Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6988 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. II, 25/03/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 25/03/2011), n.6988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell’avvocato ARDITI

DI CASTELVETERE MICHELE, rappresentato e difeso dall’avvocato CIOLA

PASQUALE;

– ricorrente –

contro

D.S.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE CORTINA D’AMPEZZO 65, presso lo studio dell’avvocato

NOLA STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato LO NIGRO ETTORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 113/2004 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 11/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato MICHELE ARDITI DI CASTELVETERE con delega

dall’avvocato CIOLA PASQUALE difensore del ricorrente cha ha chiesto

la cessata materia del contendere e produce copia di FAX inviato in

data 7/8/2011;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per cessata materia del contendere;

nel merito, chiede che il relatore relazioni per poi concludere, in

subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.S.F. propose opposizione al d.i. del Presidente del Tribunale di Matera del 25 gennaio 1995 che le aveva ingiunto di pagare L. 22.165.000 a B.M., titolare della medesima impresa edile quale saldo finale dei lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale alla contrada (OMISSIS), edificio danneggiato dal sisma del novembre 1980. L’opponente eccepi’ l’inesigibilita’ del credito evidenziando che nel contratto di appalto del 9 agosto 1988 era testualmente convenuto: “Il pagamento avverra’ a stati di avanzamento dei lavori come per legge. Attualmente il comune di Pomarico ha stanziato solamente il 60% dell’intero importo, per cui la rimanente quota del 60% dell’intero importo sara’ incamerata dalla ditta appaltatrice alla data che il comune di Pomarico emettera’ la liquidazione, sollevando la proprietaria di eventuali ritardi o contribuzione privata relativi alla liquidazione del 40%”.

Il B. contesto’ l’opposizione chiedendo di disapplicare la clausola invocata da controparte.

Con sentenza 5 novembre 2001 il Tribunale di Matera accolse l’opposizione trascurando di revocare il d.i. e la Corte di appello di Potenza, con sentenza 113/04 respinse l’appello con compensazione delle spese, ribadendo che la D. era stata espressamente sollevata da eventuali ritardi o contribuzione privata;

legittimamente le parti avevano convenuto che il corrispettivo delle opere commesse in appalto sarebbe stato pagato al momento della erogazione del contributo pubblico al quale la committente era stata e risultava ancora ammessa, donde l’inesigibilita’ dell’obbligazione.

Ricorre B. con due motivi, resiste controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamentano violazione di norme di diritto 1183 c.c. – difetto di motivazione – travisamento dei fatti e col secondo motivo violazione di norme di diritto – 345 c.p.c. difetto di motivazione, travisamento dei fatti.

Osta all’esame dei motivi la produzione da parte del procuratore del ricorrente di copia di atto di transazione, in cui le patti si dichiarano reciprocamente che e’ cessata la materia del contendere e non hanno altro a pretendere.

Donde la sopravvenuta improcedibilita’ del ricorso per carenza di interesse e la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara la sopravvenuta improcedibilita’ del ricorso per carenza di interesse e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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