Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6988 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 6988 Anno 2016
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

SENTENZA

sul ricorso 17357-2011 proposto da:
LANARI

MASSIMO

LNRMSM51M05G157E,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48,
presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI,
rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO COLA
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –

2016
134

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. banca con
socio unico ed appartenente al Gruppo Bancario
Unicredit, in persona del procuratore Dott. CESARE

1

Data pubblicazione: 11/04/2016

FIADINI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.
GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato GIA FIANCO

lb›

GRAZIADEI, che la rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente-

FIMI SPA 00518670443, MAC SRL 02126010426, RECUPERI
STRUTTURALI SRL 01135810420, SIC SPA SOCIETA’
ITALIANA CAUZIONI;
– Intimati nonchè contro

ROSETTI ZANNONI STEFANO LUIGI RSTSFN40S16A547Z,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN LORENZO
IN LUCINA, 4, presso lo studio dell’avvocato CATERINA
AGNOLI, che lo rappresenta e difende giusta procura
speciale del Dott. Notaio STEFANO RAMPOLLA in MILANO
IL 6/2/2012, rep. n. 42186;
– resistente con procura speciale –

Nonché da:
RECUPERI STRUTTURALI S.R.L. 01135810420 in persona
del suo legale rappresentante Ing. MARCELLO LANARI,
domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dagli avvocati MARCO FEROCI e ALESSANDRO SERRA giusta
procura speciale in calce al controricorso e ricorso
incidentale;

2

nonchè contro

- ricorrente incidentale contro

FIMI

SPA

00518670443

in

persona

del

legale

rappresentante Ing. GIUSEPPE MILAZZO nella sua
qualità di Presidente del Consiglio di

VIA BENACO 5, presso lo studio dell’avvocato MARIA
CHIARA MORABITO, rappresentata e difesa dall’avvocato
LUCE) OLIVIER’ giU2ta

procura

ecialg in calce al

controricorso;
controricorrente all’incidentale nonchè contro

LANARI MASSIMO LNRMSM51M05G157E, MAC SRL 02126010426,
ROSETTI ZANNONI STEFANO LUIGI RSTSFN40S16A547Z,
CAPITALIA SPA già BANCA DI ROMA S.P.A., SIC SPA
SOCIETA’ ITALIANA CAUZIONI;
– intimati –

Nonché da:
FIMI

SPA

00518670443

in

persona

del

legale

rappresentante Ing. GIUSEPPE MILAZZO nella sua
qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazone, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA BENACO 5, presso lo studio dell’avvocato MARIA
CHIARA MORABITO, rappresentata e difesa dall’avvocato
LUCIO OLIVIERI giusta procura speciale in calce al
controricorso e ricorso incidentale;

3

Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA,

- ricorrente incidentale contro

LANARI MASSIMO LNRMSM51M05G157E, MAC SRL 02126010426,
ROSETTI ZANNONI STEFANO LUIGI RSTSFN40S16A547Z,
RECUPERI STRUTTURALI SRL 01135810420, UNICREDIT SPA

ITALIANA CAUZIONI;
– intimati nonchè da

MAC S.R.L. in persona del suo amministratore unico e
legale rappresentante SANCHIONI MARIA SERENELLA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE
114 presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO MANFREDI
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrentecontro

FIMI

SPA

00518670443

in

persona

del

legale

rappresentante Ing. GIUSEPPE MILAZZO nella sua
qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazone, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA BENACO 5, presso lo studio dell’avvocato MARIA
CHIARA MORABITO, rappresentata e difesa dall’avvocato
LUCIO OLIVIERI giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –

4

CIA’ CAPITALIA SPA 00390840239, SIC SPA SOCIETA’

nonché contro
UNICREDIT

S.P.A.

già

CAPITALIA

S.P.A.,

LANARI

MASSIMO, ROSETTI ZANNONI STEFANO LUIGI, RECUPERI
STRUTTURALI S.R.L., S.I.C. S.P.A.;

intimati –

di ANCONA, depositata il 2/10/2010, R.G.N. 568/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/01/2016 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato FRANCESCO TROTTA per delega;
udito l’Avvocato ALESSANDRO NOBILIONI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine per il rigetto di
entrambi i ricorsi;

5

avverso la sentenza n. 635/2010 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 3 febbraio 1994 F.I.M.I. s.p.a.
convenne innanzi al Tribunale di Ancona Massimo Lanari, MAC
s.r.1., Stefano Luigi Rosetti Zannoni, Recuperi Strutturali
s.r.1., per ivi sentire condannare il primo, quale fideiussore di

oltre accessori, nonché per sentire accertare e dichiarare, nel
contraddittorio di tutte le parti, la simulazione assoluta
dell’atto in data 8 febbraio 1993, a rogito notar Bortoluzzi, con
il quale il Lanari aveva venduto a MAC s.r.1., a Stefano Luigi
Rosetti Zannoni e a Recuperi Strutturali s.r.1., in ragione di
1/18 ciascuno, la quota di 3/18 della piena proprietà di tre
immobili siti in Roma, via del Babbuino, in Ancona, via Orsi, e in
Pinzolo di Madonna di Campiglio; in subordine per sentire
dichiarare l’inefficacia nei suoi confronti del predetto
contratto, ex art. 2901 cod. civ.
Resistettero i convenuti.
Nel giudizio intervennero la Società Italiana Cauzioni s.p.a. e
Banca di Roma s.p.a., dichiarando di essere creditori di Massimo
Lanari e aderendo alla domanda attrice.
Con sentenza del 7 aprile 2006 il giudice adito condannò Massimo
Lanari al pagamento in favore di F.I.M.I della somma di euro
493.051,59; dichiarò altresì l’inefficacia,

ex art. 2901 cod. civ.

(così testualmente nella sentenza impugnata), dell’atto di vendita
innanzi menzionato; condannò il Lanari, Recuperi Strutturali e

6

MAC

GSLE, al pagamento in suo favore della somma di lire 954.861.000,

al pagamento delle spese di causa in favore di F.I.M.I. e delle
intervenute.
Proposto hinc et inde gravame, la Corte d’appello, con la sentenza
ora impugnata, depositata il 2 ottobre 2010, ha accolto la sola
impugnazione incidentale di Capitalia s.p.a., per l’effetto

Recuperi Strutturali e con MAC, al pagamento delle spese in favore
della stessa, nella misura stabilita nella pronuncia di prime
cure; ha respinto invece le altre impugnazioni.
Avverso detta pronuncia, con atto notificato il 27 giugno 2011 e
affidato a quattro motivi, ha proposto ricorso per cassazione
Massimo Lanari.
Ha altresì proposto autonomo ricorso, sulla base di un solo
motivo, M.A.C. s.r.l. , con atto notificato 1’8 luglio 2011.
Hanno resistito con distinti controricorsi Recuperi Strutturali
s.r.1., F.I.M.I. s.p.a. e UniCredit Credit Management Bank s.p.a.,
le prime due proponendo ricorsi incidentali articolati, entrambi,
su un unico motivo.
F.I.MI. s.p.a. ha resistito con controricorso ai ricorsi di
Recuperi Strutturali e di M.A.C.
Unicredit e F.I.M.I. hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 I ricorsi hinc et inde proposti avverso la stessa sentenza sono

stati riuniti ex art. 335 cod. proc. civ.
Partendo dal ricorso di Massimo Lanari,

con

il primo motivo

l’impugnante denuncia contraddittorietà della motivazione con
7

condannando Rosetti Zannoni, in solido con Massimo Lanari, con

riferimento alla cessione di contratto asseritamente intervenuta
tra GSLE e SICALF s.p.a., con effetto liberatorio, secondo la
linea difensiva del deducente, per la cedente e per il suo garante
Lanari, non essendo chiaro, a suo dire, quale convincimento abbia
maturato, al riguardo, il giudice di merito. In ogni caso –

liberazione della cedente GSLE farebbe malgoverno della prova
documentale acquisita nonché del disposto dell’art. 1408 cod. civ.
2 Le censure sono prive di pregio.

In disparte il rilievo che la qualificazione in termini di
contratto autonomo della garanzia prestata dal Lanari
qualificazione di cui si dirà in occasione dell’esame del
successivo motivo di ricorso – toglie ogni decisività al preteso
effetto liberatorio della intervenuta cessione, a confutazione
delle esposte critiche è sufficiente osservare che, malgrado un
certo disordine espositivo, il negativo scrutinio maturato al
riguardo dal giudice di merito è approdo decisorio assolutamente
incontestabile. In particolare,

l’estinzione della originaria

obbligazione fideiussoria rilasciata in data 17 febbraio 1989 da
Massimo Lanari per le obbligazioni assunte nei confronti di
F.I.M.I. da GSLE s.p.a., in ragione del rilascio in data 31
ottobre 1990 di nuova fideiussione da parte di Paolo Lanari, di
Giancarlo Lanari e di Marco Cordasco, per le obbligazioni assunte
da SICALF, già avallante delle cambiali emesse da GSELE e
successivamente cessionaria del contratto, è stata esclusa dal
decidente per la dirimente ragione che trattavasi di garanzia

sostiene – una valutazione contraria alla prospettazione della

aggiuntiva e non sostitutiva di quella originaria, come del resto
esplicitato in maniera inequivocabile alla lett. L del relativo
atto.
Ora, l’enucleazione, per

concludentia,

facLa

della volontà del

contraente ceduto di non liberare il cedente,

ex

art. 1408,

non implausibile approdo ermeneutico, considerato che, anche dopo
il rilascio di un nuovo regolamento cambiario e di nuove garanzie
personali in favore di SICALF, i titoli emessi da GSLE per far
fronte al pagamento dei macchinari non furono mai ritirati come
ammette lo stesso ricorrente (pag. 17 del ricorso).
Ne deriva che la relativa valutazione,

in quanto di stretto merito

e adeguatamente motivata, sfugge al sindacato di questa Corte.
3

Con il secondo mezzo il ricorrente denuncia omessa pronuncia

sulla eccepita estinzione dell’obbligazione di pagamento, a
seguito della restituzione alla venditrice F.I.M.I. s.p.a. delle
macchine originariamente acquistate da GSLE.
Contesta segnatamente l’esponente l’affermazione della Corte
territoriale secondo cui la garanzia prestata dal Lanari dovrebbe
qualificarsi contratto autonomo, in contrasto con la consolidata
giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. un. 3947 del 2010)
che valorizza, ai fini di siffatta qualificazione, il regime delle
rivalse. Aggiunge che, in ogni caso, anche a volere condividere

il

convincimento del decidente, andava ritenuta operativa, nella
fattispecie, l’exceptio doli.

9

secondo coma, cod. civ., costituisce, a giudizio del collegio, un

4.1

Le censure sono, per certi aspetti inammissibili, per altri

infondate.
Mette conto evidenziare che la

Corte

anconetana non ha affatto

ignorato l’allegazione difensiva relativa alla avvenuta
restituzione dei macchinari, avendo per contro espressamente

“doppia

l’eccezione di estinzione del credito per

affermata

cessione del macchinari”. Ne deriva che la censura andava

articolata in chiave non già di omessa pronuncia, ma semmai di
omessa o insufficiente considerazione di una circostanza decisiva
e cioè di vizio motivazionale, in tesi predicabile nelle forme
previste dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. prima della
riscrittura operatane dal d.l. n. 54 del 2012, convertito dalla
legge n. 134 dello stesso anno.
4.2 A ciò aggiungasi che l’eccezione stessa è stata ritenuta da
decidente, prima ancora che infondata, inammissibile, sul rilievo
che essa non era stata sollevata con i motivi di appello, come pur
sarebbe stato necessario. E siffatta

ratio decidendi non è stata

in alcun modo impugnata. Si ricorda allora che, ove la sentenza
sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome,
ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a
giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una
di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura
relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva
l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in
alcun caso l’annullamento della sentenza (cfr. Cass. civ. sez. un.
29 marzo 2013, n. 7931; Cass. civ. 11 febbraio 2011, n. 3386).
M

esaminato

\\N

4.3 In ogni caso le deduzioni volte a contestare il carattere di

contratto autonomo della garanzia prestata dal Lanari, oltre a
difettare di autosufficienza, sono di stretto merito.
E invero, a prescindere dal rilievo che non è stato riprodotto in
ricorso il contratto, almeno nelle sue parti essenziali

22, del punto G della polizza – mette conto ricordare che, secondo
i principi enunciati dalle sezioni unite di questa Corte “il
contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione
dell’autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di
tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancat
adempimento della prestazione gravante sul debitore principale
trasferendo da un soggetto ad un altro il rischio economico
connesso alla sua mancata esecuzione, sia essa o meno dipesa da
inadempimento colpevole (cfr. Cass. civ. sez. un. 18 febbraio
2010, n. 3947).
5 Nella fattispecie, a sostegno della sua decisione, la Corte ha

addotto che, in base alla clausola F del contratto, i garanti si
erano obbligati ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia
stessa senza il potere di opporre eccezioni attinenti alla
validità, all’efficacia e alla vicenda del rapporto contrattuale,
il che, imponendo la qualificazione in termini di contratto
autonomo della

fideiussione prestata dal ricorrente, rendeva del

tutto irrilevante anche una eventuale restituzione dei macchinari.

11

omissione non di certo sanata dalla sola trascrizione, a pagina

A giudizio del collegio tale motivazione applica correttamente i
principi giudici della materia, rendendo incensurabile in questa
sede la relativa valutazione.
Si ricorda all’uopo che l’accertamento relativo alla distinzione,
in concreto, tra contratto di fideiussione e contratto autonomo di

in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni
legali di ermeneutica ovvero per vizio di motivazione (cfr. Cass.
civ. 15 febbraio 2011, n. 3678).
6 Infine – e conclusivamente – le critiche dell’impugnante, nella
parte in cui oppongono l’exceptio doli,

prospettano una questione

nuova, posto che la qui evocata condotta abusiva del creditore è
del tutto estranea al

thema decidendum

del giudizio di appello,

laddove, per consolidato diritto vivente, i motivi del ricorso per
cassazione devono investire a pena di inammissibilità
problematiche già dibattute in sede di gravame, di modo che, salvo
che si prospettino profili rilevabili d’ufficio, è preclusa la
proposizione di doglianze che, modificando la precedente
impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni
titoli diversi o introducano, comunque, piste ricostruttive
fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli allegati
nelle precedenti fasi processuali (confr. Cass. civ., sez. 1 0 , 13
aprile 2004, n.6989).
7 Ragioni di economia espositiva consigliano di posporre l’esame
del terzo motivo di ricorso a quello del quarto.

12

garanzia è questione riservata al giudice di merito, sindacabile

Con tale mezzo l’esponente deduce vizi motivazionali in relazione
alla ritenuta ammissibilità dell’intervento spiegato dalla Banca
di Roma, senza considerare che il termine di prescrizione era già
ampiamente decorso.
8 Le censure sono inammissibili, perché manifestamente eccentriche

È sufficiente all’uopo considerare che la Corte territoriale ha
giustificato la scelta decisoria adottata con il rilievo che
l’intervento spiegato dalla Banca aveva carattere adesivo
dipendente e cioè con motivi che non sono minimamente attinti
dalle doglianze del ricorrente, la cui aspecificità si risolve in
una sostanziale assenza di critiche alla decisione impugnata.
9.1

Si prestano a essere esaminati congiuntamente, in quanto

involgenti questioni sovrapponibili, o comunque connesse, il terzo
motivo di ricorso di Lanari e i ricorsi incidentali di MAC s.r.l.
e di Recuperi Strutturali s.r.1., entrambi affidati a un unico
mezzo.
Lamenta

il

ricorrente

principale

contraddittorietà

della

motivazione nella parte in cui vengono individuate, quali ragioni
per dichiarare la simulazione dell’atto, motivi che ne
giustificherebbero semmai la revoca,

ex art. 2901 cod. civ.

Le critiche si appuntano contro l’affermata correttezza della
sentenza di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto meramente
apparente il contratto in contestazione. E tanto in ragione:

a)

dell’appartenenza degli acquirenti degli immobili alla cerchia dei
familiari o degli amici del venditore, posto che le stesse società
13

rispetto alle argomentate ragioni della decisione.

erano partecipate da parenti o affini del Lanari ovvero erano
amministrate dai fideiussori medesimi;

b)

della sperequazione tra

il prezzo di acquisto e il valore di mercato dei cespiti alienati,
la cui vendita era peraltro avvenuta in un arco di tempo non
lungo;

c)

della mancata prova, da parte di chi ne era onerato,

Sostiene per contro il Lanari che da nessuno degli elementi
ritenuti indizianti dal giudice di merito emergerebbe il carattere
meramente apparente della cessione, essendo essi indicativi, al
più, della natura fraudolenta dell’operazione.
Segnatamente, secondo l’esponente, la c.t.u., che aveva valutato
beni compravenduti lire 204.501.000, si riferirebbe, in realtà, a
immobili diversi da quelli in contestazione; in ogni caso la
sproporzione non sarebbe significativa, essendo ben lontana da
quella sintomatica del 25%, considerata rilevante dalla legge
fallimentare.
Deduce infine che la Corte territoriale, ritenendo non dimostrato
il pagamento, avrebbe fatto malgoverno della documentazione
esibita, ignorando sia le copie degli assegni circolari prodotti
in prime cure per ordine del giudice, sia la documentazione
versata in atti dalla Banca di Roma.
9.2

Censure sostanzialmente sovrapponibili svolgono MAC s.r.l. e

Recuperi Strutturali s.r.1., denunciando entrambe le società vizi
motivazionali con riferimento alle ragioni addotte dalla Corte
territoriale a sostegno della positiva valutazione dei presupposti
dell’azione di simulazione.
14

dell’effettivo versamento del prezzo.

Contestano,

in particolare,

l’asserita,

mancata prova del

pagamento del prezzo dell’alienazione, quale indizio della mera
apparenza della stessa, senza considerare che nell’atto di
compravendita in data 8 febbraio 1993 erano indicati
analiticamente gli assegni circolari versati quale corrispettivo

prezzo della cessione nonché della ravvisata sussistenza di un
rapporto di parentela tra le parti della stessa.
Aggiunge

infine

Recuperi

Strutturali

s.r.l.

che

neppure

sussisterebbero i presupposti per ritenere il carattere frodatorio
dell’atto, a partire dall’eventus

damni,

essendo oltretutto

Massimo Lanari titolare di un discreto patrimonio immobiliare.
10 Gli esposti rilievi non colgono nel segno.
Essi sono, anzitutto, gravemente carenti sotto il profilo
dell’autosufficienza, considerato che omettono di riportare il
contenuto dell’elaborato dell’esperto, in un contesto in cui, per
apprezzare il pregio delle contestazioni in ordine all’identità
dei beni dallo stesso valutati nonché alla reale portata delle
relative conclusioni, era assolutamente indispensabile la
riproduzione delle corrispondenti parti della relazione idonee a
suffragare le affermazioni dell’impugnante.
Quanto alla prova del pagamento, le censure sono inammissibili
perché, evocando un preteso malgoverno della documentazione
esibita, astrattamente prospettano, in maniera peraltro generica e
nella totale inosservanza, ancora una volta, degli oneri imposti
dal criterio dell’autosufficienza, un errore revocatorio.
15

della vendita. Si dolgono anche della ritenuta incongruità del

Si ricorda, all’uopo, che la falsa percezione della realtà e cioè
l’affermazione, positiva o negativa, di un fatto, in contrasto con
le evidenze di causa, deve essere fatta valere con il mezzo della
revocazione,

ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

A ciò aggiungasi che le deduzioni in ordine all’eventus damni sono

impugnata.
Infine, e conclusivamente, il positivo apprezzamento della prova
della simulazione è stato dalla Corte territoriale argomentato
sulla base di una serie di elementi sintomatici – quali il prezzo
dell’alienazione; la riconducibilità alla famiglia Lanari delle
società acquirenti, tutte partecipate da parenti o affini del
garante; la mancanza

di

prova che la formazione della provvista

per provvedere al pagamento del prezzo fosse riferibile ai
compratori – valutati sia singolarmente che globalmente.
Con riguardo a quest’ultimo profilo, non sembra inutile precisare
che, in tema di azione diretta a far valere la simulazione di una
compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti
del contratto stesso, alla dichiarazione relativa al versamento
del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una
compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante
nei confronti del creditore, atteso che questi è terzo rispetto ai
soggetti che hanno posto in essere il contratto, e che possono
trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del
contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava
l’onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la
16

nuove, trattandosi di questione non trattata nella sentenza

dimostrazione dell’effettività dell’esborso (cfr. Cass. civ. 22
ottobre 2014, n. 22454).
In definitiva il giudizio della Corte territoriale, in quanto di
stretto merito e congruamente motivato, è insindacabile in sede
di legittimità (cfr. Cass. civ. 28 ottobre 2014, n. 22801).

lamenta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa
pronuncia sull’appello incidentale da essa proposto al fine di
sentir condannare Stefano Luigi Rosetti Zannoni, in solido con gli
altri convenuti, al pagamento in suo favore delle spese
processuali del giudizio di primo grado.
9 La doglianza è fondata, considerato che nelle stesse conclusioni

della sentenza impugnata si dà atto della richiesta dell’esponente
sulla

quale, nondimeno, la Corte territoriale ha omesso di

provvedere.
Peraltro, considerato che ricorrono le medesime ragioni che hanno
indotto il giudice

a quo

a riformare la sentenza di prime cure

nella parte in cui aveva omesso di condannare il Rosetti Zannoni
alla rifusione delle spese in favore di Capitalia, ritiene il
collegio che la causa, in applicazione dell’art. 384 cod. proc.
civ., possa essere decisa nel merito, con la condanna di Stefano
Luigi Rosetti Zannoni, in solido con Massimo Lanari, Recuperi
Strutturali s.r.l. e MAC s.r.l. al pagamento delle spese del
giudizio di primo grado in favore di F.I.M.I. s.p.a., come
liquidate nel dispositivo della sentenza che lo ha definito.

17

8 Con l’unico motivo del suo ricorso incidentale F.I.M.I. s.p.a.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e
vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte, pronunziando sui ricorsi riuniti, rigetta i ricorsi di
Massimo Lanari, di MAC s.r.l. e di Recuperi Strutturali s.r.1.;

nel merito, condanna Stefano Luigi Rosetti Zannoni, in solido con
Massimo Lanari, Recuperi Strutturali s.r.l. e MAC s.r.l. al
pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore di
F.I.M.I. s.p.a., come liquidate nel dispositivo della sentenza del
Tribunale; condanna i ricorrenti Massimo Lanari, MAC s.r.l. e
Recuperi Strutturali s.r.1., in solido tra loro, al pagamento
delle spese di giudizio in favore di Unicredit s.p.a. e di
F.I.M.I. s.p.a., liquidate per ciascuna delle resistenti in
complessivi euro 8.200 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre
spese generali e accessori, come per legge; condanna Stefano Luigi
Rosetti Zannoni al pagamento delle spese di giudizio in favore di
F.I.M.I., liquidate in complessivi euro 2.000,00 (di cui euro
200,00 per esborsi), oltre spese generali e accessori, come per
legge.
Roma, 20 gennaio 2016
Il Consigliere est.
Dott. Adelaide Amendola

Il Presidente
Dott. f seppe Maria Berruti

accoglie il ricorso incidentale di F.I.M.I. s.p.a. e, decidendo

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