subiti, agì in giudizio
l’infortunato. E il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8707 del
1998, dichiarata la colpa concorrente dei due guidatori nella
causazione del sinistro,

ex art. 2054 cod. civ., condannò Hertz e

Assitalia, in solido tra loro, a pagare all’attore la somma di
euro 512.63,213.
Proposto hinc et inde gravame, il giudice d’appello, con sentenza
del 12 maggio 2004, determinò in euro 724.251,93, oltre accessori,
la somma spettante al Bertozzi.
Detta decisione, nella parte in cui aveva escluso il diritto
dell’attore al ristoro del danno morale, fu tuttavia cassata con
rinvio dal giudice di legittimità, con l’arresto n. 10302 del
2009.
Riassunto il giudizio, la Corte territoriale, con la sentenza ora
impugnata, depositata il 4 luglio 2013, ha determinato in euro
13.301,47, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo,
l’ulteriore importo di spettanza dell’infortunato.
Il ricorso di Guido Bertozzi è affidato a due motivi.

4

da lui intrattenuto con la compagnia di navigazione aerea A.T.I

Resiste con controricorso Hertz Italiana s.r.1.. che articola
altresì ricorso incidentale condizionato affidato a un unico
mezzo.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

ricorsi

hinc

et iride proposti avverso la stessa sentenza

sono stati riuniti ex art. 335 cod. proc. civ.
Con il primo motivo Guido Bertozzi denuncia, ex art. 360, n. 3,
cod. proc. civ., violazione dell’art. 2059 cod. civ. Lamenta
l’insufficiente liquidazione del danno morale, avendo il giudice
di merito limitato la personalizzazione a un aumento percentuale
del 40% del punto valore attribuito al danno biologico, senza
considerare le peculiarità della fattispecie, che imponevano una
quantificazione del tutto avulsa dai valori tabellari, in ragione
della evidente sproporzione esistente tra danno biologico

(fissato

nella percentuale del 16%) ed entità delle sofferenze patite dalla
vittima diventata totalmente inabile al suo lavoro di pilota a
seguito dell’incidente.
1.2

Con il secondo mezzo, prospettando violazione dell’art. 2059

cod. civ., si duole l’esponente dell’omessa valutazione del danno
non patrimoniale derivante dalla inabilità temporanea assoluta
protrattasi per 120 giorni. Aggiunge anche che la Corte
territoriale avrebbe erroneamente considerato come corrisposta al
Bertozzi, a titolo di danno biologico, la somma di euro 17.559,53,
laddove l’importo versatogli, per detta causale, era pari alla

5

1.1 I

metà, e cioè a euro 8.779,76, in ragione del riconosciuto concorso
di colpa nella misura del 50%.
2 Le critiche, che si prestano a essere esaminate congiuntamente,

per la loro evidente connessione, sono infondate.
Queste le ragioni.

ricordato che le lesioni patite avevano causato al Bertozzi
“l’inabilità temporanea assoluta di 120 giorni, l’inabilità
temporanea relativa di gg. 60 e postumi permanenti nella misura
del 16%,”, ha liquidato

il

danno morale in base delle tabelle

milanesi e alla stregua del seguenti criteri:

a)

tenuto conto

dell’età dell’infortunato, il danno non patrimoniale (quale
categoria ampia e comprensiva anche di quello c.d. morale), doveva
farsi pari a euro 46.928,00;

b)

peraltro, operata la decurtazione

al 50% delle somme innanzi così determinate (in ragione del
concorso di colpa del Bertozzi nella causazione del sinistro),
esso risultava pari a euro 23.464;

c)

posto poi che

all’infortunato era stata già corrisposta la somma di euro
17.559,53, quale “danno alla persona” giudizialmente liquidato,
l’ulteriore importo allo stesso spettante ammontava a euro
5.904,57, che, maggiorato del 40%, per adeguatamente
personalizzare la quantificazione, “in considerazione delle
sofferenze morali del Bertozzi, quali su descritte”, diventava
pari a euro 8.266,47, equitativamente determinati e già
rivalutati.

6

La Corte territoriale, quale giudice del rinvio, dopo avere

3 Tale essendo

l’iter argomentativo con il quale il giudice del

rinvio ha giustificato la sua decisione, non par dubbio che la
Corte territoriale, nel determinare gli ulteriori importi da
riconoscere al ricorrente, ha tenuto conto anche delle pene patite
dallo stesso nel periodo di inabilità temporanea assoluta e

alle “sofferenze morali del Bertozzi, quali su descritte”, e cioè
a tutti gli effetti delle lesioni, precisamente enucleati

nel

primo capoverso della quarta pagina del ricorso.
A ciò aggiungasi che neppure si comprende bene quali voci erano
valse a determinare in euro 1.448.503,00 il valore complessivo del
danno patito dal Bertozzi, e quindi in euro 724.251,93 la somma
allo stesso spettante, in ragione del riconosciuto concorso di
colpa del 50%. E tale omissione, che oltretutto vulnera le esposte
critiche per difetto di autosufficienza e di decisività, rende
impossibile sia la verifica della composizione dell’importo di
euro 17.559,53 – che, per quanto sostenuto in controricorso (pag.
2), era comprensivo anche del danno biologico da inabilità
temporanea – sia del preteso errore di calcolo in cui sarebbe
incorso il giudice di merito, per non averlo ridotto alla metà.
4 Con riguardo a quest’ultima doglianza va poi evidenziato, sotto
altro, concorrente profilo, che l’errore prospettato, in quanto
causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici dei
calcoli operati dal giudice del rinvio, integra un errore
materiale, come tale rimediabile con il procedimento di correzione
a norma degli artt. 287 e segg. cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ.

7

relativa, come dimostra, in maniera inequivocabile il richiamo

30 dicembre 2013, n. 28712), o, al più denunciabile, ove non
risulti

tout court

dal raffronto tra motivazione e dispositivo,

come vizio logico della motivazione, ex art. 360, n. 5, cod. proc.
civ. (cfr. Cass. civ. 15 gennaio 2013, n. 795). Esso, in ogni
caso, non costituisce un

error lurís,

suscettibile di emenda ai

5 Infine, e conclusivamente, non può farsi a meno di ricordare che
la liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa resta
affidata ad apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, non
sindacabili in sede di legittimità purché la motivazione della
decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso
il quale il decidente è pervenuto alla sua determinazione. In tale
prospettiva si è ritenuto sì necessaria l’esplicitazione dei
criteri assunti a base del procedimento valutativo, ma si è
ragionevolmente esclusa la necessità della dimostrazione minuziosa
e particolareggiata del rapporto di consequenzialità di ciascuno
degli elementi esaminati e l’ammontare del danno liquidato,
essendo per contro necessario e sufficiente che la liquidazione
definitiva sia scaturita, come nella fattispecie, da un esame
della situazione processuale globalmente considerata (cfr. Cass.
civ. 10 novembre 2015, n. 22885; Cass. civ. 31 luglio 2015, n.
16222; Cass. civ. 19 maggio 2010, n. 12318).
6 Il rigetto del ricorso si impone dunque.
Resta assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo.

8

sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ.

La circostanza che il ricorso per cassazione è stato proposto in
tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto
dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater,

d.P.R. 30 maggio

2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24
dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della

presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato
costituisce un atto dovuto, poiché l’obbligo di tale pagamento
aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto
oggettivo ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di
diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in
rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi,
nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale
ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario
o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua
disposizione.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso
principale, assorbito l’incidentale condizionato; condanna il
ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
complessivi euro 5.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre
spese generali e accessori, come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1

quater,

d.P.R. 30 maggio 2002, n.

115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di

9

disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei

contributo

unificato, pari a quello dovuto per il ricorso

principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
Roma, 20 gennaio 2016

Dott. Adelaide Amendola

Il Presidente
Dott. JG4seppe Maria Berruti

Il Consigliere est.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA